Sentenza 11 gennaio 2011
Massime • 1
I rilievi satellitari dello stato dei luoghi, posti in essere da una pubblica istituzione, che ne attesti l'autenticità e la provenienza sono equiparati agli ordinari rilievi fotografici e costituiscono, pertanto, ex art. 234 cod. proc. pen., prove documentali, con la conseguenza che esse possono essere sempre acquisite e utilizzate al fine di fondare il convincimento del giudice.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 11/01/2011, n. 7585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7585 |
| Data del deposito : | 11 gennaio 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ROTELLA Mario - Presidente - del 11/01/2011
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 27
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SABEONE Gerardo - rel. Consigliere - N. 16455/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) RA IR N. IL 08/07/1951;
avverso la sentenza n. 214/2008 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 29/10/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 11/01/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SABEONE Gerardo;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte di Appello di Napoli, con sentenza del 13 novembre 2009, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, del 19 aprile 2007 che aveva condannato MP IR alla pena di mesi otto di reclusione per il delitto di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, in relazione all'attestazione del completamento delle opere edilizie oggetto dell'istanza di condono presentata al Comune di Vico Equense.
2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, il quale lamenta:
a) l'inosservanza della legge penale, ex art. 606 c.p.p., lett. b), con particolare riferimento al rigetto dell'istanza di rinvio dell'udienza del 19 aprile 2007 avanti il Giudice di prime cure;
b) l'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, ex art. 606 c.p.p., lett. c) con riferimento all'acquisizione dei rilievi satellitari.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è, chiaramente, infondato.
2. Quanto al primo motivo, non sussiste alcuna violazione di norme di legge tale da provocare la dedotta nullità.
La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, da tempo messo in luce che la concomitanza dell'impegno in un altro procedimento può essere riconosciuta quale legittimo impedimento a comparire in udienza quando siano dimostrate, non solo la esistenza dell'impegno, ma anche le ragioni che rendono indispensabile l'espletamento delle funzioni difensive in tale procedimento.
E tali ragioni, la cui prospettazione deve essere tempestiva e motivata, devono a loro volta essere correlate alla particolare natura della attività cui occorre presenziare ed alla mancanza o assenza di altro codifensore ed alla impossibilità di avvalersi di un sostituto, a norma dell'art. 102 c.p.p., sia nel procedimento al quale il difensore intende partecipare, sia in quello del quale si chiede il rinvio per assoluta impossibilità a comparire. Spetta, poi, al Giudice effettuare una valutazione comparativa dei diversi impegni professionali al fine di contemperare le esigenze della difesa e quelle della giurisdizione, accertando se sia effettivamente prevalente quello privilegiato dal difensore. La rilevanza dell'impugno difensivo, per assumere l'efficacia impeditiva postulata dalla norma, deve quindi assumere i connotati, non soltanto della assolutezza, ma anche della obbiettività, nel senso che la priorità della esigenza difensiva nel procedimento "pregiudicante" deve trarre alimento, non dalla soggettiva opinione del difensore, ma fondarsi su specifiche circostanze di fatto che consentano di far reputare, per così dire, erga omnes, temporalmente "cedevole" l'assistenza difensiva nel procedimento "pregiudicato";
sempreché non sussistano, ovviamente, contrarie ragioni di urgenza, che il giudice deve valutare con ponderata delibazione, nel necessario bilanciamento fra le contrapposte esigenze (v. a partire da Cass. Sez. 6, 18 novembre 2003, n. 48530 fino, da ultimo, a Sez. Un. 25 giugno 2009 n. 29529). Nel caso di specie, questa volta in fatto, il primo Giudice, all'udienza del 19 aprile 2007, ha correttamente motivato il rigetto dell'istanza di rinvio del dibattimento, non sussistendo alcuna valida giustificazione per il suo accoglimento e il Giudice dell'impugnazione, su apposita domanda dell'appellante, ha confermato la legittimità dell'operato del primo Giudice.
3. Del pari infondato è il secondo motivo, in quanto i rilievi satellitari dello stato dei luoghi, posti in essere da una pubblica istituzione che ne attesti ovviamente l'autenticità e la provenienza, per pacifica giurisprudenza di legittimità e di merito vengono ed equiparati ai normali rilievi fotografici, idonei, pertanto, a documentare lo stato dei luoghi interessato dal procedimento penale.
In base all'art. 234 c.p.p. le fotografie o i rilievi fotografici, che rappresentano fatti, persone o cose, costituiscono prova documentale.
Tale carattere hanno anche quando rappresentano lo stato dei luoghi, annoverabile nell'ambito della categoria delle cose, che ha contenuto amplissimo.
Ne deriva che i rilievi fotografici aerei integrano piena prova, che può essere sempre acquisita, e sulla medesima il giudice può validamente fondare il proprio convincimento (v. a partire da Cass. Sez. 3, 15 giugno 1999 n. 11116 fino da ultimo a Sez. 3, 16 aprile 2008 n. 19968). Nessuna violazione del diritto alla difesa si realizza, pertanto, a seguito della produzione in giudizio di tali rilievi e chiaramente ultronea è la richiesta dell'odierno ricorrente di escutere il responsabile della pubblica istituzione ai fini, per usare le medesime parole del ricorrente, di "assumere informazioni relative alla realizzazione di tali rilievi".
Quello che rileva, con assorbente considerazione, è che il teste escusso in udienza abbia confermato la corrispondenza tra gli effettuati rilievi fotografici e quelli catastali per cui sapere chi abbia materialmente e con che modalità effettuato i rilievi nulla aggiunge e nulla toglie alla piena validità degli stessi e alla motivazione della Corte territoriale che tale validità ha confermato.
4. In conclusione il ricorso deve essere rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2011.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2011