CASS
Sentenza 6 febbraio 2023
Sentenza 6 febbraio 2023
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/02/2023, n. 5210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5210 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: RE RG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 12/07/2021 della CORTE DI APPELLO di ROMA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 luglio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato ES Sergio per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "Superfresco s.r.l.", da lui amministrata, fallita 111 febbraio 2009. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5210 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 03/11/2022 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219, 223, 227 legge fall. e 41, 42, 43, 49 e 110 cod. pen. Il ricorrente sostiene che: al momento del fallimento, era detenuto e non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dell'intervenuto fallimento della società; appena espiata la pena, spontaneamente, si sarebbe recato dal curatore e l'avrebbe accompagnato nel luogo dove la documentazione era stata sempre tenuta, mostrandogli i fascicoli all'interno dei quali sarebbe stata custodita;
sarebbe stato quest'ultimo a non analizzarla, ritenendola illeggibile;
l'eventuale deterioramento dei documenti contabili non sarebbe a lui imputabile. In considerazioni di tali circostanze, a parere del ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento o, almeno, "derubricare" il reato nella fattispecie prevista dall'art. 217 legge fall. Il ricorrente, infine, chiede di valutare se la condotta contestata, <
udita la relazione svolta dal Consigliere PIERANGELO CIRILLO;
letta la requisitoria a firma del Sostituto Procuratore generale ANDREA VENEGONI, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. La sentenza impugnata è stata pronunziata il 12 luglio 2021 dalla Corte di appello di Roma, che ha riformato - limitatamente alla durata delle pene accessorie - la sentenza del Tribunale di Roma, che aveva condannato ES Sergio per il reato di bancarotta fraudolenta documentale, in relazione alla società "Superfresco s.r.l.", da lui amministrata, fallita 111 febbraio 2009. Penale Sent. Sez. 5 Num. 5210 Anno 2023 Presidente: GUARDIANO ALFREDO Relatore: CIRILLO PIERANGELO Data Udienza: 03/11/2022 2. Avverso la sentenza della Corte di appello, l'imputato ha proposto ricorso per cassazione a mezzo del difensore di fiducia. 2.1. Con un unico motivo, deduce i vizi di motivazione e di erronea applicazione della legge penale, in relazione agli artt. 216, 219, 223, 227 legge fall. e 41, 42, 43, 49 e 110 cod. pen. Il ricorrente sostiene che: al momento del fallimento, era detenuto e non avrebbe ricevuto alcuna comunicazione dell'intervenuto fallimento della società; appena espiata la pena, spontaneamente, si sarebbe recato dal curatore e l'avrebbe accompagnato nel luogo dove la documentazione era stata sempre tenuta, mostrandogli i fascicoli all'interno dei quali sarebbe stata custodita;
sarebbe stato quest'ultimo a non analizzarla, ritenendola illeggibile;
l'eventuale deterioramento dei documenti contabili non sarebbe a lui imputabile. In considerazioni di tali circostanze, a parere del ricorrente, la Corte di appello avrebbe dovuto pronunciare una sentenza di proscioglimento o, almeno, "derubricare" il reato nella fattispecie prevista dall'art. 217 legge fall. Il ricorrente, infine, chiede di valutare se la condotta contestata, <