Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14827
CASS
Sentenza 18 ottobre 2002

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A seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e della mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione, il contratto collettivo spiega la propria operatività nell'area della autonomia privata , per cui la regolamentazione ad esso applicabile è quella dettata per i contratti in generale, e non quella dei contratti collettivi; ne consegue che deve ammettersi la possibilità che accordi collettivi vengano stipulati a tempo indeterminato, ma in questo caso va ammessa anche la facoltà di recesso unilaterale, in quanto essa è rispondente all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio anche in relazione ai contratti collettivi di diritto comune.

Commentario1

  • 1Recesso, disdetta e ultrattività del contratto collettivo
    Matteo Mazzon · https://www.filodiritto.com/ · 19 maggio 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14827
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 14827
Data del deposito : 18 ottobre 2002

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