Sentenza 20 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 20/12/2002, n. 18211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18211 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
M 82 1 1 / 02 AULA "A 550/2002 REPUBBLICA ITALIANA oggetto IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LAVORO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE LAVORO composta degli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE Presidente Dott. Giovanni MAZZARELLA rel. Consigliere R.G.n. 07294/2000 Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Dott. Pasquale PICONE Consigliere Cron. 2815 Dott. Paolo STILE Consigliere ha pronunciato la seguente Rep. SENTENZA sul ricorso proposto UD. 05.06.2002 da INPDAP Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica, gestione ex INADEL, in persona del suo Presidente dott. Rocco Familiari, rapp.to e difeso dall'avv. Claudio Sadurny, presso il quale elett.te domicilia in Roma, viale Giuseppe Mazzini, n. 134, giusta procura speciale a margine del ricorso,
contro
IT IO – IN PO – BO EN rapp.ti e difesi dall'avv. EN Calcagno, con il quale elett.te domiciliano in Roma, via O. Tommasini, n. 59, presso lo studio dell'avv. Alvaro Spizzichino, giusta procura speciale a margine del controricorso,
- controricorrenti -
avverso la sentenza del Tribunale di Genova, n. 10615/97 dell'09/23.07.1999, R.G. n. 00091/99, non notificata. 2627 Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05 giugno 2002 dal Relatore Cons. dott. Giovanni Mazzarella;
Udito l'avv. Claudio Sadurny per l'Inpdap; Udito il P.M., in persona del Procuratore Generale Dott. Guido Raimondi, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 2349/98 del 05 dicembre 1997/28 gennaio 1998 il Pretore di Genova, riuniti i giudizi, accoglieva le domande proposte da IO AN, IP IN e EN OB dirette a vedersi riconoscere le somme rispettivamente indicate in ricorso a titolo di interessi e di rivalutazione monetaria sulle somme capitali - risultanti queste ultime quali dovute ai tre ricorrenti per cessazione del servizio a seguito di soppressione dell'Inadel e passaggio dei dipendenti al nuovo Istituto costituito in sostituzione erogate dall'Inpdap Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti - dell'Amministrazione Pubblica ben oltre i centoventi giorni previsti dall'art. 6, comma quinto, d. leg.vo 30 giugno 1994, n. 479. Il Tribunale di Genova rigettava l'appello; spese del grado a carico dell'appellante Istituto. Osserva il Tribunale: per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 sul credito per indennità premio di servizio spettano interessi e svalutazione monetaria dal centoventesimo giorno dal collocamento in quiescenza;
l'art. 16 della legge n. 412 del 1991 non aveva di certo inciso sulla natura dei crediti previdenziali;
nella specie doveva applicarsi il principio di indifferenza dell'imputabilità del ritardo all'ente debitore e allo stesso travaglio legislativo dovuto alla soppressione dell'Inadel. Ricorre per cassazione avverso la predetta sentenza l'Inpdap demandando a due motivi di censura il richiesto annullamento della decisione impugnata. AN IO, IN IP e OB EN si sono costituiti con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE 2 Con il primo motivo di ricorso l'Inpdap denunzia violazione e falsa applicazione dell'art. 6, quinto comma, del d. leg.vo 30 giugno 1994, n. 479, e, con il secondo motivo, omessa e, comunque, insufficiente motivazione sull'indifferenza dell'imputabilità del ritardo e violazione dell'art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991: il credito dei ricorrenti era sorto con il 1° gennaio 1994 con la cessazione del rapporto di lavoro del personale ex Inadel, già passato alle dipendenze dell'Inpdap dal 18 febbraio 1993; la disciplina ex art. 16, comma sesto, della legge n. 412 del 1991, ratione temporis a quella data già applicabile, comportava il carattere risarcitorio degli interessi, cui era riconnessa anche la incolpevolezza nel ritardo;
in conseguenza gli interessi non potevano retrodatarsi a periodo anteriore al 16 agosto 1994, data di entrata in vigore del citato decreto n. 479/94, quest'ultima con la prima disciplina degli effetti sulla soppressione dell'Inadel relativa alla data di cessazione dei rapporti e quindi del diritto dei dipendenti alle prestazioni di fine rapporto;
alla data dell'entrata in vigore del decreto n. 479 il termine di centoventi giorni dallo stesso previsto era scaduto da diversi mesi (01 gennaio 1994); la motivazione del Tribunale, circa la indifferenza della imputabilità del ritardo all'ente debitore, era pertanto in contrasto con la riconosciuta natura risarcitoria degli interessi. I motivi, da trattarsi congiuntamente per evidenti ragioni di connessioni, sono fondati nei termini che innanzi si indicheranno. In analoghe controversie la Corte ha già stabilito che "l'INPDAP, subentrato 'ex lege' nei rapporti giuridici dei soppressi enti previdenziali, i quali erano tenuti a versare al predetto Istituto le indennità e/o i trattamenti di fine servizio maturati da ciascun dipendente al 31 dicembre 1993, era a sua volta obbligato a versare agli interessati l'indennità di anzianità alla cessazione del rapporto di ciascun dipendente secondo la nuova normativa prevista dal d. lgs. N. 479 del 1994; per espresso e retroattivo disposto dell'art. 6, quinto comma d.lgs. citato, il debitore Inpdap versa pertanto in ritardo nel pagamento una volta scaduto il termine di duecentoquaranta giorni a partire del 1° gennaio 1994" Cass, 05 marzo 2002, n. 03160, Cass. 05 dicembre 2001, n. 15334). 3 Le argomentazioni sottese a tale decisione, dalla quale questo Collegio non ha motivo di discostarsi, rispondono puntualmente alle medesime censure nelle quali ancora l'Inpdap, nel presente giudizio, insiste. Si osserva, infatti, sulla premessa che con la soppressione dell'I.N.A.D.E.L., l'Inpdap ha assunto, con una serie di decreti legge, non convertiti, l'onere del pagamento, ai dipendenti transitati nei suoi ruoli a decorrere dal 1° gennaio 1994, delle differenze in loro favore, già accantonate dagli enti di provenienza, in eccedenza per la previsione del trattamento di previdenza, quiescenza e di fine servizio, che, ai sensi dell'art. 6, quinto comma, del d. lgs. N. 479 del 1994 il pagamento del dovuto ai detti dipendenti doveva articolarsi in due momenti: versamento da parte degli enti di provenienza all'Inpdap delle somme accantonate e in loro possesso entro centoventi giorni dal 1° gennaio 1994, e pagamento, da parte di quest'ultimo ai dipendenti, delle eccedenze, risultanti dalla determinazione “in via teorica, in relazione alla posizione giuridica ed economica del personale alla predetta data (31 dicembre 1993, n.r.) dell'importo dell'indennità di anzianità”, entro centoventi giorni dalla data del primo versamento. In conclusione, e tenuto conto del ritardo dell'intervento legislativo, e quindi della prima operazione, il pagamento ai dipendenti del dovuto era previsto entro duecentoquaranta giorni dal 31 dicembre 1993. Si osserva, ancora, che a fronte della chiara disposizione legislativa, con efficacia retroattiva, sulle cadenze temporali della intera operazione, doveva ritenersi sostanzialmente determinata in via legislativa la data ultima di adempimento (31 agosto 1994), e quindi l'inadempimento, con conseguente obbligo del pagamento degli interessi, dal giorno successivo. In tal senso, e in considerazione del pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità (Cass. S.U. 30 luglio 1993, n. 08481, Cass. 8 agosto 1995, n. 08682, Cass. 14 agosto 1999, n. 08669), circa la natura di componenti del credito degli accessori ex art. 429 c.p.c., ridotti ai soli interessi con la legge n. 412 del 1991, deve ritenersi infondata la prospettata tesi dell'inadempimento solo per effetto dell'imputabilità della mora per colpa ai sensi degli artt. 1218 e 1224 c.c., nella specie esclusa dal ritardo dello strumento legislativo. 2 La sentenza impugnata riconosce gli interessi sulle somme erogate a dicembre 1994 a far data dal centoventesimo giorno dal 31 dicembre 1993, ed essa, pertanto va cassata in relazione al principio che detti interessi sono, invece, dovuti dal duecentoquarantesimo giorno dalla medesima data a quella dell'effettivo pagamento della sorta capitale. In relazione all'accoglimento della relativa censura, e tenuto conto che la domanda risulta proposta con la determinazione delle somme pretese a titolo di interessi, la causa va rimessa ad altro giudice di merito, che si designa nella Corte di Appello di Milano, per i relativi adempimenti e per il regolamento, ai sensi dell'art. 385, terzo comma, c.p.c., delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
accoglie per quanto di ragione il ricorso, cassa la sentenza la Corte impugnata in relazione alle censure accolte, e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di Appello di Milano. Così deciso in Roma il 26 marzo 2002. Il Consigliere est. Il Presidente Giovanni Mazzarella Giovannil Coppardia Salvatore Senese AL CANCELLIERE Depositat Confeiloria 20 B 2002 IL CANCELLIERE 5