Sentenza 26 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/03/2003, n. 4510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4510 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2003 |
Testo completo
045 1 0/ 03 Aula 'B' 'IN DOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 3945/00 Dott. Stefano CICIRETTI Consigliere Cron. 10 223 Dott. Giovanni PRESTIPINO Consigliere Dott. Pietro CUOCO Rep. Dott. Giuseppe CELLERINO Consigliere Ud. 03/06/02 Rel. Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente S ENT ENZA sul ricorso proposto da: AUTOSTRADE CONCESSIONI COSTRUZIONI AUTOSTRADE SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLE TRE MADONNE 8, presso lo studio dell'avvocato MAURIZIO MARAZZA, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
LU, RA NN, MI NO, in persona MISELLI del legale rappresentante pro tempore, elettivamente : domiciliati in ROMA VIA ANTONIO BENNICELLI 27, presso 2002 2591 10 studio dell'avvocato GIULIO CEVOLOTTO, che li -1- rappresenta e difende unitamente all'avvocato FABIO RUSCONI, giusta delega in atti;
- controricorrenti avverso la sentenza n. 72/99 del Tribunale di FIRENZE, depositata il 24/02/99 R.G.N. 448/98; : udita la relazione della causa svolta nella pubblica Consigliere Dott. Filippo udienza del 03/06/02 dal CURCURUTO;
udito l'Avvocato MARAZZA;
udito l'Avvocato CEVOLOTTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Riccardo FUZIO che ha concluso per il rigetto del ricorso. ་ ་ -2- Svolgimento del giudizio Con separati ricorsi al Pretore di Firenze NA EL, AN FR e NO MI, convennero in giudizio la ST s.p.a, per la quale avevano lavorato da data anteriore al 31 maggio 1982 e sino ad epoche diverse successive, per sentir accertare che il trattamento di fine rapporto, loro erogato, doveva esser accresciuto delle differenze dovute all'incidenza, alla data del 31 maggio 1982, sul Fondo di cui all'art. 5 della legge 29 maggio 1982 n. 297 ( ex indennità di anzianità ) delle frazioni di aumento periodico in base ad un ventiquattresimo per ogni mese di anzianità, previste dall'art. 22 del c.c.n.l. 1976, con clausola poi riprodotta in quelli successivi. La convenuta, costituitasi in giudizio, eccepì, in via preliminare, l'assorbimento del presunto credito dei ricorrenti con le somme integrative del t.f.r., da essi percepite al momento della cessazione del rapporto;
rilevò poi che in tal momento i ricorrenti avevano rilasciato dichiarazioni implicanti rinunzia al diritto azionato;
contestò, in ogni caso, la fondatezza della pretesa. Il Pretore riuniti i ricorsi dichiarò inammissibili le domande ritenendo che i lavoratori all'atto della cessazione del rapporto avessero sottoscritto dichiarazioni dal contenuto certamente dismissivo della pretesa azionata. La sentenza fu appellata dai ricorrenti. La società ST s.p.a, resistendo al gravame, formulò appello incidentale riproponendo l'eccezione relativa all'assorbimento del credito azionato. Con sentenza 24 febbraio 1999 il Tribunale di Firenze accogliendo l'appello principale e respingendo quello incidentale, ha dichiarato il diritto dei ricorrenti alle maggiorazioni richieste, con condanna della società alle spese di entrambi gradi. Il Tribunale, escluso ogni contenuto abdicativo nelle dichiarazioni rilasciate dai lavoratori al momento della cessazione del rapporto, ha, per ciò che ora rileva, considerato del tutto indimostrato che le erogazioni, pari rispettivamente a 60, 65 e 16 milioni circa, percepite dai tre lavoratori alla cessazione del rapporto, in aggiunta alla normale misura del t.f.r. fossero funzionali ad assorbire il diritto al ricalcolo da essi azionato. Infatti, tali erogazioni non avevano fatto seguito ad una trattativa relativa 1 all'incidenza delle frazioni dello scatto di anzianità, né al momento in cui esse erano state effettuate si era fatto riferimento alla problematica del ricalcolo. Inoltre, la ragguardevole entità degli importi escludeva di per se che la società li avesse erogati solo cautelativamente rispetto a future rivendicazioni sottoposte ad assorbimento, conclusione questa irragionevole ed inverosimile data l'evidente sproporzione fra una siffatta esigenza di cautela e la mera eventualità di pretese la cui entità era comunque notevolmente inferiore all'importo integrativo versato ai dipendenti. Sulla base di tali circostanze doveva quindi ritenersi, per un verso, che alla base delle dette erogazioni vi fosse indubbiamente un'altra ragione che la debitrice avrebbe avuto interesse ad opporre dimostrandone specificamente la natura e la causale, dall'altro che, in via presuntiva, appariva ragionevole ed adeguata quella di favorire l'esodo anticipato, come indicato dai dipendenti. Contro questa sentenza la ST s.p.a ha proposto ricorso per cassazione formulando due motivi di censura. Gli intimati resistono con controricorso. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunzia violazione e falsa applicazione degli artt. 2099 e 2697 c.c. nonché insufficienza e contraddittorietà della motivazione. Premette che le somme percepite dai lavoratori al momento della risoluzione del rapporto di lavoro sono state espressamente erogate a titolo di integrazione del trattamento di fine rapporto, come dimostrato incontrovertibilmente dalla indicazione “integrazione t.f.r” riportata sui cedolini. Poiché i lavoratori hanno chiesto in giudizio la corresponsione di differenze su tale trattamento, vi è identità di titolo fra il diritto da essi azionato e l'erogazione aggiuntiva riconosciuta dalla società : ciò comporta l'assorbimento, fino a concorrenza dell'eventuale credito dei ricorrenti, con gli importi percepiti per il medesimo titolo in misura maggiore rispetto al dovuto, in applicazione del medesimo principio che ammette l'assorbimento dell'eccedenza della retribuzione rispetto ai minimi tabellari. 2 Quindi il Tribunale ha errato nel ritenere mancata la dimostrazione che le somme aggiuntive erogate avessero lo scopo di assorbire il diritto al ricalcolo, non avendo considerato che l'assorbimento derivava dalla evidente identità di titolo fra le somme riconosciute ai dipendenti alla cessazione del rapporto e le pretese da loro azionate in giudizio. Sotto altro profilo, il Tribunale non ha poi tenuto conto che in forza della presunzione di onerosità che assiste il rapporto di lavoro subordinato ogni erogazione effettuata dal datore di lavoro ha funzione corrispettiva della prestazione lavorativa, salva la prova di chi contesti tale funzione che l'erogazione costituisca invece un atto di liberalità Il Tribunale avrebbe quindi dovuto considerare che incombeva ai ricorrenti e non alla società l'onere di provare il diverso titolo della integrazione di cui si trattava Il motivo è infondato. La censura di difetto di motivazione si scontra infatti con le argomentate conclusioni, sul punto, della sentenza impugnata riassunte nella narrativa che precede, e si presenta in realtà quale tentativo, qui inammissibile, di rivalutazione del merito della Aut controversia. Il Tribunale, seppure in modo implicito, ha ben tenuto presente che per le integrazioni di cui si tratta era stato indicato nei cedolini la dicitura t.f.r.. Come in essa si legge chiaramente, la sentenza ha indicato tali somme quali "sostanziose integrazioni percepite in aggiunta alla normale misura del t.f.r.". Ciò toglie rilievo alla censura di mancata considerazione delle risultanze dei cedolini paga da parte del giudice di merito. Ma il problema che questi doveva affrontare era quello di valutare il titolo di tali integrazioni, ciò che egli ha fatto escludendo, sulla base di concorrenti indizi che si trattasse di erogazioni dirette a riassorbire le somme dovute a titolo di ricalcolo. In questo contesto, secondo l'incensurabile apprezzamento del Tribunale, la indicazione dei cedolini non assumeva quindi valore decisivo. Con il secondo motivo la ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1193, comma 2 del cod. civ., ed osserva che non essendo stato né dedotto né ancor meno dimostrato alcuno titolo che giustifichi l'erogazione delle somme in questione, si 3 tratterebbe di somme erogate senza imputazione alcuna. Quindi dovrebbe applicarsi la cit. disposizione del codice civile, alla stregua della quale in caso di pagamento senza dichiarazione da parte del debitore di quale debito egli intenda soddisfare, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto. I lavoratori avrebbero quindi dovuto provare che il pagamento ricevuto in applicazione dell'art. 1193 c.c. andava imputato ad altro credito già scaduto Nel caso di specie, essendo mancata tale prova, la soc. ST, pagando somme che integrano il trattamento di fine rapporto ma sono prive di imputazione, ha estinto il debito aziendale nascente dall'inclusione nel calcolo dell'indennità di anzianità maturata da ciascun dipendente alla data del 31 maggio 1982 della porzione di scatto in corso di maturazione. Il motivo è infondato. Il principio che si assume violato presuppone infatti che delle somme di cui si tratta non sia stato dimostrato alcun titolo. Per contro il Tribunale ha da un lato escluso che si trattasse di somme erogate per il ricalcolo degli scatti, e dall'altro, sulla base di presunzioni, che esse fossero state corrisposte quale incentivo all'esodo. Il ricorso è quindi rigettato
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquida in €.22,00 oltre ad € 2.000, per onorari. Roma 3 giugno 2002 residente, Il cons. est. Stefano Ciciretti Filippo Cyrcuruto IN SA TASSA ) BOLLO, DI IL CANCELLERE ART. 10 Cancelleria Depositate № 533 28 MAR 2003 oggi AL CANCELLIERE CANCELLIERE C1 Glovanni Cantelma