Sentenza 20 aprile 2006
Massime • 1
Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. non è necessario che il rapporto di prestazione d'opera intercorra direttamente tra l'autore del fatto e il soggetto passivo del reato, ma è sufficiente che il colpevole se ne sia avvalso per commettere il fatto.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 20/04/2006, n. 19572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19572 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RIZZO Aldo - Presidente - del 20/04/2006
Dott. SIRENA Pietro - Consigliere - SENTENZA
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - N. 398
Dott. MONASTERO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - N. 23253/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
DO NI;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste pronunciata in data 27 novembre 2002;
visti gli atti, la sentenza impugnata ed il ricorso;
udita, all'Udienza Pubblica del 20 aprile 2006, la relazione del Consigliere, Dott. Monastero Francesco;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Cedrangolo Oscar, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza pronunciata in data 27 novembre 2002, La Corte di appello di Trieste, investita a seguito di appello del pubblico ministero, in parziale riforma della sentenza del Pretore di Gorizia che, in data 2 ottobre 1998, aveva dichiarato non luogo a procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta remissione di querela, dichiarava DO NI, colpevole del reato di appropriazione indebita aggravata ascrittogli al capo a) della rubrica e, concesse le attenuanti generiche, ritenute equivalenti alla contestata aggravante, lo condannava alla pena di mesi quattro di reclusione ed Euro 200,00 (duecento) di multa.
La Corte Territoriale, preliminarmente, riteneva sussistente l'aggravante di cui all'art. 61 c.p., n. 11, contestata in fatto, per avere l'imputato commesso il reato con abuso di prestazione d'opera, aggravante che ricorre, invero, ogniqualvolta l'agente profitta della particolare fiducia in lui riposta nel compimento di una attività che lo ponga in condizione di commettere più facilmente il reato. Nel merito, la Corte territoriale assumeva che la responsabilità dell'imputato era ragionevolmente emersa alla luce della deposizione testimoniale resa dalla parte offesa, confermata dalle dichiarazioni di SU NC, cognato dell'imputato, autotrasportatore incaricato dalla stessa parte offesa di effettuare il trasloco di alcuni mobili ed oggetti vari dalla sua abitazione ad altra.
Avverso tale decisione propone ricorso per Cassazione l'imputato personalmente deducendo l'erronea applicazione dell'art. 646 c.p.p., con riferimento all'art. 61 cod. pen., n. 11, nonché assoluta carenza e illogicità manifesta della motivazione.
Quanto al primo motivo, il ricorrente sostiene che nella specie, come affermato dal primo Giudice, non sussisteva l'aggravante dell'art. 61 cod. pen., n. 11, perché il rapporto di prestazione d'opera era intervenuto esclusivamente tra la parte offesa e tale SU, e cioè l'autotrasportatore, e non già tra la parte offesa e l'imputato:
quest'ultimo, infatti, cognato del SU, era stato interpellato dall'autotrasportatore esclusivamente per aiutarlo ad effettuare il trasloco e, di conseguenza, non avendo ricevuto alcun incarico dalla parte offesa, non poteva ritenersi sussistente nei suoi confronti l'aggravante contestata.
Quanto al secondo motivo, il ricorrente ritiene insussistente sia l'elemento soggettivo che l'elemento oggettivo del reato contestato non essendo stato in alcun modo provato che fosse stato proprio il DO l'autore delle lamentate sottrazioni degli oggetti affidati al SU dalla parte offesa.
All'udienza del 20 aprile 2006, il Procuratore generale chiedeva l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ma la sentenza impugnata va annullata senza rinvio per intervenuta prescrizione.
Quanto al primo motivo, questo collegio ritiene di condividere quella parte della giurisprudenza di leggitimità che ha affermato che per la "te" dell'aggravante dell'art. 61 c.p., numero 11, non è necessario che a rapporto di prestazione d'opera intercorra direttamente tra l'autore del fatto e il soggetto passivo, ma è sufficiente che il colpevole se ne sia avvalso per commettere il reato.
E non v'è dubbio che tra il SU e la parte offesa fosse in corso di esecuzione un contratto di trasporto, con conseguente sussistenza di un rapporto di prestazione d'opera.
Quanto al secondo motivo, è sufficiente rilevare che la ricostruzione del fatto, come ragionevolmente operata dalla sentenza del Giudice di Appello, induce a ritenere sussistente sia il profilo soggettivo che il profilo oggettivo del fatto: quanto al secondo, perché sostanzialmente pacifica appare la circostanza che i mobili della parte offesa furono depositati presso l'abitazione dell'impeto (o comunque, presso un'ampia stanza che era nella sua disponibilità) e, quanto al primo, perché il comportamento posto in essere dall'imputato (libreria segata e portata all'interno della propria abitazione) appare del tutto incompatibile con la volontà di restituzione del bene.
Ciò premesso, va rilevato che il reato risulta commesso in data 2 dicembre 1995 di talché il termine massimo di prescrizione è maturato in data 2 giugno 2003 e, cioè, in epoca successiva alla sentenza della Corte di appello ma di molto precedente a quella odierna: l'ammissibilità del ricorso (le censure proposte vengono rigettate nel merito), impone la pronuncia della conseguente declaratoria.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Così deciso in Roma, il 20 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006