Sentenza 26 aprile 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 26/04/2002, n. 6059 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6059 |
| Data del deposito : | 26 aprile 2002 |
Testo completo
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6.72625 REPUBBLICA ITA06 059 / 02 IN NOME DEL PO RTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria A I dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R E Dott. Giulio GRAZIADEI Presidente R.G.N. 23484/00 Cron. 17656 Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Dott. Antonio MERONE Rep. - Rel. Consigliere Ud. 31/01/02 Dott. Nino FICO Consigliere C.C. Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
IO LL;
intimata avversO la sentenza n. 517/99 della Commissione W 2002 tributaria regionale di PERUGIA, depositata il 568 20/12/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 31/01/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
ai sensi della legge 89/01; lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore ん Generale Dott. Maurizio VELARDI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- Svolgimento del processo Fi i Harwellares: residente in uno dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 1984 dopo avere beneficiato della sospensione dal pagamento delle imposte dirette, previsto dall'art. 13 quinques del d.l. 26 maggio 1984, convertito in legge 24 luglio 1984, n. 363, nella dichiarazione dei redditi dell'anno successivo detraeva dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sospesa. L'Ufficio, ritenendo che in aggiunta alla sospensione non dell'ammontare reddito spettasse la detrazione, rideterminava notificava al imponibile con esclusione della stessa e contribuente cartella di pagamento per la maggior somma. Il ricorso del contribuente veniva accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale. Contro la sentenza della Commissione Tributaria Regionale, di conferma della precedente, ha proposto ricorso il Ministero delle Finanze, denunciando la violazione e falsa applicazione degli artt. 28, della legge 13 maggio 1999, n. 133; 3, comma 2 bis, del d.l. 30 dicembre 1985, n. 971; 13, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; 10, della legge 28 febbraio 1986, n. 46 e 2 del DPR 597/1973. La parte intimata non ha presentato difese. Motivi della decisione Il ricorso deve essere rigettato. Infatti, secondo il consolidato crientamento di questa Corte, "l'art. 3, secondo comma bis, del D.L. 30 dicembre 1985, II. 791, convertito con modificazioni in legge 28 febbraio 1986, n. 46 11 quale prevede che le somme relative a pagamenti delle imposte dirette, sospese in virtù dell'art. 13 quinques del D.L. 26 maggio 1984 n. 159, convertito con modificazioni in legge 24 luglio 1984, n. 363, fino al 31 dicembre 1985 per i residenti nei comuni dell'Italia centrale e meridionale colpiti da eventi sismici, non concorrono alla formazione dell'imponibile ai Fini dell' IRPEF - dell'ILOR in virtù dell'interpretazione autentica di qui - all'art. 28 della legge 13 maggio 1999, n. 133, posto in relazione all'art. 11 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, deve essere considerato quale norma introduttiva di un'ulteriore agevolazione, dell'imponibile, scadenza della sospensione, al netto dei versamenti sospesi" (Cass. nella rideterminazione dopo la consistente N. 4945/2000, 8659/2001, 10237/2001, 11248/2001). tale indirizzo giurisprudenziale,e valide ragioni per discostarsi da Non venendo addotte nuove rigettato, senza che occorra provvedere sulle spese del giudizio, il ricorso deve essere atteso che la parte vittoriosa non ha svolto attività di difesa.
P.Q.M.
1/1/2002 La Corte rigetta il ricorso. Così deciso in Roma il 31 E Il Presidente I R O Il Cons. Estensore C fer fol Meny IL CANCELLIERE C1 AL SA OL соль DEPOSIT Oggi 26 APR. 2002 Ame A I R A 5 6 E 8 . 9 U N N 1 - B / O I I 4 / Z 5 R 6 A 2 T L R . L T R . A S P I . G R D . E A I L R T E R D 1 E A 3 I T 1 S D N A . E I E N S T I N A E S E