Sentenza 6 marzo 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 06/03/2002, n. 3190 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3190 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUP3190/02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO О Oggetto offorifione decreto SEZION ER A inginativs mposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 3729/99tt. A ngelo GIULIANO Presidente Dott. Ugo FAVARA Rel. Consigliere Cron.
1.7468 Consigliere - Dott. Francesco TRIFONE Rep. Dott. Ennio MALZONE Consigliere Ud. 08/11/01 Dott. NT SEGRETO Consigliere ha pronunciato la seguente SEN TENZA sul ricorso proposto da: AZ CC ON, elettivamente domiciliato in ROMA VIA MAGNAGRECIA 13, presso lo studio dell'avvocato DI LASCIO SEBASTIANO, che lo difende unitamente all'avvocato D'ELICIO DI CHIO MICHELE, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
NE OL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA E D'ARBOREA 12, presso lo studio dell'avvocato VENTURA dall'avvocato FACONDA ON, giustaAURELIO, difeso 2001 delega in atti;
1899 controricorrente avverso la sentenza n. 2/98 del Giudice conciliatore di SPINAZZOLA, emessa il 30/3/1998, depositata il 14/04/98; RG.23/93; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/11/01 dal Consigliere Dott. Ugo FAVARA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Libertino Alberto RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con citazione del 16.6.93 OL NT propo- neva opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso dal conciliatore di Spinazzola in data 25.5.93 con il quale, su istanza di MA CO, gli veniva in- giunto il pagamento della somma di lire 819.700. ol- tre spese, per prestazioni professionali. Si costituiva il MA opponendosi alla sospen- sione della provvisoria esecuzione e nel merito chiede- va il rigetto della opposizione. All'esito della fase istruttoria, il Conciliatore con sentenza del 14.4.98 rigettava la opposizione con- dannando il OL al pagamento delle spese. Motivava, tra l'altro, il decidente che a prova della richiesta del MA vi era la deposizione del- lo stesso OL che nel corso del suo interrogato- rio formale aveva ammessO di avere dato incarico al 2 MA che aveva eseguito quanto commissionatogli. Doveva, altresì, ritenersi provato "il quantum", essen- do stato il corrispettivo professionale vistato dal collegio dei geometri di Bari, come previsto nella let- tera del 10.4.92 del OL al MA. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il OL affidandolo a tre motivi. На resistito con controricorso il MA che ha presentato memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo mezzo di impugnazione il OL, denunziata la violazione dell'art.2733 CC, nonché la insufficiente motivazione della sentenza con riferimen- to, rispettivamente, ai numeri 3 e 5 dell'art.360 cpc, lamenta che il conciliatore abbia erroneamente valutato la confessione giudiziale resa da esso ricorrente non avendo affatto riconosciuto come veritiere le circo- stanze poste dal MA a fondamento delle sue prete- se. Con il secondo mezzo di impugnazione il OL, denunziata la violazione degli artt. 1362, 1363 CC in riferimento all'art.360 n.3 cpc, lamenta che il conci- liatore abbia erroneamente interpretato il contratto in atti, precisamente il contenuto della lettera di inca- rico del 10.4.92, della quale in effetti ha errato la 3 lettura. Con il terzo mezzo di impugnazione il Mazzoc- coli censura la sentenza del conciliatore laddove non ha valutato la deposizione resa dal teste Botta limi- tandosi a definirla ininfluente. Le predette censure, da esaminarsi contestualmente, sono infondate. Le sentenza del conciliatore sono ex art. 113. secon- do comma cpc come novellato, emesse secondo equità os- servandosi i principi regolatori della materia. Tale norma, quindi, per quanto riguarda la decisione di me- rito fa obbligo al conciliatore, per un verso, di fare ricorso alla equità per individuare la regola sostan- ziale da applicare all'oggetto della domanda, per altro verso di controllare che tale decisione non sia in contrasto con i principi regolatori della materia (in- tesi come linee essenziali della disciplina giuridica del tipo di rapporto dedotto in giudizio) e prima anco- ra con la Costituzione e con i principi generali dell'ordinamento giuridico. Conseguentemente, solo entro i predetti limiti la decisione di merito può essere impugnata dinanzi questa Corte (sul punto, SS.UU.6794/91). Non vi sono, al con- trario, limiti per violazioni delle norme processuali. Nella motivazione della sentenza impugnata il con- ciliatore ha rilevato che la domanda del MA do- vesse ritenersi provata sulla base di quanto dichiarato dallo stesso OL in sede di interrogatorio for- male, nonché delle prove documentali, in particolare la lettera di incarico del 10.4.92. Come si è dinanzi detto (sul punto, Cass.10429/01), la sentenza del conciliatore emessa secondo equità è ricorribile per cassazione solo per denunciare la vio- lazione di norme e principi di rango costituzionale ov- vero la violazione di principi regolatori della materia dedotta in causa;
non può, pertanto, investire la rego- la equitativa applicata neppure sotto il profilo della violazione di una norma di legge in quanto il giudizio di equità è per sua natura di merito, quindi non sin- dacabile per vizio in "in iudicando". Nella specie, il OL non denunzia violazione di principi regola- tori della materia o di principi o norme di rango CO- stituzionale essendosi limitato a denunciare una insus- sistente o generica (terzo motivo) violazione di norme processuali posto che il conciliatore ha solo valutato le prove con apprezzamento dei fatti ampiamente motiva- to, soffermandosi sul contenuto della lettera di inca- rico e sull'assenza di qualsiasi contestazione da par- te dell'attuale ricorrente all'operato del geom. Man- gione. Conclusivamente, la sentenza impugnata non merita 5 le critiche ad essa rivolte. Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in lire 200.000 (Euro 103, 19 ) e degli onorari che liquida in lire 900.000 (Euro 464,81 Così deciso in Roma 1'8.11.2001 Il Consigliere rel. Il, Presidente Аре ріше서 U go Javaro Depositata in Cancelleria IL CANCELLIERE C1 Gina Casoli 2oggi, 11 6.30 IL CANCELLIERE C1 Ain 6