Sentenza 8 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 08/04/2002, n. 4999 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4999 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL POPO TALIAN 9 9 9/02 REPUBBLICA AL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente - R.G.N. 22281/99 Dott. Francesco Antonio MAIORANO - Rel. Consigliere Cron.M318 Dott. Natale CAPITANIO Consigliere Rep. Dott. Camillo FILADORO Consigliere Ud.17/12/01 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FFSS SPA- FERROVIE DELLO STATO SOCIETA' DI TRASPORTI E SERVIZI PER AZIONI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PLINIO 21, presso lo studio dell'avvocato LUIGI FIORILLO, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
MA SE, elettivamente domiciliato in ROMA VIA AGRI 1, presso lo studio dell'avvocato PASQUALE NAPPI, rappresenta e difende unitamente all'avvocato 2001 che lo ANTONELLO TIZIANA FERRANDI, giusta delega in atti;
5102 -1- controricorrente avverso la sentenza n. 836/98 del Tribunale di BOLZANO, depositata il 23/11/98 R.G.N. 1055/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/01 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato FIORILLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonio MARTONE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Bolzano del 27/11/96 AR Sergio conveniva in giudizio la Ferrovie sello Stato Spa per la riliquidazione dell'indennità di buonuscita applicando il disposto di cui all'art. 96, comma IV, del CCNL 1990/92, secondo cui i benefici economici: previsti dal contratto si applicavano al "personale tutto, comunque cessato dal servizio con diritto a pensione nel periodo di vigenza contrattuale" Il Pretore accoglieva la domanda ed il Tribunale di Bolzano, investito in grado di appello ad istanza delle Ferrovie, con sentenza del 6- 23/11/98, confermava la decisione, precisando che ai sensi dell'art. 14 L. n. 829 del 14/12/73 Pindennità di buonuscita era data dal ‹ prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80%* dell'ultimo stipendio mensile e che era controverso fra le parti se il calcolo dovesse essere fatto prendendo a base slow stipendio effettivamente percepito, o quello spettante in base al CCNL vigente L'art. 96 del CCNL 1990/92, intitolato “trattamento di quiescenza e previdenza", prevedeva al IV comma che "fi beneficion relativi alla parte tabellare sono corrisposti integralmente, alle scadenze previste, al personale tutto cessato dal servizio, con diritto a pensione ... nel periodo di vigenza contrattuale". La tesi delle Ferrovie, secondo cui la disposizione era applicabile al solo trattamento div quiescenza e non anche ai fini della liquidazione della buonuscita, non era condivisibile, in quanto evidente era la logica della disposizione evitare, cioè, che i ritardi nella stipula del nuovo contratto 1 9 contenuto della stessa fa esclusivo riferimento al trattamento di quiescenza, in quanto il primo comma prevede l'applicabilità “peri l'iscrizione del personale al fondo pensioni” del T. U. delle norme sulie trattamento di quiescenza" dei dipendenti dello Stato approvato con DPR n. 1032 del 29/12/73, al secondo comma l'applicabilità della L. n. 829 del 1973 ed al quarto l'integrale applicabilità dei benefici economici, alle scadenza previste, anche al personale collocato a riposto nel periodo di vigenza del contratto. L'indennità di buonuscita (quale retribuzione differita) ha natura diversa dal trattamento di quiescenza ed è disciplinata dal terzo comma dell'art. 96 del CCNL, che espressamente richiama l'art. 14 della L. n. 829 del 14/12/73, secondo cui l'indennità risulta dal "prodotto dei mesi di servizio utile per un dodicesimo dell'80% dell'ammontare dell'ultimo stipendio mensile "”, con chiaro riferimento a quello effettivamente percepito al momento del pensionamento, non potendosi tenere conto dei benefici economici maturati in un momento successivo alla cessazione dal servizio Incongruo era infine il riferimento all'art. 38, comma V, del CCNL, che, prevedendo il calcolo dell'aumento tabellare ai fini della buonuscita, non poteva che riferirsi all'aumento già maturato al momento del collocamento a riposo e non a quello futuro che sarebbe maturato solo per i dipendenti rimasti in servizio. Il ricorso è fondato Questa Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "nell'interpretazione del contratto collettivo per il 3 personale delle Ferrovie dello Stato relativo al periodo 1990/1992, e' corretto, per quanto riguarda la disposizione che attribuisce gli aumenti retributivi tabellari scaglionati nel tempo anche al personale cessato dal servizio e in particolare il problema della sua applicabilita' o meno ai fini del computo dell'indennita' di buonuscità, privilegiare la soluzione negativa, valorizzando, piuttosto che il criterio ermeneutico letterale, quello secondo cui una clausola della contrattazione collettiva non puo' contraddire lega connotazioni giuridiche proprie dello specifico istituto legale su cui sarebbe destinata ad incidere e quindi, specificamente, i principi dell'ordinamento (in senso lato) previdenziale, secondo cui non possono essere computati nelle indennita' di fine rapporto $ emolumenti non percepiti al momento della estinzione del rapporto (Cass. n. 7173 del 25/5/2001). Il Collegio condivide questo principio e quindi il ricorso va accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, sussistono le condizioni per la pronuncia di merito da parte della Corte, ai sensi del'art. 384 CPC, e quindi per il rigetto dell'originaria domanda. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese relative all'intero giudizion
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e, decidendo CHE nel merito, rigetta l'originaria domanda. Compensa le spese dell'intero giudizio, Roma 17 dicembre 2001 IL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Fra еко Шаколано bych u 4 IL CANCELLIERE