Sentenza 22 agosto 2003
Massime • 1
Anche nella materia degli infortuni sul lavoro e malattie professionali trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cod. pen., per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio della equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia per sè sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 22/08/2003, n. 12377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12377 |
| Data del deposito : | 22 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SENESE Salvatore - Presidente -
Dott. PRESTIPINO Giovanni - rel. Consigliere -
Dott. FOGLIA Raffaele - Consigliere -
Dott. LA TERZA Maura - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE IM, elett.te dom.to in Roma, Via Carlo Poma n. 2, presso lo studio dell'Avv. Sante Assennato, che lo rappresenta e difende in forza di procura speciale a margine del ricorso per Cassazione.
- ricorrente -
contro
ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE
CONTRO
GLI INFORTUNI SUL LAVORO - INAIL, in persona del legale rappresentante, elett.te dom.to in Roma, Via IV Novembre n. 144, presso gli Avv. Antonino Catania, Giuseppe De Ferra ed Emilia Favata, che lo rappresentano e difendono in forza di procura speciale per atto Notaio Federico Tuccari di Roma del 7.3.2001, Rep. n. 56392.
- resistente con procura -
per l'annullamento della sentenza del Tribunale di Bergamo n. 802 del 29.11.2000. Udita nella pubblica udienza del 14.3.2003 la relazione della causa svolta dal Consigliere Relatore Dott. Giovanni Prestipino;
Sentiti l'Avv. Roberto Amodeo, per delega dell'Avv. Sante Assennato, e l'Avv. Antonino Catania;
Sentito il P.M., nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Federico Sorrentino, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 4 luglio 1997 IM PE conveniva davanti al TO del lavoro di Bergamo l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro - INAIL e chiedeva che lo stesso fosse condannato a corrispondergli una rendita in relazione alla spondiloartrosi lombare che lo affliggeva, integrante una malattia professionale.
Istauratosi il contraddittorio e disposta consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 20 aprile 1998 il TO rigettava il ricorso.
Questa pronuncia, impugnata dal PE, veniva confermata dal Tribunale di Bergamo, dopo l'ammissione di una nuova consulenza tecnica d'ufficio, con sentenza del 29 novembre 2000. Il Tribunale osservava che non poteva esistere il nesso causale fra l'attività lavorativa esercitata dal PE (quella di muratore) e la spondiloartrosi, dal momento che dal punto di vista teorico tale infermità, in base al motivato parere espresso dal consulente tecnico nominato nel giudizio di secondo grado, dipende da alterazioni verificatesi tra le proteine e i polisaccardi e, quindi, da fattori chimico-enzimatici, ragion per cui doveva escludersi che nel caso in esame elementi di tipo meccanico, quali "il sollevamento di pesi iniziato prima della maturazione fisica del soggetto interessato", avessero svolto un ruolo di concausa nella insorgenza della malattia, trattandosi di fattori solo favorenti. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il PE, che ha dedotto un unico motivo.
Ha resistito con controricorso l'INAIL. Il ricorrente ha depositato una memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo del ricorso il PE denuncia la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 d.p.r. 30 giugno 1965 n. 1124, in relazione al n. 52 della tabella allegata al d.p.r. n. 482 del 1975, 116, 429 c.p.c, 41 c.p., 2697 c.c., oltre al vizio di omessa,
insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 360, primo comma n. 3 e 5, c.p.c.) e lamenta che il Tribunale, senza considerare che le malattie osteoarticolari e angioneurotiche, causate da vibrazioni meccaniche prodotte da strumenti di lavoro, sono comprese nella tabella delle malattie professionali e senza altresì tenere conto del fatto che il nesso causale non è escluso, come ha affermato la Corte di Cassazione, da una predisposizione morbosa, non abbia ritenuto l'esistenza di tale nesso di causalità tra l'attività di muratore per lungo tempo da lui esercitata e la spondiloartrosi che lo affliggeva. Aggiunge il ricorrente che il giudice dell'appello non ha nemmeno tenuto conto del fatto che nel 1993 egli aveva subito un intervento chirurgico per ernia discale, sicché, anche per questa ragione, avrebbe dovuto essere ammessa la prova testimoniale diretta a dimostrare la natura dell'attività lavorativa da lui espletata. Il ricorso è fondato.
Questa Corte, con riferimento alle malattie professionali aventi rilevanza giuridica ai fini dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL, ha più volte affermato il principio secondo cui, in base alla diretta applicazione dell'art. 41 c.p., va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sè sufficiente a produrre l'infermità - tanto da far degradare altre evenienze a semplici occasioni - deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge (cfr., fra le tante sentenze, Cass. 16 giugno 2001 n. 8165 e Cass. 5 febbraio 1998 n. 1196). Nel caso in esame, nella motivazione che sorregge la sentenza impugnata (basata sulla relazione tecnica disposta nel giudizio di secondo grado) si sostiene la non incidenza, sotto il profilo causale, dell'attività lavorativa per lungo tempo esercitata dal PE (di muratore, come è pacifico in causa) sulla spondiloartrosi che affligge lo stesso, in base al semplice rilievo che tale infermità sarebbe stata determinata "dalla alterazione tra proteine e polisaccardi e, quindi, da fattori chimico-enzimatici", mentre "elementi di tipo meccanico, quale il sollevamento di pesi, iniziati prima della maturazione (fisica) del soggetto ed il sovraccarico legato all'iperlordosi da postura, erano fattori favorenti".
Questo assunto, senza alcun'altra aggiunta, dimostra il vizio che inficia la decisione emessa, ove si consideri che il giudice di merito, quando fa proprie, semplicemente richiamandole, le conclusioni della consulenza tecnica d'ufficio, ne sconta le lacune nel caso che la relazione contenga affermazioni illogiche o non adeguatamente motivate (cfr. Cass. 9 marzo 2001 n. 3519). Va al riguardo rilevato che nella sentenza impugnata: a) non viene spiegato per quale ragione - in presenza, oltre tutto, di una malattia tabellata, secondo la tesi ora sostenuta dal ricorrente un elemento fattuale certo, costituito dalla ripetitività di movimenti collegati alla faticosa attività per lungo tempo svolta dall'assicurato ed espressamente definito dal consulente tecnico "favorente", debba essere escluso dalla serie dei fattori svolgenti un ruolo, quanto meno, di concausa rispetto al sorgere dell'infermità accertata;
b) non si tiene conto di quanto il consulente tecnico aveva asserito, a proposito delle patologie del rachide dorso-lombare, in quella parte della relazione nella quale aveva posto in luce la natura "multifattoriale" delle medesime, evidenziando come "l'eventuale sovraccarico meccanico di origine lavorativa" integri uno "dei diversi elementi eziopatogenetici", tanto che nella letteratura scientifica è stato "documentato il ruolo causale del suddetto sovraccarico meccanico"; c) non viene preso in considerazione l'intervento chirurgico per ernia discale, al quale il PE era stato sottoposto nel mese di dicembre 1993, per stabilire se tale intervento avesse svolto un ruolo risolutivo sulla patologia a quel tempo esistente o se di quest'ultima, successivamente, per effetto della prosecuzione dell'attività lavorativa di muratore da parte del medesimo PE, si fossero di nuovo manifestati i sintomi.
Tenuto conto di tali rilievi, poiché la sentenza impugnata non si sottrae alle censure dedotte dal ricorrente, il ricorso deve essere accolto e la medesima sentenza deve essere cassata, con rinvio della causa, per un nuovo esame, ad un altro giudice. Quest'ultimo, che si designa nella Corte di appello di Brescia, dovrà uniformarsi al principio di diritto sopra enunciato in ordine alla diretta applicazione dell'art. 41 c.p. nella valutazione delle malattie professionali aventi rilevanza giuridica ai fini dell'assicurazione obbligatoria gestita dall'INAIL e dovrà pure provvedere sulle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte di appello di Brescia, che pronuncerà anche sulle spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 22 agosto 2003