Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2015, n. 46501
CASS
Sentenza 1 ottobre 2015

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Massime1

Ai fini dell'acquisizione al fascicolo per il dibattimento, ai sensi dell'art. 500, comma quarto, cod. proc. pen., delle dichiarazioni predibattimentali del testimone, l'idoneità della "minaccia" richiesta dalla disposizione è integrata da qualsiasi comportamento suscettibile di incutere timore e di far sorgere la preoccupazione di poter soffrire un male o un danno ingiusti, ancorché non oggettivi ma semplicemente percepiti, tale da compromettere o diminuire la libertà morale del teste che ne è destinatario, a nulla rilevando la circostanza che il teste abbia poi reso deposizione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimamente acquisibili dichiarazioni predibattimentali, sebbene il comportamento minatorio non fosse stato posto in essere prima della specifica udienza in cui il teste aveva deposto).

Commentario1

  • 1Art. 500 - Contestazioni nell’esame testimoniale
    https://www.filodiritto.com/

    Rassegna giurisprudenziale Contestazioni nell'esame testimoniale (art. 500) Non può essere pronunciata condanna per falsa testimonianza esclusivamente sulla base del contrasto tra le dichiarazioni rese in dibattimento e quelle rese nel corso delle indagini preliminari ed utilizzate per le contestazioni di cui all'art. 500; tale contrasto può assumere rilevanza ai fini dell'accertamento del reato solo ove siano emersi altri elementi di prova atti a riscontrare la veridicità delle primigenie dichiarazioni e la falsità di quelle successivamente rilasci (Sez. 6, 11240/2022). L'art. 500 comma 4 (espressamente richiamato dall'art. 513 relativo alle dichiarazioni di persona imputata e quindi …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 01/10/2015, n. 46501
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 46501
Data del deposito : 1 ottobre 2015

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