Sentenza 9 febbraio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 09/02/2002, n. 1865 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1865 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' 01 8 65 /02 IN E DE PORI ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Antonio SAGGIO Presidente R.G.N. 574/01 . 4612 Dott. Luciano VIGOLO Rel. Consigliere Cron Dott. Attilio CELENTANO Consigliere Rep. Consigliere Ud. 07/11/01 Dott. Camillo FILADORO ConsigliereDott. Gabriella COLETTI ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
AL SA, domiciliato in ROMA presso LA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, CANCELLERIA rappresentato e difeso dall'avvocato PIER LUIGI SAVA, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 195/00 della Corte d'Appello di 4280 -1- CATANIA, depositata il 12/10/00 R.G.N. 30/2000; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 07/11/01 dal Consigliere Dott. Luciano VIGOLO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marcello MATERA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO. Con sentenza in data 2/12 ottobre 2000, la Corte di appello di Catania, pronunciando sull'appello proposto dal sig. AL ER nei confronti del Ministero del Tesoro e del Ministero dell'Interno, avverso la sentenza in data 19 ottobre 1999, con la quale il Tribunale della stessa sede -Sezione del lavoro, alla luce di una nuova consulenza tecnica di ufficio, aveva dichiarato il ER invalido al 75% dalla data della visita di revisione del 2 luglio 1997 ed aveva dichiarato irripetibili le spese di giudizio, dichiarava la legittimazione passiva del Ministero del Tesoro;
dichiarava il ER invalido al 100% dal 21 ottobre 1986; condannava il Ministero del Tesoro al pagamento delle spese. Per la cassazione di questa sentenza ricorre il Ministero del Tesoro con sei motivi. Resiste il ER con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE. Con i primi tre motivi, svolti unitariamente, il Ministero deduce: 1) violazione e/o falsa applicazione dell'art.75 c.p.c. nonché dell'art.83 c.p.c. in relazione all'art. 360 primo comma n.3 c.p.c. nonché 2) nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'art.360, n.4 c.p.c.; nonché 3) motivazione omessa o contraddittoria su un punto decisivo della controversia in relazione all'art.360, n.5 c.p.c.. i v 57401.doc 3 Sostiene che, avendo il ER proposto direttamente, e non tramite legale rappresentante, il ricorso introduttivo del giudizio, se lo stesso ricorrente doveva ritenersi totalmente inabile a causa di deficit psichico, avrebbe dovuto necessariamente affermarsi la nullità e/o inesistenza della procura ad litem in quanto rilasciata da soggetto privo della capacità di agire. Con ulteriori tre motivi di impugnazione, pure sviluppati congiuntamente, il Ministero del Tesoro deduce: 4) violazione e/o falsa applicazione dell'art.34 c.p.c. nonché dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art.360, primo comma, n.3 c.p.c.; nonché 5) nullità del procedimento in relazione all'art.360, primo comma, n.4 c.p.c.; nonché 6) motivazione omessa su un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360, primo comma, n.5 c.p.c.. Afferma che il riconoscimento della totale inabilità per patologia psichica si risolve in un inammissibile accertamento incidentale di status e cioè sulla capacità di intendere e di volere. Per contro, sarebbe stato pregiudiziale un autonomo accertamento da praticarsi col rito camerale ai sensi degli artt. 712 e segg. c.p.c. Esaminando congiuntamente tutti i motivi del ricorso, per la loro stretta connessione, la Corte ne rileva l'infondatezza. Invero, questa Corte ha già avuto occasione di affermare che l'art. 75 c.p.c., nell'escludere la capacità processuale delle persone che non hanno il libero esercizio dei propri diritti, si riferisce solo a quelle che siano state legalmente private della capacità di agire con una sentenza di interdizione o di inabilitazione o con provvedimento di nomina di un tutore o di un curatore provvisorio e non alle persone colpite da incapacità naturale (Cass. 26 maggio 1999, n.5152; 3 dicembre 1994, n.10425). Infatti, è stato ulteriormente precisato, l'incapacità Vi 57401.doc 4 processuale è collegata all'incapacità legale di agire di diritto sostanziale e non alla mera incapacità naturale, cosicché l'incapace naturale conserva la piena capacità processuale sino a quando non sia stata pronunciata nei suoi confronti una sentenza di interdizione, ovvero non gli sa stato nominato, durante il giudizio che fa capo a tale pronuncia, il tutore provvisorio ai sensi dell'art.419 c.p.c. (Cass. 1° febbraio 1988, n.910; 14 giugno 1977, n.2480). Questa Corte ha anche sottolineato che, mentre l'incapacità legale risulta dai registri delle tutele e delle curatele e dai registri dello stato civile, l'incapacità naturale richiederebbe un'assurda indagine da parte di chi agisce o resiste in giudizio, sulle condizioni mentali della controparte, il che costituisce ulteriore ragione per affermare che la incapacità naturale di un soggetto non basta a determinare la perdita della capacità processuale e non può essere allegata e fatta valere, in via di eccezione, dalla controparte (peraltro, l'Amministrazione aveva negato che sussistesse una invalidità di carattere psichico tale da comportare il diritto a pensione e ad indennità di accompagnamento), quale ragione di invalidità e inammissibilità delle iniziative processuali poste in essere da chi si assume essere naturalmente incapace (Cass. 4 giugno 1975, n.2227). Ancora, rileva la Corte che gli atti compiuti dall'incapace naturale, secondo la previsione dell'art.428 c.p.c., e quindi, secondo la prospettazione dell'Amministrazione, il rilascio della procura ad litem, non sono nulli, ma annullabili e solo su istanza della persona medesima che si assume essere stata naturalmente incapace al momento del compimento dell'atto o dei suoi eredi o aventi causa e solo se ne risulta un grave pregiudizio all'autore (nel caso in esame dal conferimento del mandato e dalle lite instaurata col ministero del difensore 57401.doc 5 così nominato risulta, allo stato degli atti, essere derivato al ER un sicuro vantaggio). Deve, infine, escludersi che l'accertamento delle condizioni di invalidità o dei presupposti per l'indennità di accompagnamento ai fini previdenziali e assistenziali che ne conseguono costituisca accertamento sullo status della persona e cioè sulla di lei capacità di agire, perché altri sono i presupposti dell'interdizione o della inabilitazione (incapacità dell'interdicendo per le condizioni di abituale infermità di mente e, in minor misura, dell'inabilitando - di provvedere ai propri interessi) ed altri i presupposti di invalidità e di incapacità a compiere da soli gli abituali atti della vita, necessari ai fini del riconoscimento della pensione di invalidità o dell'indennità di accompagnamento. Deve, pertanto, escludersi, altresì, che si sia verificato uno sconfinamento da parte del giudice delle cause di previdenza e assistenza sociale nell'ambito delle attribuzioni del Tribunale in sede camerale, previste dall'art. 712 c.p.c.. Il controricorso deve essere dichiarato inammissibile in quanto il mandato notarile ad litem conferito dal ER il 12 marzo 1998 è anteriore, addirittura, al ricorso introduttivo del giudizio e non costituisce, pertanto, procura speciale a ricorrere per cassazione, ai sensi dell'art.369, n.3 c.p.c.. Ne consegue che non dove provvedersi, in favore della parte vittoriosa, in ordine alle spese del giudizio di legittimità. P. T. M. La Corte rigetta il ricorso e dichiara inammissibile il controricorso. Nulla spese per il giudizio di legittimità. 57401.doc 6 Così deciso in Roma, addì 7 novembre 2001. IL PRESIDENTE Ansin IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL CANCELLEREдесе I A S D S , A 3 O 0 T 3 L 1 , L 5 . A O Deposit T S . B R E I N P A ' S D L 3 I 6 2014 L A 7 N E - T G S 8 D - O Palle O I 1 P S A 1 N D M I E E E S , A G I O D G A R E E T O T S L I T N G T E I A E S R L R I E L D E D O 57401.doc 7