Sentenza 12 giugno 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 12/06/2002, n. 8347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8347 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2002 |
Testo completo
6 N 8 0 834 7 /0 2 9 O 1 A I / I Z 4 5 R / A . 6 R A 2 N 0067630 T T . - S R I U . B P G . B : E I D L R R L L A T E A D . D B I S A A E N I T POP LO ITALIANO E T R S 1 N 3 E I E 1 A T S LA CON E SUPREMA DI AS . E A Oggetto N M IVA SEZIONE TRIBUTARIA detrazione - - operazioni inesistenti Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 564/00 Dott. Enrico ALTIERI Presidente e Relatore Cron.23118 Dott. Eugenio AMARI Consigliere Consigliere Rep. Dott. Nino FICO Ud. 08/03/02 TIRELLI Consigliere Dott. Francesco Dott. Francesco Antonio GENOVESE Consigliere RID JU AS ha pronunciato la seguente CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 67630 sul ricorso proposto da: MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente e da UFF IVA TORINO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI elettivamente 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo 12, presso 2002 rappresenta e difende ope legis;
1203 ricorrente
contro
IC AL SRL;
- intimato avversO la sentenza n. 125/98 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il 09/11/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/03/02 dal Consigliere Dott. Enrico ALTIERI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato DE STEFANO, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
Procuratoreudito il P.M. in persona del Sostituto Generale Dott. Vincenzo NARDI che ha concluso per how l'accoglimento del ricorso.
1. Svolgimento del processo Il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per cassazione avversO la sentenza della commissione tribu- taria regionale di Firenze 7 luglio 9 novembre 1998, con la quale veniva parzialmente accolto l'appel- lo dell'ufficio i.v.a. di Torino contro la sentenza della locale commissione tributaria provinciale, resa in materia d'impugnazione di avviso di rettifica emes- SO nei confronti della Agricola Alsa s.r.l., fallita nel corso della presente causa. Dall'esposizione del fatto contenuta nel ricorso si apprende che nella rettifica veniva contestato alla 2 società di aver indebitamente detratto un'imposta di oltre lire 200.000.000, relativa a fatture di alcune società che la Guardia di Finanza, nel corso di una ve- rifica, aveva ritenuto emesse per operazioni inesisten- ti. Nel ricorso l'Amministrazione deduce motivazione carente e contraddittoria, lamentando che la sentenza impugnata non contenga alcuna confutazione delle ra- gioni svolte dall'ufficio. $ 2. Motivi della decisione how Il ricorso merita accoglimento. Come ha esattamente dedotto la difesa dell'Ammini- strazione, la sentenza impugnata non contiene alcuna motivazione che consenta alla Corte di verificare la correttezza logico giuridica del ragionamento seguito dai giudici d'appello per pervenire alla conferma della decisione di primo grado, tanto più che la stessa sen- tenza non contiene alcun elemento utile, essendo del tutto omessa l'esposizione del fatto e dello svolgi- mento del processo, per poter ricostruire la pretesa fiscale e le ragioni svolte dalle parti. Si tratta di vizio radicale di carenza della moti- vazione che comporta la cassazione della sentenza, con rinvio ad altra sezione della commissione tributaria regionale del Piemonte, alla quale è affidata anche la 3 decisione sulle spese del presente giudizio di legit- timità.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione;
accoglie il ricorso;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Com- missione tributaria del Piemonte. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la Sezione tributaria, 1'8 marzo 2002. Il Presidente ed estensore Enrico Altieri ляшь IL CANCELLIERE C1 Innocenze AT DEPOSCATO IN CANCELLERIA Oggi 12 GIU. 2002 IL CANCER THERE C1 Innocenze Pasta 8 L . 1 Y / N L 4 - A / 6 R B 2 T . . S L R I . T L P G A . U E D . B R B I L A E R A T D T D A I 3 E N R 1 T E E N T E 6 C A M 4