Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4913
CASS
Sentenza 1 aprile 2003

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In caso di sottoposizione di società a liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento o il soddisfacimento di crediti, anteriori o posteriori alla instaurazione della relativa procedura, è sottratto al giudice ordinario, per difetto temporaneo di giurisdizione, e deve essere fatto valere in via amministrativa innanzi al commissario liquidatore, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4913
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4913
    Data del deposito : 1 aprile 2003

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