Sentenza 1 aprile 2003
Massime • 1
In caso di sottoposizione di società a liquidazione coatta amministrativa, l'accertamento o il soddisfacimento di crediti, anteriori o posteriori alla instaurazione della relativa procedura, è sottratto al giudice ordinario, per difetto temporaneo di giurisdizione, e deve essere fatto valere in via amministrativa innanzi al commissario liquidatore, ferma restando l'assoggettabilità del provvedimento attinente allo stato passivo ad opposizione o impugnazione davanti al tribunale fallimentare.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 01/04/2003, n. 4913 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4913 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GIUSTINIANI Vito - Presidente -
Dott. DI NANNI Luigi Francesco - Consigliere -
Dott. PURCARO Italo - Consigliere -
Dott. MAZZA Fabio - rel. Consigliere -
Dott. TRIFONE Francesco - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PAN ASS COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI E RIASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore Dott. Angelo Caso, elettivamente domiciliata in ROMA VIA OSLAVIA 14, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO MANCUSO, che la difende anche disgiuntamente all'avvocato OSCAR PISTOLESI, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BR CI;
- intimato -
avverso la sentenza n. 169/99 della Corte d'Appello di CAGLIARI, emessa il 19/02/99 e depositata il 03/05/99 (R.G. 248/94);
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 06/12/02 dal Consigliere Dott. Fabio MAZZA;
udito l'Avvocato Francesco MANCUSO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per l'accoglimento del 3^ motivo di ricorso e l'assorbimento degli altri.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La PA SS spa veniva posta in liquidazione coatta amministrativa con DM 3.12.86, pubblicato sulla GU 9.12.1986. Sino a questa data RA LU aveva prestato attività lavorativa in favore della predetta società, in qualità di agente. Al termine del rapporto risultavano emessi dal RA in favore della società quattro vaglia cambiari per l'importo complessivo di lire 66.360.683 con scadenza al 30.12.1986 e altri due analoghi titoli per lire 171.722, con scadenza 30.4.87 e per lire 8.371.710, con scadenza 15.1.1988.
In data 12.10.1987 il Commissario Liquidatore della PA SS faceva notificare al RA un atto di precetto per lire 69.529.311, basato sugli effetti scaduti, e il RA proponeva opposizione ex art. 615 cpc affermando di essere creditore, nei confronti della società,
della maggior somma di lire 74.425.989.
Il giudice dell'esecuzione negava la sospensione osservando non potersi operare la compensazione richiesta sia perché il credito opposto non era certo, liquido ed esigibile, sia perché le ragioni dei creditori dovevano essere fatte valere nei modi e nei termini stabiliti dalla legge fallimentare.
Il RA proponeva nuovo ricorso ex art. 615 cpc e il TO accoglieva l'istanza di sospensione e rimetteva le parti avanti al Tribunale di Cagliari, competente per valore.
Riassunta la causa il RA deduceva che i titoli erano stati da lui emessi a garanzia di una anticipazione delle provvigioni maturande, con patto di conguaglio graduale e sostituzione dei titoli con altri di minor importo. Produceva documenti. La PA SS in liq. resisteva e il Tribunale, con sentenza 26.5.1994, rigettava l'opposizione, osservando non risultare in atti la prova scritta dell'accordo dedotto dal RA, la cui prova non poteva essere data per testi per difetto delle condizioni di cui all'art. 2724 cc. RA proponeva appello e la Corte di Cagliari, con sentenza 3.5.1999, in accoglimento del gravame, dichiarava la nullità dell'atto di precetto.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso la PA SS in liquidazione c.a. con tre motivi di censura. L'intimato non ha svolto difese. MOTIVI DELLA DECISIONE
Deve essere esaminato per primo il terzo motivo di gravame con il quale il ricorrente deduce carenza temporanea di giurisdizione del giudice ordinario giacché la ragione creditoria dedotta in compensazione dal RA deve essere fatta valere in via amministrativa avanti al Commissario Liquidatore. La censura merita accoglimento.
La Corte di Appello ha ritenuto la infondatezza di tale eccezione, formulata nei gradi di merito, sul rilievo secondo cui la norma dell'art. 24 citato non si applica nella fattispecie in oggetto, essendo prevista soltanto in tema di fallimento, per mancanza di espresso richiamo anche per la ipotesi di liquidazione coatta amministrativa. L'assunto è erroneo.
Infatti l'art. 201 della legge fallimentare prevede che "dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo 2^, capo 3^, sezione 2^ e sezione 4^, e le disposizioni dell'art. 66" della legge stessa.
Il medesimo art. 201 prevede poi che "si intendono sostituiti nei poteri del Tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e in quelli del comitato dei creditori il Comitato di sorveglianza".
Cosicché l'accertamento o il soddisfacimento di crediti anteriori o posteriori alla instaurazione della procedura di liquidazione coatta amministrativa è sottratta al giudice ordinario, per difetto temporaneo di giurisdizione, e deve essere fatto valere in via amministrativa avanti al Commissario Liquidatore, salvo restando il successivo intervento del giudice predetto per eventuali opposizioni ed impugnazioni dello stato passivo. (Vedi Cass. S.U. 23.11.1985 N. 5816; Cass. 20.7.1995 N. 7907). L'accoglimento di tale censura comporta l'assorbimento delle altre. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese del giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corta Accoglie il terzo motivo, assorbiti gli altri. Cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese del giudizio di Cassazione.
Così deciso in Roma, il 6 dicembre 2002.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2003