Sentenza 28 luglio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 28/07/2003, n. 11615 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11615 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2003 |
Testo completo
80 3823 E 8 8 N 9 1 O 5 / I A REPUBBLICA ITALIANA . Z 4 / N A 6 I . 2 R R . T B S IN NOME DEL POPOLO ITALIANO A R . I . P T L . G L U D E A B R CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE L I E B D A 1 1 615/03 R A T I D T S A SEZIONE TRIBUTARIA I N 1 E E 3 R T S 1 E N I . E T A Composta dagli Ill.mi Sigg.ri agistrat N S A E M R.G.N.8229/99 Dott. Ugo Dott. Eugenio AMARI Consigliere 25480 Consigliere Cron. Dott. Antonio MERONE Consigliere Rep. Dott. Vittorio RAGONESI Ud. 30/01/03 Dott. Raffaele BOTTA Cons. Rel. ha pronunciato la seguente: CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEN TENZA CAMPION CIVILE sul ricorso proposto da: N. 63823 Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro- tempore, Ufficio delle Entrate di Tempio Pausania e Ufficio del Registro di Tempio Pausania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro-tempore, elettiva- mente domiciliati in Roma, via dei Portoghesi 12, pres- NM so l'Avvocatura Generale dello Stato, che li rappresen- ta e difende per legge;
- ricorrenti -
contro
S.I.T.A.S. s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;
intimato non costituito 303 avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regio- nale di Cagliari, Sez. 9, n. 5/09/98 del 16 febbraio 1998, depositata il 2 marzo 1998, non notificata. Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30 gennaio 2003 dal Relatore Cons. Raffaele Botta;
Preso atto che nessuno è presente per le parti;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Ge- nerale Dott. Umberto De Augustinis, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso presentato il 19 dicembre 1985 la società S.I.T.A. S. s.r.l., in persona del suo legale rappresen- tante pro tempore, impugnava innanzi alla Commissione Tributaria di I Grado di Tempio Pausania l'avviso di accertamento ad essa notificato il 19 ottobre 1985, con il quale l'Ufficio del Registro di Tempio Pausania ret- RM tificava la dichiarazione relativa all' INVIM decennale per un terreno con sovrastanti fabbricati, tenendo fer- mo il valore finale dichiarato in L. 350.000.000 e ri- ducendo il valore iniziale a L. 86.000.000, e non am- mettendo le spese incrementative dichiarate perché non documentate. La Commissione adita, con sentenza n. 71/1/88 del 12 febbraio 1988, depositata in pari data, rigettava il ricorso. 2 La società contribuente presentava ricorso in appello solo il 17 febbraio 1990, dopo aver ricevuto in data 19 dicembre 1989 notifica dell'avviso di liquidazione: a giustificazione della tardività del ricorso la società ricorrente affermava di non aver saputo nulla della sentenza di primo grado, in quanto, come aveva poi sco- perto, la notifica della decisione (rectius: comunica- zione del dispositivo) era stata effettuata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. nonostante non ne esistessero i presupposti. L'appello era accolto dalla Commissione Tributaria Regionale, la quale, con la sentenza in epigrafe, ritenuta illegittima la notifica ex art. 143 c.p.c. con la quale era stata effettuata la comunica- zione del dispositivo della sentenza di primo grado, affermava che i sessanta giorni per proporre l'appello decorrevano dalla data di notifica dell'avviso di li- quidazione. La CTR giudicava ammissibile l'appello no- nostante la mancata allegazione della copia del ricor- so, in quanto tale copia era stata spedita all'Ufficio RB direttamente dal contribuente e l'Ufficio medesimo si era costituito difendendosi nel merito, in modo che l'atto d'appello aveva raggiunto lo scopo con la valida costituzione del contraddittorio. Nel merito la CTR riteneva che le spese incrementative risultassero docu- mentate e che conseguentemente dovessero essere consi- 3 derate: disponeva, quindi, l'annullamento dell'avviso di accertamento impugnato. Avverso tale sentenza, 1'Amministrazione finanziaria, con atto notificato il 16 aprile 1999, propone ricorso per cassazione con tre motivi. Il contribuente non si è costituito. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo di ricorso, 1'Amministrazione fi- nanziaria denuncia violazione e falsa applicazione del- l'art. 327 c.p.c. e degli artt. 1 e seg., in parti- colare 22 e 38, D. P. R. n. 636/1972 in relazione al- l'art. 360 n. 3 c.p.c., nonché difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 c.p.c., in quanto nel caso di specie, poiché al momento in cui è stato proposto l'appello era già esaurito il termine di cui all'art. 327, comma 1, RB c.p.c., anche a voler concedere 1'irritualità della comunicazione del dispositivo della decisione di primo grado..., la CTR avrebbe dovuto, in ogni caso, d'ufficio rilevare il passaggio in giudicato di detta decisione>> pubblicata in data 12 febbraio 1988, come risultava icto oculi dalla copia della sentenza depositata in atti. - premesso che l'ina- Il motivo è fondato. In merito mmissibilità dell'appello per deposito del relativo at- 4 to oltre il termine annuale di decadenza previsto dal- l'art. 327, comma 1, c.p.c. è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, quindi, anche in se- de di legittimità, e non è sanata dalla costituzione dell'appellato, in quanto la tardività dell'impugna- zione implica il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado (Cass. n. 2203/1996; cfr. anche n. 4601/2000; n. 12794/2000) - si deve osservare che le Sezioni Unite di questa Suprema Corte, con la sentenza n. 668/1992, hanno riconosciuto che nel sistema del contenzioso tributario disciplinato dal D. P. R. n. 636/1972 trova applicazione, in tema di impugnazioni, il termine annuale di decadenza (prolungato del periodo di sospensione feriale dei termini) previsto dall'art. 327, comma 1, c.p.c. e decorrente dalla data di pub- blicazione della decisione impugnata, indipendentemente مجمه dalla comunicazione dell'avvenuto deposito. Le Sezioni Unite - affermato che l'art. 327 c.p.c. codifica una regola del sistema delle impugnazioni che corrisponde ad un'esigenza di immutabilità delle pronunce giudi- ziali e, impedendone il perpetuarsi indefinito nel tem- po della potenziale pendenza dei processi, si pone a garanzia della certezza e stabilità dei rapporti giu- ridici sui quali le pronunce stesse incidono>>> hanno rilevato l'esistenza di una tendenza giurisprudenziale 5 a ritenere l'operatività dell'art. 327 c.p.c. ogni vol- ta che è necessario garantire quel principio generale di cui la norma costituisce positiva manifestazione, per cui la regola della decadenza è applicabile in casi diversi da quelli espressamente menzionati, purché sia- no espressione della medesima esigenza. Tale tendenza va seguita, perché la notificazione d'ufficio non sod- disfa la predetta esigenza, mentre il decorso di un termine da un evento obiettivo (la pubblicazione, senza la quale non esiste neppure la sentenza impugnabile) è il solo strumento sicuro per raggiungere il risultato della rimozione, in tempi ragionevoli, dello stato di incertezza che accompagna la persistente impugnabilità 327, ciò che RB del provvedimento. Nell'ambito dell'art. produce la decadenza è il fatto stesso della pubblica- zione, non già l'avviso del cancelliere, previsto dal secondo comma dell'art. 133 c.p.c., sicché la sua man- canza non rileva. Di conseguenza, non ha rilievo che il D. P. R. n. 636/1972 disciplini la comunicazione in modo diverso, rispetto al c.p.c.>>. Se ne deve trarre la conclusione che la pretesa nullità della notifica della comunicazione del dispositivo del- le sentenze de quibus non è idonea a legittimare la so- cietà contribuente ad una impugnazione oltre l'anno dalla pubblicazione delle sentenze medesime. Orbene, 6 poiché nel caso di specie la sentenza di primo grado è stata pubblicata in data 12 febbraio 1988, al momento in cui è stato depositato l'appello 17 febbraio 1990 era già abbondantemente trascorso il termine previsto computando anche il dall'art. 327, comma 1, c.p.c., tempo della sospensione feriale. Pertanto deve essere accolto il primo motivo di ri- corso, con assorbimento degli altri: la sentenza impu- gnata deve essere cassata senza rinvio e va conseguen- temente dichiarata l'inammissibilità dell'appello pro- posto dal contribuente avverso la sentenza di primo grado perché presentato oltre il termine di cui al- l'art. 327, comma 1, c.p.c. Sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio di appello e del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata senza rinvio e dichiara inammissibile l'appello. Compensa 1 spese del giudizio d'appello e di quello di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 31 gennaio 2003. Il Consigliere estensore Il Presidente gio Dott. Raffaele BottaRu n Dott. DEPOSITATO IN CANCELLERIA 28 LUG. 2003 Oggi IL CANCELLIERE C1 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio