Sentenza 26 febbraio 2003
Massime • 1
In caso di concessione edilizia in sanatoria il giudice penale deve accertare la conformità dell'atto agli strumenti urbanistici, in ossequio alla previsione degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985 n. 47, per i quali la concessione in sanatoria estingue i reati urbanistici solo se le opere risultano conformi agli strumenti urbanistici, senza ricorre all'istituto della disapplicazione del provvedimento ex art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248 all.E
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/02/2003, n. 18764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18764 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Guido De Maio Presidente
Dott. Aldo Grassi Consigliere
Dott. Luigi Piccialli Consigliere
Dott. Vittorio Vangelista Consigliere
Dott. Aldo Fiale Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RI SI AR nata a [...] al Campo (VA) il 12 maggio 1936;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano n. 2032/02. Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Vittorio Vangelista;
udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Francesco M. Iacoviello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito il difensore, Avv. Carlo Benini del Foro di Ravenna, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RI SI AR ricorre avverso la sentenza n. 2032/02, con la quale la Corte di Appello di Milano confermava la decisione in data 8 maggio 2000 del Tribunale di Busto Arsizio - sez. dist. di Gallarate - , che l'aveva condannata alla pena di giorni cinque di arresto e L.
7.000.000 di ammenda per il reato di cui all'art. 20, lett. b), L. 47/84, per aver demolito la copertura a falda della propria abitazione e ampliato - mediante posa in opera di soletta in cemento e mattoni - la balconata del fabbricato a confine, così ottenendo un aumento della superficie utile.
La ricorrente, ribadendo gli analoghi motivi di gravame, censura l'impugnata sentenza, preliminarmente, per avere il giudice di merito disapplicato la concessione in sanatoria, rilasciata dal Comune, ai sensi dell'art. 13, L. 47/85, in data 3 dicembre 1999, ritenendo erroneamente l'assenza di conformità, richiesta da quella norma, sulla base delle mere dichiarazioni di un teste, che non aveva indicato le norme urbanistiche preclusive dell'intervento edilizio;
sostiene che la verifica della doppia conformità delle opere, - al momento della realizzazione ed a quello della richiesta, - doveva essere effettuata al tempo del rilascio del provvedimento, secondo una giurisprudenza del Consiglio di Stato, dettata da "principi di buon andamento ed economia dell'azione amministrativa;
censura la disapplicazione del provvedimento amministrativo, che potrebbe essere disposta solo se appaia evidente il contrasto con norme giuridiche imperative di tale gravità da determinare l'illiceità della stessa, in mancanza di che, il giudice sarebbe vincolato alla sanatoria.
Contesta che l'intervento edilizio in oggetto assume i caratteri della ristrutturazione, trattandosi di opera di semplice manutenzione, che non avrebbe comportato ne' aumenti di superfici utili, ne' modifiche di destinazione, priva, inoltre, di autonomia, in quanto non in rapporto di pertinenza con l'immobile. Infine, deduce erronea applicazione della normativa urbanistica con riferimento al T.U. nell'edilizia - D.P.R. 380/2001 -, che escluderebbe ogni rilevanza penale agli interventi in difformità dalla D.I.A. o aventi natura di ristrutturazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e, come tale, deve essere respinto: al riguardo, infatti, in tema di declaratoria di estinzione del reato edilizio per concessione in sanatoria, il giudice del merito deve accertare che l'opera realizzata sia conforme alla normativa urbanistica, regionale e comunale. In mancanza di tale conformità, la concessione è inefficace ai fini dell'eliminazione dell'antigiuridicità penale del comportamento illecito. In tal caso, invero, il giudice non deve disapplicare l'atto amministrativo, ma verificare la correttezza del cosiddetto "accertamento di conformità" di cui all'art. 13, L. 47/85, nel rispetto dei principi costituzionali dell'obbligatorietà della azione penale, dell'uguaglianza tra i cittadini, della riserva assoluta di legge in materia penale (Cass. n. 10960/2000; Cass. n. 4421/96; Cass. n. 2469(94; Cass. 1406/93). Infatti, il meccanismo di estinzione dei reati contravvenzionali previsti dalle norme urbanistiche, fissato dagli artt. 13 e 22, L. 47/85, si fonda sull'effettivo rilascio della concessione sanante da parte del sindaco, previo "accertamento di conformità" - ovvero di non contrasto - delle opere abusive non assentite con gli strumenti urbanistici vigenti nel momento della realizzazione ed in quello della richiesta: la concessione in sanatoria è un istituto di carattere generale o di regime, qualificato da una fondamentale e rigorosa verifica di conformità, volta ad accertare la sostanziale inesistenza di un danno urbanistico (Cass. III, n. 4389/97). Riguardo, poi, alla natura dell'opera, - trattandosi, nella fattispecie, di intervento edilizio che ha comportato aumento di superficie utile e mutamento dell'aspetto del fabbricato si deve ritenere che essa è certamente assoggettata al regime delle concessioni edilizie e non della semplice denuncia di inizio di attività (in proposito, si veda l'art. 3, comma 1, lett. d), D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. come modificato dal D.L. 27 dicembre 2002, n.311 pubblicato sulla G.U. n. 16 del 21 gennaio 2003).
In proposito, la ricorrente sostiene, come già in sede di gravame, che l'opera in questione rivesta i caratteri della manutenzione e non della ristrutturazione e che, per di più, si tratti di pertinenza.
Una volta, però, accertata, come nel caso in oggetto, la coerenza logica delle argomentazioni seguite dal giudice di merito, non è consentito al giudice di legittimità prendere in considerazione, "sub specie" di vizio motivazionale, la diversa valutazione delle risultanze processuali prospettata, al riguardo, dalla ricorrente (Cass. SS.UU. n. 6402/97). Al rigetto del ricorso consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 APRILE 2003.