Sentenza 13 ottobre 2000
Massime • 1
In tema di impugnazioni, è manifestamente infondata l'eccezione di incostituzionalità dell'art. 585 secondo comma lett. d) cod. proc. pen. per contrasto con l'art. 24 Cost., nella parte in cui non prevede che la parte civile sia posta a conoscenza al fine di sollecitarne l'esercizio del potere di impugnazione, della data in cui l'avviso di deposito della sentenza viene comunicato al procuratore generale, atteso che la scelta del legislatore di imporre ai soggetti privati, interessati all'impugnazione ai fini penali, un onere di vigilanza, e di non prevedere pertanto un termine per la comunicazione alla parte civile della data dell'avviso al procuratore generale di deposito della sentenza, ragionevolmente discende dal principio che la titolarità della pretesa punitiva compete esclusivamente allo Stato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/10/2000, n. 3791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3791 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. PASQUALE TROJANO Presidente del 13/10/2000
Dott. RENATO FULGENZI Consigliere SENTENZA
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO " N. 3791
Dott. BRUNO OLIVA " REGISTRO GENERALE
Dott. ANTONIO STEFANO AGRÒ " N. 43390/1999
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
sul ricorso promosso da ZO IO contro il decreto 2 agosto 1999 del P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste.
Udita la relazione del Consigliere Dr. Antonio Stefano Agrò Letta la requisitoria del P.G. che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
Ritenuto in fatto
1. ZO IO ricorre contro il decreto in epigrafe con cui il P.G. presso la Corte d'Appello di Trieste ha disposto di non proporre impugnazione avverso la sentenza 17 marzo 1999 del Tribunale di Udine, dando atto che la richiesta di appello, avanzata dal IO, parte civile nel processo
contro
IN DE TT, era pervenuta oltre il termine per promuovere il gravame. Al riguardo propone un'eccezione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 544 co 3, 548 co 2, 585 co 2 lett. d c.p.p. nella parte in cui non è consentito alla parte civile di conoscere la data in cui l'avviso di deposito della sentenza viene comunicato al Procuratore generale. Lamenta che il sistema così concepito fa sì che può accadere che il P.G. abbia lasciato inutilmente decorrere il tempo, mentre la parte civile è ancora in termini per proporre impugnazione. Ciò che in definitiva renderebbe abnorme il decreto in esame.
2. In prossimità della trattazione ha presentato memoria IN DE TT che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Anche il IO ha presentato memoria, in cui, replicando alla conclusione di inammissibilità del P.G., ribadisce i motivi già rassegnati.
Considerato in diritto
1. Alla base della questione di legittimità esposta in narrativa, sta l'affermazione che la richiesta con cui la parte civile può sollecitare il p.m. a proporre impugnazione agli effetti penali (art. 572 del codice di rito) è facoltà derivante dal diritto di difesa. Si tratta di opinione palesemente errata perché la garanzia prevista a tutela delle situazione soggettive dall'art. 24 della Costituzione, in tanto opera, in quanto vi sia una norma sostanziale che accordi al soggetto le situazioni soggettive in parola, come la Corte Costituzionale ha insegnato sin dalla sentenza n. 7 del 1962. Ed è allora facile osservare che, per ritenere che nel diritto di difesa della parte civile rientri la richiesta di proporre impugnazione agli effetti penali, si dovrebbe ammettere che la stessa parte, oltre che del diritto alla restituzione ed al risarcimento del danno, presidiati da appositi mezzi processuali, sia anche in qualche misura titolare del diritto alla punizione, il quale, nella nostra civiltà giuridica, è invece riservato allo Stato in via esclusiva. L'istituto di cui all'art. 572 c.p.p. va piuttosto inquadrato nei principi di partecipazione e di trasparenza. cui si ispirano le più recenti tendenze normative, esigenze a soddisfare le quali il legislatore ha peraltro ritenuto sproporzionato subordinare il meccanismo del passaggio in giudicato della sentenza ai fini penali allo spirare di un termine decorrente dalla comunicazione alla parte civile della data dell'avviso al P.G. di deposito della sentenza (e tanto invece si vorrebbe con l'eccezione in esame). Ha invece ragionevolmente imposto ai soggetti privati, interessati all'impugnazione ai fini penali, un onere, di vigilanza non impossibile ne' particolarmente difficoltoso.
2. Ciò premesso, resta che il provvedimento oggetto del gravame non è suscettibile di impugnazione, insussistente essendo la sua pretesa abnormità, con la conseguenza che il ricorso è inammissibile.
3. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma alla cassa delle ammende che si stima equo liquidare in un milione di lire.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di un milione di lire alla cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2000.
Depositato in Cancelleria il 22 novembre 2000