Sentenza 24 gennaio 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/01/2002, n. 832 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 832 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2002 |
Testo completo
| Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 0 0832/02 LA CORT Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Guglielmo SCIARELLI Presidente R.G. N. 6962/99 Cron.2206 Consigliere Dott. Ettore MERCURIO Consigliere Dott. Maura LA TERZA Rep. Rel. Consigliere Ud. 12/10/01 Dott. Saverio TOFFOLI Dott. Raffaele DI LELLA Consigliere ha pronunciato la seguente S E N TENZA sul ricorso proposto da: 1473 S.P.A., in persona del legale ROLO BANCA pro tempore, elettivamente domiciliato rappresentante in ROMA VIA. F. MICHELINI TOCCI 50, presso lo studio dell'avvocato VISCONTI CARLO, che lo rappresenta e unitamente agli avvocati JACCHIA MARIO, difende : CHIUSSI FLAVIO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
CONOSCITORE MICHELE, elettivamente domiciliato in ROMA presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI 2001 CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato DE 3882 MICHELE COSTANZO, giusta delega in atti;
-1- controricorrente avverSO la sentenza n. 1253/99 del Tribunale di FOGGIA, depositata il 01/02/99 R.G.N. 2552/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Saverio udienza del 12/10/01 dal TOFFOLI;
udito l'Avvocato VISCONTI;
udito l'Avvocato DE MICHELE;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Pretore di Foggia, LE Conoscitore esponeva di aver lavorato alle dipendenze della OL Banca 1473 s.p.a. con contratti a tempo determinato dal 24.5.1993 al 30.9.1993 (presso l'Agenzia di Rimini), poi dal 15.11.1993 al 23.12.1993 (presso la Succursale di Lecce), e quindi dal 18.1.1994 al 30.6.1994 (presso la medesima dipendenza), contratto questo prorogato, peraltro solo con lettera del 4.7.1994, fino al 16.12.1994, e cioè per un numero di giorni superiore a quello del periodo iniziale. Esponeva ancora di essere stato successivamente assunto dal 21.1995 all'1.1.1997, presso la succursale di Bari, con contratto di formazione e lavoro, continuando a svolgere le medesime mansioni di cui ai rapporti precedenti. Tanto premesso deduceva che la proroga del rapporto a termine iniziato il 18.1.1994 era nulla, per i già evidenziati aspetti cronologici e, inoltre, per l'insussistenza di una idonea giustificazione della proroga, e che quindi il rapporto si era trasformato a tempo indeterminato, con la conseguente nullità anche della successiva assunzione a termine con contratto di formazione e lavoro, viziata anche sotto il profilo del mancato rispetto di un intervallo di 30 giorni tra un contratto a termine e l'altro e dalla mancanza di causa, dato che egli era già formato in base ai contratti precedenti. In conclusione, chiedeva che fosse dichiarata la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza dal 18.1.1994, con conseguente ripristino del rapporto e condanna della OL Banca al pagamento delle retribuzioni non percepite. Costituitosi il contraddittorio, il Pretore accoglieva la domanda, salvo che per quanto riguarda la retribuzione per il periodo intercorrente tra il contratto a termine prorogato e quello di formazione e lavoro. A seguito di appello della OL Banca, il Tribunale di Foggia confermava la sentenza impugnata. Osservava il Tribunale - per quanto ancora rileva - che la proroga del contratto a termine 18.1.1994 - 30.6.1994 era viziata dal fatto di essere intervenuta dopo che lo 3 stesso era già pervenuto al suo termine e il rapporto si era estinto: in realtà si era verificata la stipulazione di un nuovo contratto, senza rispetto del termine dilatorio di 15 giorni e senza ricorso all'atto scritto. Ne conseguiva, in base ai disposti della legge n. 230/1962, la conversione dell'iniziale contratto in rapporto a tempo indeterminato, senza che in senso contrario rilevasse il ritardo nel rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Ispettorato del lavoro, peraltro imputabile al datore di lavoro che la aveva richiesta all'ultimo momento. Rilevava il giudice di merito che le stesse conseguenze derivavano dalla circostanza che il periodo di proroga era maggiore di quello iniziale, non potendosi detrarre i giorni di ferie maturati nella prima fase del rapporto e goduti nella fase di proroga. Poiché all'atto della stipula del contratto di formazione e lavoro era in realtà già in essere un rapporto a tempo indeterminato, la stipula di detto contratto non poteva validamente incidere sulla durata e sulla natura del rapporto. Inoltre il contratto di formazione e lavoro era carente della sua causa tipica, in considerazione del consistente periodo di tempo nel corso del quale il Conoscitore aveva lavorato alle dipendenze dello stesso datore di lavoro. Ne conseguiva la sua nullità, a norma degli artt. 1325 e 1418 c.c., o anche, più specificamente, in quanto in frode alla legge, ai sensi dell'art. 2, ultima ipotesi del secondo comma, legge n. 230/1962 (originaria formulazione), stante la sua funzione esclusiva di eludere le disposizioni di tale legge, con le conseguenze di cui a detta normativa. Il medesimo effetto della qualificabilità del rapporto come a tempo indeterminato era, inoltre, ricollegabile alla circostanza che il contratto di formazione e lavoro aveva avuto inizio prima del decorso del termine di trenta giorni dalla conclusione del precedente contratto. Né nel comportamento del lavoratore, che era stato d'accordo riguardo alla caratterizzazione dei vari rapporti, poteva ravvisarsi una acquiescenza ostativa degli esposti effetti giuridici. Infatti le disposizioni limitative della validità della pattuizione di rapporti a termini di cui alla legge n. 230/1962 non presuppongono per la loro operatività il carattere simulato degli accordi intervenuti tra parti, e, d'altra parte, solo con cautela possono essere ravvisate rinunce ai diritti derivanti dalla stessa legge;
solo in casi limite può ritenersi sussistente una rinuncia del lavoratore in base al suo tacito contegno e in difetto di manifestazioni espresse in tal senso. Non poteva quindi ravvisarsi nella stipulazione da parte del lavoratore del contratto di formazione e lavoro un'efficacia novativa implicante rinuncia ai diritti derivanti dalle precedenti vicende. Contro questa sentenza la OL Banca 1473 propone ricorso per cassazione sorretto da cinque motivi. Il Conoscitore resiste con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1962 n. 230 e vizio di motivazione. Censura la statuizione del Tribunale circa la illegittimità della proroga del contratto a termine 18.1.1994 - 30.6.1994, basata sulla posteriorità della proroga rispetto alla scadenza del contratto prorogato. Lamenta al riguardo la mancata considerazione della circostanza, di cui era stata offerta la prova, che il consenso alla proroga del termine era intervenuto tra le parti prima di detta scadenza, e che poi era intervenuta la conferma formale della proroga da parte della Banca, una volta conseguita l'autorizzazione amministrativa, in relazione al principio secondo cui è sufficiente che la proroga intervenga anteriormente o almeno contestualmente all'inizio dell'attività lavorativa in regime di proroga, mentre il consenso del lavoratore, per cui non è richiesta la forma scritta, va verificato con riferimento allo stesso momento. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione oppure falsa applicazione degli artt. 1 e 2 della legge 18 aprile 1960 n. 230, anche con riferimento agli artt. 1419 e 1430 c.c., nonché vizio di motivazione. Censura la statuizione del tribunale circa l'illegittimità della proroga del medesimo contratto a termine 18.1.1994 - 30.6.1994 sotto il profilo della durata del 5 periodo di proroga maggiore di quello iniziale. Sostiene, a quanto pare, che nonostante che ai fini della durata del periodo di proroga del contratto si fossero tenuti presenti i giorni di ferie non godute maturate nel periodo precedente, il secondo periodo (1.7.1994 – 16.12.1994), era di 169 giorni, e quindi di durata pari a quello precedente. Ritornando su una tematica sfiorata dal primo motivo, osserva inoltre che il termine per la proroga del contratto era rimasto sospeso in attesa della richiesta di autorizzazione tempestivamente richiesta al competente organo amministrativo. In ogni caso, poi, il ritardo da parte dell'autorità amministrativa, non imputabile alla volontà delle parti contraenti o a colpa del datore di lavoro, non poteva determinare l'annullamento del contratto a termine. Una simile conseguenza doveva inoltre ritenersi preclusa, in relazione anche alla regola sulla incidenza della nullità parziale, di cui all'art. 1419 c.c., dal pieno consenso del lavoratore, che traeva vantaggio dall'assetto contrattuale realizzato. Infine, se fosse configurabile effettivamente una maggior durata del periodo di proroga, si sarebbe evidentemente trattato di un mero errore di calcolo, trascurabile, scusabile e riconoscibile, che poteva comportare solo al rettifica del termine a norma dell'art. 1430 c.c. e non già la invalidità dell'intero contratto. Questi due primi motivi sono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Le censure di cui al primo motivo sono infondate, poiché il giudice di merito ha accertato, con giudizio di fatto non adeguatamente inciso dalle doglianze del ricorrente (e, in particolare, dalla deduzione della sussistenza di un preventivo consenso del STU lavoratore ad una eventuale proroga e di un eventuale ritardo dell'autorità amministrativa nel provvedere in ordine alla richiesta di autorizzazione della proroga), che la stessa società aveva ritenuto estinto il rapporto a termine in questione per mancanza di una tempestiva proroga e si era regolata di conseguenza, disponendone la cessazione materiale, salvo a disporre poi una proroga del rapporto con effetti 6 retroattivi, comprendenti l'imputazione a ferie del giorno non lavorato (gli altri due dell'intervallo essendo festivi). Rimane quindi provvista di adeguata giustificazione l'ulteriore affermazione, non specificamente censurata dalla ricorrente, circa la qualificabilità quale nuovo contratto a termine (viziato innanzitutto dal mancato rispetto del termine dilatorio di legge) della successiva proroga con pretesi effetti retroattivi. Va peraltro rilevato che le statuizioni della sentenza impugnata sono adeguatamente sorrette anche dalla ratio decidendi ulteriore (subordinata, da un punto di vista logico-giuridico), basata sulla illegittimità della proroga in ragione della sua durata superiore di alcuni giorni a quella del contratto iniziale. Quest'ultimo accertamento è infondatamente censurato con il secondo motivo di ricorso, poiché è incontestabile che il periodo inizialmente convenuto del contratto a termine (18.1.1994- 30.6.1994) è di 164 giorni, mentre il periodo di proroga (1.7.1994-16.12.1994 è di 169 giorni (e di 166 giorni, escludendo i giorni non lavorati precedenti al provvedimento di proroga). Mentre, alla stregua della normativa sul contratto a termine, sono chiaramente irrilevanti l'eventuale consenso del lavoratore e la disciplina sulla nullità parziale del contratto, la tesi della sussistenza di un errore di calcolo e della sua rettificabilità a norma dell'art. 1430 c.c. è inammissibile perché le relative questioni implicanti accertamenti di fatto non hanno formato oggetto di esame in sede di merito. E' stato comunque rilevato da questa Corte che il datore di lavoro, il quale sostenga di aver voluto una proroga di durata pari al contratto iniziale ma di aver errato nell'indicare il termine finale, non può chiedere la mera rettifica di quest'ultimo invocando la disciplina relativa all'errore di calcolo, ove nell'atto di proroga sia indicato unicamente tale termine e non anche la durata complessiva della proroga) (Cass. 29 novembre 1985 n. 5972). Con il terzo motivo la ricorrente deduce violazione della legge 19 dicembre 1984 n. 863 e successive modificazioni (e specificamente dell'art. 3 e disposizioni collegate), 7 con riferimento all'art. 2, secondo comma, legge 18 aprile 1960 n. 230, oltre che vizio di motivazione. Censura la sentenza impugnata per avere ritenuto applicabile ai fini della stipulazione di un contratto di formazione e lavoro successivamente alla conclusione tra le stesse parti di un normale contratto a termine, del termine dilatorio di cui all'art. 2, secondo comma. Sostiene, infatti, che stante la particolare funzione e struttura causale del contratto di formazione e lavoro non può ritenersi applicabile tale disposizione. Al riguardo deve rilevarsi, a prescindere dalla fondatezza o meno in astratto di questo argomento, il carattere assorbente del rilievo che il ricorrente non ha impugnato la sentenza nella parte in cui è stata affermata la nullità del contratto di formazione e lavoro per l'assenza della sua tipica causa formativa (stante le già maturate esperienze lavorative alle dipendenze della stessa banca). Né a tal fine può darsi rilievo all'accenno contenuto nel motivo circa la regolare stipula di detto contratto per l'acquisizione di una professionalità diversa, che è meramente incidentale (la tesi è proposta con la formula "così come è emerso nella controversia de qua") e non integra impugnazione della specifica e motivata statuizione al riguardo da parte del giudice di merito. E' giustificata, quindi, la considerazione del rapporto quale normale contratto a termine e l'accertamento della consequenziale violazione del termine dilatorio in questione, nonché l'accertamento non specificamente impugnato - della sussistenza di una serie di contratti a termine in frode alla legge, in riferimento all'art. 2, ultima parte, vecchio testo della 1. 230/1962. Tuttavia ha rilievo logicamente preliminare l'accertamento del giudice a quo secondo cui la preesistenza, su un piano giuridico, di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato comportava che la stipula di un contratto (a termine) di formazione e lavoro non poteva validamente incidere sulla durata e sulla natura del rapporto giuridicamente già in atto (statuizione che ha formato oggetto di censura solo nel quadro delle deduzioni di cui ai motivi seguenti). 8 Con il quarto motivo la ricorrente deduce violazione degli artt. 1 e 2 1. 18 aprile 1962 n. 230 e vizio di motivazione, lamentando che il giudice di merito abbia erroneamente escluso che nella complessa fattispecie contrattuale fosse ravvisabile un novazione oggettiva tra le parti, comportante l'estinzione delle eventuali precedenti obbligazioni mediante nuovi assetti contrattuali. Con il quinto motivo si deduce violazione degli artt. 1 e 2 della 1. n. 230/1960, con riferimento agli artt. 1372, 2727 e 2729 c.c., e vizio di motivazione. Si ripropone la tematica della mancata considerazione dell'acquiescenza da parte del lavoratore. In particolare si deduce che il lavoratore ha atteso oltre due anni per impugnare il contratto a termine prorogato del 1994 e, anzi, ha stipulato un diverso contratto a termine della durata di due anni, senza nulla eccepire riguardo al pregresso rapporto. Anche questi due motivi vengono esaminati congiuntamente, stante la loro connessione. Le argomentazioni volte a valorizzare novazione e acquiescenza, con riferimento alla complessa fattispecie oggetto del giudizio, sono evidentemente contraddette dalla disciplina espressa e imperativa contenuta nella legge 230/1962 circa le conseguenze di determinate violazioni alle sue disposizioni, per la parte in cui si intende dare rilievo alle manifestazioni di volontà del lavoratore inerenti alla stipulazione e alla proroga del primo contratto a termine. Inoltre sono logicamente contrastate nel loro complesso dalla statuizione del giudice di merito circa la qualificabilità del comportamento del datore di lavoro come in frode alla legge a norma dell'art. 2, ultima parte, della legge n. 230/1962. Con particolare riferimento alla stipulazione del contratto di formazione e lavoro, la tesi della ammissibilità di una novazione è giuridicamente incompatibile anche con la richiamata statuizione sulla nullità del contratto di formazione e lavoro, per il difetto della sua causa specifica, accertata in concreto dal giudice di merito. 9 Va anche rilevato che il giudice di merito, con adeguata motivazione, ha escluso la configurabilità in linea di fatto di una rinuncia tacita del Conoscitore ai diritti derivanti dall'illegittimità della proroga del primo contratto a termine e del contratto di formazione e lavoro, rilevando che egli aveva ripreso a lavorare alle dipendenze della attuale ricorrente dopo neppure un mese dalla scadenza di detta proroga, a seguito della stipula del contratto di formazione e lavoro, e poi aveva agito in giudizio dopo meno di un mese dalla scadenza di quest'ultimo contratto. In conclusione, il ricorso deve essere rigetto. Le spese del giudizio vengono regolate in base al criterio della soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio, determinate in L. ₤2.000 (37.185 011 -(258228€) oltre L. 5.000.000/per onorari. Così deciso in Roma il 12 ottobre 2001. IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE EST. jovens Telle Eglichen u Cinzia funnelle I 0 A 3 D 1 S 3 , S . 5 O Cincs funselle A T L T . R L , A N ' O A L B S 3 E L I P 7 E D - S D 8 I A - I N T 1 S S G 1 N O O E P S E A I M G D I A G E A , E O D O L T R E T I T T A S R I N L I E G L D S E E E R O D 10