Sentenza 18 ottobre 2002
Massime • 1
A seguito della soppressione dell'ordinamento corporativo e della mancata attuazione dell'art. 39 della Costituzione, il contratto collettivo spiega la propria operatività nell'area della autonomia privata , per cui la regolamentazione ad esso applicabile è quella dettata per i contratti in generale, e non quella dei contratti collettivi; ne consegue che deve ammettersi la possibilità che accordi collettivi vengano stipulati a tempo indeterminato, ma in questo caso va ammessa anche la facoltà di recesso unilaterale, in quanto essa è rispondente all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio anche in relazione ai contratti collettivi di diritto comune.
Commentario • 1
- 1. Recesso, disdetta e ultrattività del contratto collettivoMatteo Mazzon · https://www.filodiritto.com/ · 19 maggio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 18/10/2002, n. 14827 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14827 |
| Data del deposito : | 18 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VINCENZO MILEO - Presidente -
Dott. DONATO FIGURELLI - Consigliere -
Dott. LUCIANO VIGOLO - Consigliere -
Dott. NATALE CAPITANIO - Consigliere -
Dott. PASQUALE PICONE - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da
"LA FERROVIARIA ITALIANA" SpA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Via Francesco De Sanctis, n. 15, presso l'Avv. Antonio Pellegrini, che, unitamente, all'avv. Paolo Borri, la rappresenta e difende con procura speciale apposta a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
ZI UR, NI TA e IN BE, legalmente domiciliati presso la cancelleria della Corte di cassazione, rappresentati e difesi dall'avv. Valeria Panzone con procura speciale apposta a margine del controricorso;
- controricorrenti -
per l'annullamento della sentenza non definitiva del Tribunale di Arezzo n. 240 in data 4 maggio 1999 e della sentenza definitiva n. 779 in data 20 novembre 1999 (R.G. 1521/1998);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24.4.2002 dal Consigliere Dott. Pasquale Picone;
uditi gli avv. Pellegrini e Panzone;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe Napoletano che ha concluso per l'accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbiti gli altri motivi.
Svolgimento del processo
Il Tribunale di Arezzo, accogliendo l'appello degli attuali resistenti contro la sentenza del Pretore della stessa sede, ha, con sentenza non definitiva n. 240/1999, dichiarato il diritto degli appellanti alla maggiorazione per lavoro straordinario in relazione alle ore lavorate in eccedenza rispetto all'orario di 36 ore settimanali e, con sentenza definitiva n. 779/1999, condannato la SpA "La Ferroviaria Italiana" a pagare L. 16.986.076 al Vanzi, L. 13.639.127 alla Tacconi e L.
9.232.907 al Pisini.
Tra le molteplici ragioni invocate dai lavoratori per ottenere la riforma della sentenza appellata, il Tribunale, con la sentenza non definitiva, ha ritenuto assorbente quella basata sulla vigenza, al momento della loro assunzione, dell'accordo integrativo aziendale 10 dicembre 1984, interpretato nel senso che determinava in 36 ore settimanali l'orario di lavoro del personale impiegatizio, in luogo delle 39 ore previste dal contratto collettivo nazionale, accordo che era stato modificato soltanto dal contratto aziendale 21 dicembre 1995, dovendosi negare qualsiasi efficacia alla disdetta comunicata dall'azienda il 29.10.1992, e ciò per la ragione che non era ammissibile una disdetta unilaterale di accordo collettivo. Ha concluso, pertanto, che l'orario di lavoro degli appellanti era fissato, come per gli altri impiegati, in 36 ore settimanali, dovendo trovare applicazione la fonte collettiva aziendale e non i contratti individuali di assunzione, che recavano la previsione di 39 ore di lavoro con riferimento al contratto nazionale.
Con la sentenza definitiva, previo espletamento di consulenza tecnica, ha liquidato le somme a ciascuno spettanti per le ore prestate in eccedenza sulla base dei compensi previsti per il lavoro straordinario.
La cassazione delle due sentenze è domandata dalla SpA "La Ferroviaria Italiana" per quattro motivi di ricorso;
resistono con controricorso i lavoratori.
Motivi della decisione
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli art. 1362 ss. c.c. in relazione all'avvenuto recesso dal contratto aziendale 10.12.1984, comunicato con disdetta del 20.12.1992, nonché omesso esame di un punto decisivo della controversia, in relazione all'art. 360, n. 3 e n. 5, c.p.c. Si afferma che, in violazione degli art. 1321, 1372, 1373 e 1375 c.c., il Tribunale ha affermato che l'efficacia di un contratto collettivo non può mai cessare per effetto di disdetta unilaterale, mentre la durata indeterminata comporta necessariamente il potere di recesso;
se il Tribunale non fosse incorso nel denunciato errore di diritto, i contratti individuali di assunzione dei lavoratori sarebbero stati del tutto conformi alla regola collettiva vigente, che era dettata dal contratto nazionale che fissava in 39 ore settimanali l'orario di lavoro.
Il motivo è fondato perché l'affermazione circa l'inammissibilità, in ogni caso, del recesso da un contratto o accordo collettivo, ancorché a durata indeterminata, non è conforme al diritto. Invero, in ordine alla recedibilità da un contratto collettivo postcorporativo, ove sia privo del termine di: durata, la giurisprudenza della Corte (Cass. 20 giugno 2001, n. 8429; 1^ luglio 1998, n. 6427; 25 febbraio 1997, n. 1694; 20 settembre 1996, n. 8360;
9 giugno 1993, n. 6408; 16 aprile 1993, n. 4507) si esprime nel senso che, con la soppressione dell'ordinamento corporativo e con la mancata attuazione dell'art. 39 Cost., il contratto collettivo spiega la propria operatività esclusivamente nell'area dell'autonomia privata, sicché la regolamentazione ad esso applicabile è quella dettata per i contratti in generale, non quella dei contratti collettivi corporativi per quanto attiene, in particolare, alla durata e alla sua obbligatoria determinazione, prevista dall'ultimo comma dell'art. 2071 c.c.
Quindi in linea di principio, deve ammettersi la possibilità che accordi collettivi vengano stipulati senza indicazione del termine finale, siano cioè a tempo indeterminato, sebbene ciò non si verifichi frequentemente nella pratica.
Ove peraltro tale ipotesi ricorra, si deve ritenere che gli effetti del contratto non debbano necessariamente perdurare nel tempo senza limitì. Vero è che l'art. 1372 c.c., nel disciplinare gli effetti del contratto, dispone che questo ha forza di legge tra le parti, ma tale espressione non ha un significato giuridico ulteriore rispetto quello dell'attribuzione ad esso dell'efficacia obbligatoria, ossia del carattere vincolante per i soggetti che lo hanno posto in essere;
non significa, cioè, affermazione dell'irrevocabilità assoluta sine die del contratto, tanto più che, da un lato, le parti convenzionalmente possono stabilire la facoltà di recedere, e, dall'altro, la legge prevede specifiche ipotesi di recesso unilaterale, senza che, peraltro, questo debba ritenersi escluso per le ipotesi da essa non contemplate (art. 1373 c. c.). Invero, al di là di dette specifiche ipotesi e per quanto attiene in particolare ai contratti privi di termine finale, ossia a tempo indeterminato, deve essere riconosciuta la ossibilità di farne cessare l'efficacia, previa disdetta, anche in mancanza di una espressa previsione legale. Trattasi di un principio, che appare in sintonia con quello di buona fede nell'esecuzione del contratto (art. 1375 cod. civ.), e che è coerente con la particolare struttura del rapporto, che non può vincolare le parti senza limiti in contrasto con la naturale temporaneità delle obbligazioni. Esso, poi, deve tanto più ritenersi operante con riferimento al contratto collettivo, ove lo si consideri tipico mezzo di composizione di conflitti sorti in uno specifico contesto economico produttivo, suscettibile spesso di improvvise e talora impreviste variazioni di mercato, sicché si può dire ad esso connaturale una durata limitata nel tempo, anche in forza della normalità dell'autocomposizione volontaria dei conflitti rispetto alla vigenza, temporale o no, del contratto, attraverso i mezzi che l'ordinamento giuridico riconosce ai lavoratori organizzati.
Deve, pertanto, affermarsi che il recesso ordinario va ammesso come causa estintiva normale del rapporto di durata a tempo indeterminato, siccome rispondente all'esigenza di evitare la perpetuità del vincolo obbligatorio, anche in relazione ai contratti collettivi di diritto comune.
Avendo, invece, il Tribunale negato in radice tale principio, l'errore di diritto ha cagionato totale omissione dell'indagine necessaria per verificare se, nella fattispecie concreta, si fosse in presenza di accordo collettivo a durata indeterminata;
se e da quale data la sua efficacia fosse cessata per effetto della disdetta del datore di lavoro;
se la disdetta stessa, ove efficacemente intervenuta, avesse validamente inciso sulla regolamentazione dei rapporti di lavoro senza incontrare il limite dell'intangibilità di diritti acquisiti al patrimonio dei lavoratori (per questo limite, vedi Cass. 6427/1998, cit.); se, eventualmente, la disciplina dell'orario di lavoro fosse stata sostituita da altra, derivante da fonte diversa, di analogo contenuto.
In accoglimento del primo motivo di ricorso, quindi, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio perché nel nuovo giudizio, in applicazione del principio di diritto enunciato, si proceda alle indagini necessarie per verificare quale fosse la disciplina relativa all'orario di lavoro al tempo di assunzione dei resistenti. Nella decisione di accoglimento del primo motivo di ricorso resta assorbito l'esame degli altri motivi perché dalla risoluzione della questione preliminare relativa all'efficacia dell'accordo integrativo 10. 12.1984 al tempo dell'assunzione dei lavoratori dipende la rilevanza dell'indagine diretta a stabilire se le sue disposizioni fossero già state modificate dai contratti collettivi nazionali (secondo motivo), nonché la questione strettamente interpretativa delle sue clausole, se recanti, o non, una disciplina relativa all'orario di lavoro (terzo motivo), oltre, ovviamente, al tema dei criteri di computo dei compensi eventualmente spettanti per le ore eccedenti (se con la maggiorazione del lavoro straordinario), che costituisce l'oggetto del quarto motivo di ricorso, restando caducata dalla cassazione della sentenza non definitiva anche la sentenza definitiva sul quantum debeatur.
Il giudice di rinvio provvederà anche a regolare le spese del processo di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi;
cassa le sentenze impugnate e rinvia la causa alla Corte di appello di Firenze anche per la pronuncia sulle spese del processo di cassazione.
Così deciso in Roma, il 24 aprile 2002.
Depositato in Cancelleria il 18 ottobre 2002