Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 10/05/2002, n. 6694 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6694 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM06694 /02 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO SEZIONE SECO INAMMIST Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo BALDASSARRE - Presidente R.G.N. 21164/99 - 13154 Dott. Ugo RIGGIO Consigliere Cron. .1446 Dott. Alfredo MENSITIERI Rel. Consigliere- Rep. Dott. Vincenzo COLARUSSO Consigliere Ud. 21/02/02 - Dott. Carlo CIOFFI Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE ha pronunciato la seguente UFFICIO COPIE SENTENZA Richiesta copia studio dal Sig. IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: per diritti 77 10 MAG. 2002. EL IG, MI MA, DE CA NN IL CANCELLIERE MA, DE CA OB, IO GE, s EL AVE, DI RO GE MICHELE, u A elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DELL'ACCADEMIA AMBROSIANA LI presso lo studio dell'avvocato GINO GRAVINA, difesi dall'avvocato CARLO DE GROSSI, giusta CANCELLERIA delega in atti;
ricorrenti
contro
LE, elettivamente domiciliato in ROMA MANCINI OCEANO ATLANTICO 13, presso lo studio 2002 VLE dell'avvocato ARCGE BARONE, che lo difende 271 -1- unitamente all'avvocato FABIO M GUIDALDI, giusta delega in atti%;B controricorrente avverso la sentenza n. 1067/98 del Tribunale di VELLETRI, depositata il 12/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/02/02 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO EL, AR ZZ, AN AR de UI CA, TO De CA, EL IO, AV EL,e GE MI Di IE , con atto notificato il 9 novembre 1999, hanno proposto ricorso cassazione, affidato a tre censure, avverso la per sentenza del Tribunale di Velletri in data 6 luglio 1998, depositata il 12 settembre 1998, non nella controversia tra essinotificata,pronunciata ricorrenti e OL CI. Resiste con controricorso il CI, rappresentato о procura speciale in dal suo difensore in virtù di мн calce alla copia notificata del ricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è inammissibile. Tale atto è stato, infatti, notificato dai ricorrenti al CI il 9 novembre 1999, ben oltre il termine di cui al primo comma dell'art. 327 cpc, tenuto anche sospensione dei termini nel periodo conto della gravata decisione risulta invero feriale (la depositata il 12 settembre 1998). La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta anche la condanna dei ricorrenti al processuali, stante pagamento delle spese l'inammissibilità del controricorso. 3 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia 16.1.2012 delle Entrate di Roma 2 il serie 4 al n. 2454 versate € 151.44 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Invero da tale atto risulta che il controricorrente ha rilasciato mandato speciale al suo difensore in calce al ricorso per cassazione, cioè alla copia del ricorso а lui notificata.Sicchè manca la certezza dell'effettivo rilascio di tale mandato in data anteriore coeva alla notificazione del controricorso, non potendosi ritenere sufficiente, all'uopo, il mero richiamo al mandato conferito in tal guisa, richiamo contenuto nel t u controricorso, potendo invece tale modalità di A conferimento restare valida ai soli fini della costituzione del resistente in giudizio e della partecipazione del difensore alla discussione, attività, quest'ultima, nel caso di specie neppure svolta (v.Cass.n.9011/91, n.3292/94,n.1240/95,n. 788/98, n.8200/98, n.12187/98, n.14220/99).
P.Q.M.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso. Roma 21 febbmio 2002. fin est. Vinay Baldi n, pres Affect Men IL CANCELLIERE C1 Francesco Catania 1037 129,11 DEPOSITATO IN CANCELLERIA 456T 1033 10 MAB. 2002 IL CANCELLIERE OF 139,44 Roma 200 Francesco Catania 806T 151,44 тот