Sentenza 24 maggio 2001
Massime • 1
Il ricorso per cassazione proposto dal Procuratore Generale avverso il decreto di archiviazione emesso dal Gip, nonostante la rituale opposizione della persona offesa dal reato ed in assenza del duplice presupposto della inammissibilità dell'opposizione stessa e della infondatezza della notizia di reato, ai sensi dell'art. 410, comma 3, cod. proc. pen. è inammissibile per difetto di interesse all'impugnazione, in quanto l'unico soggetto interessato al ricorso è la persona offesa che si sia opposta alla richiesta di archiviazione, mentre al Procuratore Generale è attribuito il diverso strumento processuale dell'avocazione, utilizzabile nei tempi previsti dall'art. 412 cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 24/05/2001, n. 24158 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24158 |
| Data del deposito : | 24 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FORTUNATO PISANTI - Presidente - del 24/05/2001
Dott. GIOVANNI CASO - Consigliere - SENTENZA
Dott. ORESTE CIAMPA - Consigliere - N. 2138
Dott. GIANGIULIO AMBROSINI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. OV Conti - Consigliere - N. 31280/2000
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal P.G. presso la Corte d'appello di Bari nel procedimento a carico di IN OV, nato a [...] il [...]; di TE CE, nato a [...] il [...]; di IS ON, nato a [...] il [...];
avverso il decreto di archiviazione 8.1.2000 del gip del Tribunale di Trani;
Visti gli atti, il decreto e il ricorso;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Giangiulio Ambrosini;
Letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'impugnato decreto;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il gip del Tribunale di Trani con decreto 8.1.2000 disponeva l'archiviazione del procedimento a carico di IN OV, TE CE e IS ON, indagati per il reato di cui all'art. 372 c.p. in danno di CA SI, in quanto sul fatto si era formato giudicato. L'opposizione era inammissibile e la relativa sentenza sul fatto reato avrebbe potuto eventualmente formare oggetto di un giudizio di revisione.
Ricorre il P.G. presso la Corte d'appello di Bari ricostruendo preliminarmente la vicenda processuale, da cui risulta che:
- il CA aveva assistito gli indagati ed altri soggetti in controversia di lavoro davanti alla Pretura di Molfetta;
- gli stessi avevano sporto querela nei confronti del CA per appropriazione indebita della somma di lire 120 milioni, pari alle loro spettanze, ottenuta in via transattiva;
- il relativo procedimento si era concluso con sentenza passata in giudicato di condanna del legale, cui aveva fatto seguito la sua radiazione dall'albo professionale;
- il CA aveva sporto denuncia contro i querelanti;
- il P.M., previa acquisizione degli atti del procedimento per appropriazione indebita, aveva richiesto l'archiviazione del procedimento;
- a fronte dell'opposizione alla richiesta di archiviazione, corredata dalla indicazione di testi e dei relativi capitoli di prova, il gip aveva ordinato de plano l'archiviazione senza fissare udienza.
Articola, quindi, il ricorso sui seguenti motivi:
a) violazione degli artt. 409 e 410 c.p.p., in quanto il gip doveva fissare udienza;
b) violazione degli artt. 408 e 409 c.p.p. per abnormità della motivazione del provvedimento in quanto tale da rendere insuscettibile di punizione il reato di falsa testimonianza. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il P.G. presso la Corte d'appello di Bari ricorre avverso il decreto di archiviazione del gip del Tribunale di Trani lamentando in primo luogo che, avendo la persona offesa proposto ritualmente opposizione ex art. 410 c.p.p., il gip, in assenza del duplice requisito della inammissibilità dell'opposizione stessa e della infondatezza della notizia di reato, doveva fissare udienza a norma dell'art. 409 c.p.p. anziché emettere de plano il decreto di archiviazione. Il motivo di ricorso è inammissibile in quanto il ricorrente è privo di interesse al ricorso stesso.
È vero che il provvedimento di archiviazione è ricorribile per cassazione per violazione del principio del contraddittorio, ma è altrettanto vero che, nel caso, l'unico soggetto interessato alla proposizione del ricorso è la persona offesa opponente alla richiesta di archiviazione del P.M.
Il P.G. - non potendo evidentemente opporsi all'archiviazione lo stesso P.M. che l'ha richiesta - è dotato dall'ordinamento processuale di un diverso strumento per intervenire nel procedimento di archiviazione, che è quello dell'avocazione ai densi dell'art.412 c.p.p. ed è finalizzato all'esercizio dell'azione penale in sostituzione del P.M.
Non avendo utilizzato tempestivamente questo strumento, il P.G. non può giovarsi di un mezzo di gravame diverso, per una finalità che non gli è propria quale è quella di supplire al mancato ricorso da parte della persona offesa dal reato per violazione degli artt. 409 - 410 c.p.p. L'inammissibilità del motivo ora esaminato esime dall'esame dell'ulteriore motivo che attiene alla fondatezza o meno della notizia di reato.
P.Q.M.
dichiara l'inammissibilità del ricorso.
Così deciso in Roma, il 24 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 13 giugno 2001