Sentenza 12 aprile 2001
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 12/04/2001, n. 5508 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5508 |
| Data del deposito : | 12 aprile 2001 |
Testo completo
DIRIT DIRITTI CA5 50 8 /0 1 IN NOME DEL POPOL LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE Presidente R.G.N. 17898/98 Cron. 11881 Dott. Vincenzo PROTO Consigliere 2000 Dott. Ugo VITRONE Consigliere Rep. Dott. Maria Gabriella LUCCIOLI Rel. Consigliere Ud. 29/01/01 Dott. Massimo BONOMO Consigliere CAZIONE ha pronunciato la seguente SENT ENZA sta copia studio 6000 sul ricorso proposto da: #12 APR. 2001. CONSORZIO DI IMPRESE "INGG. CARRIERO E BALDI SPA" e "IMPRESA RAJOLA ING. ANGELO SPA", in persona dei RE 3000 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, CANCELLE elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CONDOTTI 91, presso l'avvocato LIBONATI BERARDINO, che le rappresenta e difende unitamente all'avvocato COMO CG503288 SERGIO, giusta delega a margine del ricorso;
CG503283 - ricorrenti contro regale LU POHLO R PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - FUNZIONARIO C all 4 Leal +4 ་ - ! རྩྭ 2001 DELEGATO DEL CIPE, domiciliata in ROMA, VIA DEI 17-191 239 PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO -1- :STATO, che la rappresenta e difende ope legis;
- controricorrente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE avverso la sentenza n. 362/98 della Corte d'Appello di Richiesta copia studio dal 81g. LIBONATI NAPOLI, depositata il 20/02/98; per diritti L.. 18000 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 17 MAG. 2001 IL CANCELLIERE udienza del 29/01/2001 dal Consigliere Dott. Maria LIRE 2000 Gabriella LUCCIOLI;
CANCELLERIA uditi per il ricorrente gli Avvocati Libonati e Como che hanno chiesto l'accoglimento del ricorso;
BC299495 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore AQ030796 concluso per Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha AX101932 l'accoglimento del ricorso. G712949 LIRE 2000 CANCELLERIA LIRE 2000 LIRE 2000 CANCELLERIA DIRITTI CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLE LIRE BF966762 BF966772 BF966757 BF966767 LIRE 1000 LIRE 10 CANCELLERIA LIRE 2000 LIRE 1000 CANCELLERIA BF966758 CANCELLERIA CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLERIA AU874834 AU874829 BF966753 AU874828 CANCELLERIA LIRE 2000 LIRE 2000 BF966763 CANCELLERIA LIRE 2000 LIRE 2000 CANCELLERIA LIRE 2000 CANCELLERIA CANCELLERIA AW946435 BF966752 AW946433 AW346434 BF966773 -2- COSTS Rilasciate copia legale- al Sig. 4 BONATI per diritti lets SVOLGIMENTO DEL PROCESSO IL CANCELLIGHE Con lodo del 2 ottobre 1995 il collegio arbitrale adito per la definizione della controversia insorta tra il Consorzio tra le imprese Ingg. Carriero & Baldi s.p.a. e AI ing. Angelo s.p.a. da un lato e la Presidenza LIRE 2000 CANCELLERIA del Consiglio dei Ministri - Funzionario delegato del CIPE - dall' altro, relativa all' interpretazione ed esecuzione della convenzione in data 14 luglio 1984 e dei successivi atti aggiuntivi, aventi ad oggetto la BC233434 progettazione e l'esecuzione dei lavori inerenti al completamento degli adduttori idrici ai serbatoi Scudillo e Capodimonte, affermava la LIRE 2000 CANCELLERIA propria giurisdizione, rigettava l' eccezione di improponibilità della domanda sollevata dall' Amministrazione, riteneva efficace la rinunzia ad alcuni capi di domanda da parte del Consorzio e quanto al merito 433 rigettava la pretesa concernente la liquidazione in misura ridotta degli oneri di concessione, ritenendo detti oneri correttamente liquidati sull' importo netto, e non lordo, dei lavori;
dichiarava invalide ed inefficaci le rinunzie da parte dello stesso Consorzio alla revisione prezzi di cui agli atti aggiuntivi, in quanto relative ad un diritto incerto nell'"an'e non determinabile nel"quantum", sia per il periodo di lavori già maturato che per quello futuro;
riteneva inoltre non applicabile l' alea contrattuale, atteso che con disposizione pattizia era stato già previsto un consistente periodo di ventisette mesi dalla data di stipula della convenzione, sul quale non era operante la revisione prezzi;
rigettava altresì la domanda اپن di integrazione delle somme corrisposte per oneri relativi alla ژ remunerazione dei professionisti;
condannava infine la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio del funzionario delegato del CIPE - al pagamento della somma di L. 12.742.839.119, oltre interessi nelle 1 misure e con le decorrenze previste dall' art. 35 del d.p.r. n. 1063 del 1962 sull' importo di ciascuno dei certificati di acconto revisionale liquidati. Avverso la decisione arbitrale proponeva impugnazione dinanzi alla Corte di Appello di Napoli la Presidenza del Consiglio dei Ministri Funzionario delegato del C.I.P.E. deducendo il difetto di - giurisdizione degli arbitri, la non debenza della revisione prezzi, l' omessa considerazione degli atti aggiuntivi e dell' alea contrattuale, nonché, nella valutazione della imputabilità della protrazione della esecuzione dei lavori, dell' obbligo del concessionario di provvedere ad una diligente progettazione, lamentando infine la mancata applicazione dell' art. 36 del d.p.r. n. 1063 del 1962. Il Consorzio proponeva impugnazione incidentale chiedendo l' accoglimento della domanda concernente le competenze dei professionisti, commisurate al valore al lordo delle opere, e la modifica del lodo in ordine alla liquidazione degli interessi. Con sentenza non definitiva del 7 gennaio - 20 febbraio 1998 la Corte d'Appello dichiarava la nullità del lodo nella parte relativa alla revisione prezzi e rimetteva la causa in istruttoria per la fase rescissoria. Osservava in motivazione la Corte territoriale, per quanto in questa sede interessa, che il commissario straordinario aveva nella specie esercitato i poteri di deroga conferitigli dal d.l. 26 novembre 1980 n. 776, convertito in 1. 22 dicembre 1980 n. 874, che prevede che tale organo possa emanare ordinanze libere " anche in deroga a fonti " normative di rango primario;
che nell' esercizio di tale attribuzione il commissario era legittimato a derogare, sia in ordine alla preventiva 2 previsione che alla misura, alla normativa vigente in tema di revisione prezzi, costituendo quello della revisione prezzi un principio generale non dell' ordinamento, ma della legislazione in materia di opere pubbliche;
che la circostanza che nelle varie ordinanze emesse non era contenuto un espresso riferimento al suindicato potere non costituiva argomento per ritenere che esso non fosse stato concretamente esercitato, trovando il potere stesso la propria fonte direttamente nella legge;
che pertanto il diritto alla revisione prezzi era suscettibile di riconoscimento, esclusione o regolamentazione difforme da quella indicata dalla legge anche a seguito di specifiche trattative tra l' Amministrazione ed il concessionario. Aggiungeva che, contrariamente a quanto ritenuto dagli arbitri, il diritto in oggetto era sicuramente determinato per i lavori già eseguiti e determinabile per quelli ancora da eseguire. Osservava altresì sul punto non potersi dubitare che le disposizioni degli atti aggiuntivi relative alla revisione prezzi fossero il frutto di accordi intervenuti tra le parti, atteso che con detti atti erano stati affidati direttamente ulteriori lavori al concessionario per un valore di svariati miliardi, era stato rinegoziato il ribasso, erano stati fissati nuovi tempi di esecuzione dei lavori, onde le rinunzie in essi contenute alla revisione maturata e maturanda apparivano non solo munite di causa, ma ricomprese nel più vasto ambito del complesso rapporto di concessione - appalto, il quale richiedeva modifiche continue con il progredire nell' esecuzione dei lavori, con conseguente adeguamento della convenzione originaria alla mutata situazione di fatto. 3 Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Consorzio deducendo quattro motivi illustrati con memoria. Ha resistito con controricorso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alla precedente udienza del 28 gennaio 2000 questa Corte, ritenuta la necessità di acquisire il fascicolo di ufficio relativo al giudizio di impugnazione tuttora pendente dinanzi alla Corte di Appello, ne ha disposto l'acquisizione ai sensi dell'art. 123 bis disp. att. c.p.c. Il ricorso è stato quindi assegnato per la discussione all' udienza odierna. MOTIVI DELLA DECISIONE Va innanzitutto dichiarata l' inammissibilità del controricorso, in quanto del tutto privo della esposizione di ragioni giuridiche dirette a contestare le censure proposte dal ricorrente alla sentenza impugnata. Esso si risolve in una affermazione del tutto apodittica di inconsistenza delle censure stesse, con riserva di un più approfondito esame, così da apparire assolutamente privo del requisito di cui all' art. 366 n. 4 c.p.c., richiamato dall' art. 370 c.p.c.( v. sul punto Cass. 1997 n. 3421; 1996 n. 8835). Con il primo motivo di ricorso, denunciando falsa applicazione dell' art. 1 del d.l. 26 novembre 1980 n. 776, conv. in legge 22 dicembre 1980 n. 874, si deduce che la sentenza impugnata ha mancato di considerare che il potere del commissario straordinario di derogare alla disciplina in tema di revisione prezzi - della cui sussistenza non vi è motivo di dubitare non può sostituirsi alla volontà contrattuale già manifestata, - così violando in modo unilaterale i diritti quesiti dell' altro contraente. Si aggiunge che le due ordinanze 9 gennaio 1981 n. 235 e 23 luglio 1984 n. 24 di detto commissario indicate nella sentenza stessa come escludenti la revisione prezzi non sono note al ricorrente, che la prima di esse appare comunque emessa anteriormente alla legge dalla quale dovrebbe trarre legittimazione, che la Corte di Appello non poteva svolgere un accertamento di fatto sul punto in fase rescindente. Si sostiene ancora che il richiamo alle leggi n. 874 del 1980 e n. 219 del 1981 è del tutto inconferente, non prevedendo dette leggi che il commissario possa emanare ordinanze in deroga a fonti normative di rango primario e/o in deroga a pattuizioni contrattuali. Con il secondo motivo, denunciando violazione degli artt. 81 e 84 della legge n. 219 del 1981, si censura la sentenza impugnata nel punto in cui ha affermato che non poteva escludersi l' avvenuto esercizio del potere di deroga per non essersi allo stesso fatto riferimento nelle varie ordinanze commissariali, trovando tale potere la propria fonte direttamente nella legge: si rileva al riguardo che i principi che regolano l'atto amministrativo imponevano il richiamo espresso all' esercizio di detto potere e che in ogni caso non era nelle facoltà del commissario modificare le vincolanti disposizioni pattizie intervenute tra le parti, costitutive di diritti soggettivi per i contraenti. Con il terzo motivo, denunciando falsa applicazione di legge, insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si deduce ancora che il potere di deroga attribuito dalla legge al commissario non poteva validamente sostituire un accordo contrattuale o comunque influenzare la rinunzia della parte. Si aggiunge che con l' affermare che le disposizioni degli atti aggiuntivi relative alla revisione prezzi erano 5 frutto di accordi intervenuti tra i contraenti la Corte di Appello ha compiuto un accertamento in fatto non consentitole in sede di giudizio di impugnazione del lodo e del tutto difforme dall' accertamento compiuto dagli arbitri, in palese violazione delle norme processuali in tema di impugnazione di lodo arbitrale. Con il quarto motivo, denunciando falsa applicazione dell' art. 829 c.p.c., insufficienza e contraddittorietà di motivazione, si sostiene che a fronte del convincimento espresso dagli arbitri che la rinunzie avevano ad oggetto un diritto indeterminato ed indeterminabile la Corte territoriale ha illegittimamente ed immotivatamente rilevato che dette rinunzie erano munite di causa, così violando ancora i limiti fissati dall' art. 829 c.p.c., e non ha formulato alcuna argomentazione in ordine alla determinatezza dell' oggetto. Si osserva altresì che la medesima Corte, affermando ai fini della giurisdizione che la clausola contrattuale che prevedeva il diritto alla revisione prezzi doveva considerarsi nulla, non solo ha pronunciato su questione non sottoposta al giudizio degli arbitri, in violazione di una norma processuale, ma si è espressa in modo contraddittorio rispetto alle successive argomentazioni, atteso che se la clausola era nulla le relative rinunzie non potevano considerarsi munite di causa, mentre se non era nulla le intervenute rinunzie potevano anche essere provviste di causa, ma avevano pur sempre ad oggetto, come ritenuto dagli arbitri, un diritto indeterminato ed indeterminabile. Nell'esame dei motivi di ricorso così sintetizzati assumono carattere di logica priorità i profili di censura contenuti nel terzo e quarto mezzo diretti a prospettare errori della Corte di Appello per aver pronunciato 6 in violazione delle norme processuali che disciplinano il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale. Preliminarmente all' esame di tali doglianze appare opportuno ricordare che il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale non costituisce un comune appello avverso la pronuncia degli arbitri, in quanto è rigorosamente vincolato e limitato, nell' effetto devolutivo al giudice che ne è investito, sia in astratto, dalla tipicità dei vizi deducibili ai sensi dell' art. 829 c.p.c., sia in concreto, da quelli espressamente e specificamente dedotti con l' atto di impugnazione, così da essere generalmente e non del tutto appropriatamente definito come un " appello limitato" (v. per tutte sul punto Cass. 2000 n. 2307; 1997 n. 5370; 1993 n. 3586; 1986 n. 4847; 1983 n. 7402 ). Ne consegue che in tale giudizio la Corte di Appello non può rilevare di ufficio vizi non dedotti con l' atto di impugnazione - salve le ipotesi di nullità del compromesso o della clausola compromissoria e che ove - determinate questioni abbiano formato oggetto di esame e statuizione da parte degli arbitri la mancata impugnazione sul punto costituisce, anche in applicazione dei principi generali in materia di impugnazioni, ulteriore ragione preclusiva della possibilità di un riesame. Da tali principi consegue altresì che l' impugnazione del lodo per nullità consente al giudice del gravame di riesaminare nel merito la decisione arbitrale, in sede rescissoria, soltanto nel caso in cui il giudizio rescindente si concluda con l' accertamento della sussistenza di alcuno dei vizi dedotti, e quindi della nullità del lodo, e nei limiti di tale accertamento (v. al riguardo, più di recente, Cass. 2000 n. 5857). 7 Tanto premesso in linea generale, va rilevato che prospettandosi con i profili di censura in discorso violazioni di norme processuali, questa Corte può procedere all' esame diretto degli atti del giudizio svolto dinanzi alla Corte di Appello, reso possibile dalla disposta acquisizione del relativo fascicolo di ufficio. Da tale esame risulta che in relazione alla pronuncia degli arbitri che avevano dato atto del reiterato riconoscimento, non solo nella convenzione del 14 luglio 1984, ma anche in successivi provvedimenti del commissario straordinario, nonchè, per implicito, negli stessi atti di rinunzia, del diritto alla revisione prezzi - riconoscimento al quale gli stessi arbitri avevano coerentemente ancorato la pronuncia affermativa della giurisdizione ed avevano altresì rilevato che le rinunzie a detto diritto, contenute negli atti di sottomissione sottoscritti in conformità alle prescrizioni imposte nelle ordinanze del commissario, erano da considerare nulle in quanto aventi ad oggetto un diritto incerto nell' "an" e non determinabile nel"quantum", non solo per il periodo già maturato ma anche per quello futuro non ricorrendo al momento della loro formalizzazione alcuna possibilità di valutazione in ordine al contenuto del diritto rinunziato l' Amministrazione aveva formulato motivi di - impugnazione del lodo volti da un lato, in via principale, ad affermare il potere del commissario di escludere la revisione prezzi ed a ricondurre le rinunce in oggetto nell' ambito di una più ampia transazione intervenuta tra le parti, attraverso il diretto richiamo di atti e documenti ed una diversa ricostruzione della volontà dei contraenti, dall' altro lato, in via subordinata, a contestare la ritenuta incertezza e non determinabilità del diritto oggetto delle rinunce stesse. 8 La Corte di Appello ha mancato di rilevare l' inammissibilità del primo ordine di deduzioni, in quanto chiaramente rivolte non già a denunciare ipotesi di nullità della pronuncia arbitrale riconducibili ai vizi di cui all' art. 829 c.p.c., bensì a sollecitare un nuovo esame dei rapporti intercorsi tra le parti sulla specifica questione della revisione prezzi, ma esaminando direttamente gli atti di quel giudizio secondo l' impostazione proposta dall' impugnante ha proceduto ad una diversa ricostruzione della vicenda revisionale, ha valutato autonomamente le disposizioni degli atti aggiuntivi concernenti tale questione come frutto di accordi intervenuti tra le parti ed ha definito le rinunce in essi contenute come elementi di una complessa transazione, resa necessaria dal progressivo svolgimento del rapporto di concessione appalto. E' pertanto evidente che la sentenza in esame, pur avendo svolto nella parte iniziale della motivazione corrette argomentazioni in diritto circa la natura ed i limiti del giudizio di impugnazione del lodo arbitrale, ha finito per disapplicare totalmente i principi richiamati, sostituendo al convincimento di nullità delle rinunce alla revisione prezzi espresso dagli arbitri un diverso impianto argomentativo, fondato su una diretta lettura degli atti del giudizio arbitrale e su una ricostruzione delle pattuizioni negoziali tra le parti in termini del tutto difformi da quelli indicati nel lodo, in tal guisa sovrapponendo alle regole che presiedono al giudizio rescindente valutazioni consentite solo in sede rescissoria. Gli ulteriori motivi di ricorso restano logicamente assorbiti. La sentenza stessa deve essere pertanto cassata e la causa rinviata ad altro giudice, che si designa in altra sezione della Corte di Appello di Napoli, che procederà a nuovo esame dei motivi di impugnazione del 9 lodo facendo corretta applicazione dei principi innanzi richiamati. Lo stesso giudice del rinvio provvederà anche alla liquidazione delle spese di questo giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Accoglie il terzo e quarto motivo di ricorso per quanto di ragione, dichiara assorbiti gli altri. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della I sezione civile il 29 gennaio 2001. IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE pascidia Ving Bolde are CORTE SUPERA IN CASSATIONE Prima Sezione Civic IL CANCE Depositato in Cancelleria Luisa Passine 12 m IL CANCELLIERE herve Pe net 60000 UFFICIO DELLE ENTRATE POMA 2 .4 MAG. 2001 310000 Seria 4 Registrato in ast versate S. 310.000 Cim20888 trecentodiecimila - p. Dirigente Arca Servizi (lire (Dot Ssa Maria C alf FILIPPO) Responsabile serviziony Giudiziari (Dr M. RATCICHINI