Sentenza 13 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 13/01/2004, n. 285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 285 |
| Data del deposito : | 13 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CRISTARELLA ORESTANO Francesco - Presidente -
Dott. CICALA Mario - rel. Consigliere -
Dott. SCHIRÒ Stefano - Consigliere -
Dott. DI BLASI Antonino - Consigliere -
Dott. MARINUCCI Giuseppe - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
COMUNE DI BERNALDA, in persona dell'Assessore delegato e Vice Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA 28 INT 3, presso lo studio dell'avvocato BOTTACCHIARI ROBERTO, difeso dall'avvocato MARIA TERESA RUCCIA, giusta procura Notaio ANGELO DISABATO in MATERA, repertorio n. 41549 del 2 novembre 1999;
- ricorrente -
contro
METATUR SPA, ora SAN MARCO FINANZIARIA SPA in persona 2003 del procuratore e legale rappresentante pro tempore, 1766 elettivamente domiciliato in ROMA VIALE MAZZINI 96, presso lo studio dell'avvocato ATTILIO CAROSELLI, che lo difende unitamente all'avvocato GIORGIO IULIANO, giusta procura in calce;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 39/99 della Commissione tributaria regionale di POTENZA, depositata il 08/04/99;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 27/06/03 dal Consigliere Dott. Mario CICALA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAFIERO Dario che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il comune di Bernalda ricorre per Cassazione deducendo due motivi avverso la sentenza 39/1/99 con cui la Commissione Tributaria Regionale per la Basilicata confermava la sentenza n. 424/3/98, della Commissione Tributaria Provinciale di Matera, che aveva accolto il ricorso proposto dalla Metatur S.p.A., affermando che la Società non era da ritenersi soggetto passivo agli effetti della TARSU avendo provato di avere venduto gli immobili del complesso turistico costruito dalla società stessa;
da tale vendita scaturirebbe il trasferimento in capo ai cessionari dell'obbligazione tributaria in questione.
Con la sentenza impugnata per Cassazione, la Commissione Regionale così motivava "nella fattispecie, trattandosi di un complesso turistico residenziale, destinato alla vendita, la Metatur S.p.A. non è il soggetto passivo ai fini del pagamento della tassa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani. Trattandosi infatti di una tassa e non di una imposta, la stessa deve essere pagata da chi usufruisce del servizio. Nè la Metatur S.p.A. gestisce i servizi comuni risultando agli atti regolarmente costituito un Condominio con doc. fisc. N. 93012660770".
La Metatur S.p.A. resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo mezzo di impugnazione il Comune di Bernalda deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 63 del d. legs 507/1993;
con il secondo denuncia un vizio della motivazione della sentenza (art. 360 n. 5 c.p.c.) richiamando in sostanza le stesse considerazioni fatte valere nel primo motivo di ricorso. La Amministrazione invoca il terzo comma dell'articolo in questione secondo cui "nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i;
locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermi restando nei confronti di questi ultimi gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo". Entrambi i motivi debbono però essere rigettati perché il giudice di merito con accertamento in fatto congruamente motivato ha affermato che nel caso di specie non si è di fronte ne' ad una multiproprietà ne' ad un centro commerciale integrato, bensì ad un condominio in cui ovviamente la qualità di soggetti passivi della TARSU viene assunta dai singoli condomini e dal condominio stesso per le parti comuni.
Il che naturalmente non esclude che la Metatur spa possa essere soggetto passivo della tassa, ove alcune porzioni dell'immobile risultino ancora ed essa intestata;
esclude però che tale (eventuale) veste discenda dalla norma invocata dal ricorrente. Nè è consentito a questo giudice di legittimità prendere i esame i documenti richiamati nel ricorso (in particolare la convenzione 12 febbraio 1985 tra Metatur e Comune) documenti che il ricorrente neppur asserisce di aver sottoposto all'esame del giudice di merito. Appare opportuno procedere a compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Compensa fra le parti le spese di questa fase del giudizio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 27 giugno 2003.
Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2004