Sentenza 10 aprile 1999
Massime • 1
L'azione della società per l'annullamento del contratto posto in essere dall'amministratore in conflitto d'interessi è soggetta a prescrizione quinquennale, con decorso dalla data dell'atto, ai sensi dell'art. 1442, terzo comma, cod. civ.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 10/04/1999, n. 3514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3514 |
| Data del deposito : | 10 aprile 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Giovanni LUSAVIO - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Laura MILANI - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Stefano BENINI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
BANCO DI SICILIA SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FONTANELLA BORGHESE 72, presso l'avvocato VOLTAGGIO LUCCHESI FRANCO, che lo rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Maurizio Misurale di Roma rep. n. 119795 del 24.5.1996;
- ricorrente -
contro
AR & NE Snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA T. MACROBIO 3, presso l'avvocato GIUSEPPE NICCOLINI, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale per Notaio Maria Corteggiani di Latina rep. n. 7775 del 5.7.1996;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 709/96 della Corte d'Appello di ROMA, depositata il 22/02/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/12/98 dal Consigliere Dott. Laura MILANI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Voltaggio Lucchesi, con delega, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con citazione notificata il 3.10.1991 ER IN, quale amministratore e legale rappresentante della s.n.c. IN e RI, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal presidente del Tribunale di Latina per il pagamento, in forza di fideiussione prestata per la s.r.l. Alboreto, della somma di L. 615.234.907, oltre interessi convenzionali, a favore del AN di CI. Deduceva l'opponente la nullità della fideiussione per estraneità della stessa all'oggetto sociale della s.n.c. IN e RI e per conflitto d'interessi fra rappresentante e rappresentato, essendo RI RI - all'epoca - amministratore sia della IN e RI che della Alboreto, ed avendo egli stipulato la fideiussione nell'esclusivo interesse della società garantita. Con sentenza 19-31 gennaio 1994 il Tribunale di Latina accoglieva l'opposizione, e la decisione, impugnata dal AN di CI, era confermata dalla Corte d'appello di Roma con sentenza 15.12.1995-22.2.1996. Osservava la Corte territoriale che la concessione di fideiussione (cui l'amministratore della s.n.c. IN e RI era legittimato per statuto) doveva pur sempre essere coordinata con l'attuazione dello scopo sociale, nel senso che il raggiungimento dei fini sociali doveva essere agevolato ed avvantaggiato dalla prestazione della fideiussione. Nella specie, la circostanza che l'oggetto sociale delle due società fosse sotto certi aspetti parallelo ("lavorazione delle olive" per la IN e RI, "trasformazione e vendita di olive ed olio" per la Alboreto) non valeva a dimostrare che la fideiussione fosse stata stipulata anche nell'interesse della IN e RI, svolgendo le due società - strutturalmente e funzionalmente distinte ed autonome - attività affini ma non complementari, non suscettibili di realizzare un unico ciclo produttivo attraverso una comune organizzazione aziendale. Era dunque ravvisabile il concreto conflitto d'interessi tra l'amministratore e la società, essendo stata la fideiussione prestata nell'esclusivo interesse della s.r.l. Alboreto e del AN di CI, senza alcun vantaggio per la s.n.c. IN e RI. Nè tale conflitto poteva essere escluso dalla circostanza che RI RI, già quotista di maggioranza della s.r.l. Alboreto, avesse, anteriormente alla prestazione della fideiussione, ceduto le sue quote e rinunciato alla sottoscrizione dell'aumento di capitale, dovendosi presumere la fittizietà dell'operazione poiché la dismissione della partecipazione era avvenuta a favore della moglie e della figlia del RI.
Stante il rilevato conflitto d'interesse, la fideiussione era pertanto annullabile ai sensi dell'art. 1394 c.c., non potendosi dubitare della riconoscibilità da parte della banca, la quale, prendendo visione di atto costitutivo e statuto delle due società, avrebbe ben potuto valutare i presupposti del conflitto. Era poi da escludere che l'annullabilità fosse soggetta al breve termine di decadenza sancito dall'art. 2377 c.c., non essendo quest'ultima norma applicabile alle società di persone, e rientrando comunque la delibera in questione nelle ipotesi di nullità per impossibilità o illiceità dell'oggetto, previste dal successivo art. 2379, non soggette ne' a decadenza ne a prescrizione. Avverso tale sentenza il AN di CI propone ricorso, illustrato da memoria.
Resiste la s.n.c. IN e RI con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo il ricorrente deduce che:
A) erroneamente la Corte d'appello aveva desunto l'estraneità della fideiussione all'oggetto sociale della società fideiubente, in quanto: a) aveva invertito l'onere della prova, poiché sarebbe spettato alla IN e RI dimostrare la fondatezza della propria eccezione, e non al AN dimostrarne l'infondatezza; b) aveva trascurato di considerare che l'estraneità andava apprezzata non soltanto alla stregua delle disposizioni statutarie, ma tenendo conto delle finalità imprenditoriali in concreto perseguite dalla società fideiubente;
c) aveva insufficientemente valutato, sia singolarmente che nel loro complesso, gli elementi di collegamento tra le due società, sul piano sia funzionale che soggettivo-familiare;
B) la Corte d'appello aveva trascurato di considerare che l'inefficacia della fideiussione richiedeva non soltanto l'accertamento dell'estraneità della garanzia all'oggetto sociale della società fideiubente, ma anche l'insussistenza della buona fede del creditore, dato che, ai sensi dell'art. 2384-bis c.c., l'estraneità all'oggetto sociale degli atti compiuti dagli amministratori in nome della società non può essere opposta ai terzi in buona fede: e certamente gli elementi acquisiti al giudizio erano idonei ad escludere la malafede del AN, dati gli amplissimi poteri spettanti per statuto al l'amministratore della IN e RI e le commistioni di fatto tra le due società.
Le censure sono infondate.
In ordine al punto A), la Corte d'appello ha affermato la estraneità della fideiussione all'oggetto sociale della garante in base all'esame delle disposizioni statutarie delle due società - con particolare riferimento all'oggetto sociale della s.n.c. IN e RI in relazione all'oggetto sociale della s.r.l. Alboreto - dalle quali ha desunto l'assenza in concreto di vantaggio imprenditoriale ricavabile dalla fideiussione per la società garante, nonché in base all'accertata irrilevanza od infondatezza delle circostanze in proposito dedotte dall'appellante con i motivi di gravame, in relazione ai collegamenti familiari fra i soci delle due società ed agli ipotizzabili collegamenti funzionali fra le due attività. Non si è verificata quindi alcuna inversione dell'onere probatorio ne' alcuna omessa o carente valutazione di circostanze decisive, avendo la Corte d'appello motivato le proprie conclusioni sulla base di argomentazioni logiche e corrette, previa doverosa confutazione delle tesi avanzate dall'appellante. Quanto al punto B), l'opponibilità al AN di CI della rilevata estraneità della fideiussione all'oggetto sociale della società garante è stata affermata dalla Corte d'appello in virtù della conoscibilità di tale estraneità tramite l'esame dell'atto costitutivo e dello statuto della s.n.c. IN e RI, da porre evidentemente in relazione con atto costitutivo e statuto della s.r.l. Alboreto, che la banca, creditrice di tale società, non poteva ignorare: dal confronto tra i due statuti, e particolarmente tra i due oggetti sociali, emergeva l'assenza di complementarietà imprenditoriale tra le due attività che, unita al carattere del tutto gratuito della fideiussione, comportante oneri per la sola garante, rendeva palese la mancanza di interesse per la società fideiubente alla prestazione della fideiussione.
2. Con il secondo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione dell'art. 1394 c.c. nonché omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la sentenza impugnata, per avere:
a) affermato la sussistenza di conflitto d'interessi in via astratta, sulla base della sola identità del soggetto, senza valutare in concreto lo scopo realmente perseguito;
b) omesso di verificare l'effettiva riconoscibilità del conflitto da parte del AN, non rilevabile dall'atto costitutivo e dallo statuto della società garante;
c) affermato la simulazione della dismissione della partecipazione del RI nella s.r.l. Alboreto in base al solo rapporto di parentela esistente tra di lui e le cessionarie. Anche tali censure sono infondate.
Le circostanze dedotte sub a) e sub b) sono state sostanzialmente già esaminate nell'illustrazione del precedente motivo.
Il conflitto d'interessi tra la s.n.c. IN e RI ed il suo legale rappresentante RI RI è stato individuato dalla Corte d'appello in base non soltanto all'identità della persona fisica di RI RI, legale rappresentante sia della garante che della garantita, ma anche in forza delle considerazioni già svolte circa l'estraneità della fideiussione all'oggetto sociale della s.n.c. IN e RI, e la riconoscibilità del conflitto da parte della banca, in base all'esame di atto costitutivo e statuto delle due società. Se, quindi, la sola coincidenza tra rappresentante della garante e della garantita potrebbe ritenersi di per sè non sufficiente ad integrare il conflitto d'interessi, questo emerge in concreto dall'assenza di vantaggio imprenditoriale per la s.n.c. IN e RI nella garanzia bancaria prestata a favore della s.r.l. Alboreto, implicante - come s'è detto - esclusivamente oneri per la società garante e vantaggi soltanto per la banca e per la garantita. Circa il punto c), va osservato che, per dimostrare l'interesse personale del RI nella s.r.l. Alboreto, in contrasto con l'interesse che avrebbe dovuto perseguire quale legale rappresentante della s.n.c. IN e RI, appare irrilevante accertare la simulazione o meno della dismissione della partecipazione del RI nella s.r.l. Alboreto, posto che non è contestato che tale dismissione sia avvenuta a favore della moglie e della figlia: lo stretto rapporto intercorrente tra cedente e cessionarie lascia infatti in ogni caso la titolarità delle quote nell'ambito familiare, e vale a concretare l'interesse del RI a favorire il mantenimento del credito bancario per la società garantita.
3. Con il terzo motivo il ricorrente, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 1394, 2377, 2379 c.c., nonché insufficiente e contraddittoria motivazione, contesta sia la ritenuta inapplicabilità alle società in nome collettivo dell'art. 2377 c.c. che l'affermata applicabilità dell'art. 2379 c.c., non ravvisandosi ipotesi di impossibilità o illiceità dell'oggetto. In ogni caso, sostiene l'erroneità di entrambi i richiami normativi, poiché nella specie risultava applicabile l'art. 1394 c.c., che prevede l'annullabilità e non la nullità dell'atto compiuto dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato. L'osservazione circa l'inapplicabilità sia dell'art. 2377 che dell'art. 2379 c.c. - riguardanti il diverso caso di impugnazione di delibere assembleari - è pertinente, ma non risolutiva. È esatto, infatti, che nella specie risulta applicabile la disciplina dettata dall'art. 1394 c.c. per il contratto concluso dal rappresentante in conflitto d'interessi col rappresentato, ma tale disciplina è stata puntualmente rispettata.
Ed invero, l'art. 1394 c.c. prevede l'annullabilità del contratto su domanda del rappresentato, mentre l'art. 1442 c.c. stabilisce il termine quinquennale di prescrizione per l'azione di annullamento, decorrente, ai sensi del terzo comma del suddetto articolo, dalla conclusione del contratto: l'azione della società per l'annullamento del contratto posto in essere dall'amministratore in conflitto d'interessi è soggetta quindi a prescrizione quinquennale con decorso dalla data dell'atto, ai sensi dell'art.1442, terzo comma, c.c. (Cass. 6278/90).
Ed il contratto di fideiussione è stato stipulato dal RI il 18 marzo 1988 (come dichiarato nel controricorso, senza contestazione da parte del AN di CI ne' nella memoria ne' in sede di discussione) , mentre la domanda di annullamento è stata avanzata con l'opposizione al decreto ingiuntivo, notificata il 3 ottobre 1991, data alla quale il termine quinquennale di prescrizione era ben lungi dalla scadenza.
L'inesatto inquadramento operato nella sentenza impugnata si palesa pertanto privo di decisività, risultando l'azione correttamente instaurata secondo la disciplina concretamente applicabile.
Il ricorso deve dunque essere rigettato, con la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, di cui L.
8.000.000 per onorari e L. 179.900 per esborsi. Così deciso in Roma, il 4 dicembre 1998.
Depositato in Cancelleria il 10 aprile 1999