Sentenza 5 marzo 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 05/03/2003, n. 3275 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3275 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2003 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALYA0 32 75/03 DEL POPOL ITA I NO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto Risarcimento SEZIONE TERZA CIVILE danni Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vittorio DUVA Presidente R.G.N. 7785/99 Dott. Michele LO PIANO Consigliere Cron.7481 Dott. Fabio MAZZA Consigliere १०९Rep. 905 Rel. Consigliere Dott. Ennio MALZONE - Ud. 16/10/02Dott. Giovanni IS PETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: UNIASS ASSIC SPA, con sede in roma, in persona del legale rappresentante pro tempore Dott. Paolo Rubini, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G PAISIELLO 40, presso lo studio ELavvocato MORGANTI DAVID, che la difende, giusta delega in atti;
- ricorrente
contro
PP OV, UT LE, CO ND, elettivamente domiciliati in ROMA VLE DELLE MILIZIE 34, presso lo studio ELavvocato ANTONIO INGENITO, difesi 2002 dall'avvocato ARMANDO AIELLO, giusta delega in atti;
1945
- controricorrenti -
1 nonchè
contro
CO GE, GENERALI ASSIC, LA NZ;
intimati avversO la sentenza n. 430/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, Sezione IV Civile, emessa il 03/12/97 e depositata il 27/02/98 (R.G. 2740/96); udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 16/10/02 dal Consigliere Dott. Ennio MALZONE;
udito l'Avvocato David MORGANTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per il rigetto del ricorso. Svolgimento del processo La Corte d'Appello di Napoli con sentenza 430 del 3.11.97/27.2.98, in riforma della sentenza del tribuna- le di Napoli n.5452/96, appellata da PO Giovan- ni, TO LE e PI RO, quale esercente la patrias potestà sul figlio minore IN, ha dichia- rato DO NZ esclusivo responsabile ELinci- dente stradale avvenuto il 31.8.1986 in località "Mon- dragone", sulla SS: "Domitiana" e,per l'effetto, ha con- dannato l'UNIASS Ass.ni spa,quale assicuratore ELau- tovettura ELDO , a risarcire i danni materiali е personali riportati dagli attori nella misura specifi- 2 cata in dispositivo. Per la cassazione della decisione ricorre l'UNIASS Ass.ni spa, esponendo due motivi, supportati da memoria. Resistono come controricorso gli attori, PO, TO e PI nella qualità. Con ordinanza resa all'udienza del 13.12.01 la Cor- ha disposto l'integrazione del contraddittorio nei te confronti ELAss.ni Generali spa, la quale, sebbene ci- tata nei termini, non s'è costituita in giudizio. Motivi della decisione Con il primo motivo di ricorso, deducendo violazio- e falsa applicazione degli artrt. 1888,1901,1917 c.c. ne in relazione all'art. 2697 S.C.; ELart.7 1.990/69; degli artt. 1 e 18 stessa legge;
degli artt.230- 232cpc; nonchè insufficiente e contraddittoria motiva- zione un punto decisivo della controversia, si sostiene che incombeva all'assicurato е al terzo danneggiato fornire la prova ELesistenza di un valido rapporto assicurativo,per il quale fosse stato corrisposto il premio;
tale prova non poteva ritenersi raggiunta con la dichiarazione stragiudiziale resa dall'assicurato o con la notazione sul foglio di cassa del 22.8.1986 della copertura amministrativa del rateo 4.8.1986, sia perchè la dichiarazione stragiudiziale ELassicurato era contraddetta dalla mancata presentazione dello stesso a 3 rendere l'interrogatorio formale sul punto della manca- ta copertura assicurativa e sia perchè la notazione a penna sul foglio di cassa 22.8.1986 sub agenzia 2507/16 l'esistenza della copertura delA-IBIM, che attestava rateo 4.8.986 per l'incidente avvenuto il 31.8.1986, non risultava sull'atto originale in possesso della compagina di assicurazione;
inoltre, nemmeno era stata fornita la prova ELavvenuto indennizzo da parte del- l'assicuratore in favore ELassicurato per l'avvenuto furto ELautovettura di costui, prova che si sarebbe dovuto fornire con l'esibizione della relativa quietan- za di pagamento. Con il secondo motivo di ricorso, deducendo viola- zione e falsa applicazione ELart.2697 C.C. in rela- zione agli artt. 1917,2054 e 2043 c.c.; degli artt. 1 e 18 1.990/69, nonchè insufficiente e contraddittoria moti- vazione circa un punto deciso della controversia, si sostiene che gli attori, odierni resistenti non avrebbe- ro fornito la prova del fatto costitutivo della loro pretesa risarcitoria, essendosi limitati a fornire una mera elencazione di ipotesi e congetture, quali desumi- bili dalla lettura del verbale degli investigatori e dalla dichiarazione di comodo resa fuori giudizio dal- l'assicurato. Le due censure, volte a contesta- re, rispettivamente, la sussistenza del rapporto assicu- 4 rativo e l'imputabilità del fatto illecito all'Orlan- do, possono essere congiuntamente trattate, involgendo la valutazione degli stessi elementi di prova utilizzati dalla Corte di merito per rispondere positivamente ai due quesiti. In iure e, quindi, ai fini del denunciato vizio ex art.360 cpc., vale premettere, contrariamente all'as- sunto di parte ricorrente, che, ancorchè il contratto di assicurazione esica la prova scritta ad probationem, il terzo, e così anche il terzo danneggiato avente diritto all'azione diretta contro l'assicuratore, non incontra limitazioni di sorta nell'utilizzazione dei mezzi di prova al riguardo, potendo ricorrere in proposito anche alla prova testimoniale о per presunzioni (Cass.civ. 5194/1998). Orbene, gli elementi di prova utilizzati dalla Cor- te di merito per ritenere sia la sussistenza del rap- porto assicurativo sia la responsabilità esclusiva del conducente ELauto intestata all'DO risultano convicenti secondo l'iter logico argomentativo seguito dai giudici della stessa Corte. Ed infatti,la Corte di merito ha prima valutato la prova ai fini della ricostruzione del fatto, conside- rando che la versione del fatto fornita dagli attori aveva trovato conferma nel rapporto della polizia stra- 5 dale, nella confessione stragiudiziale del proprietario ELauto investitrice e nel comportamento processuale ELassicuratore;
quindi, ha valutato gli elementi di prova ai fini della sussistenza dei requisiti del- l'azione diretta dei terzi danneggiati nei confronti ELassicuratore ed è pervenuta alla stessa conclusio- ne positiva, tenendo presente che l'assicuratore aveva indennizzato il proprietario ELauto investitrice per il furto della medesima;
la dichiarazione stragiu- diziale fatta da costui ai danneggiati;
le annotazioni riportate nella lettera del 10.2.1989 secondo cui il pagamento del rateo trimestrale era stato registrato con foglio di cassa del 22.8.1986 dalla sub agenzia 2507/16 A-IBUM e, quindi, seppure in ritardo, copriva il sinistro avvenuto il 30.8.1986. Conclusivamente, le ammissioni ELassicurato (nella specie l'DO) vanno considerate alla stregua di confessioni stragiudiziali rese ad un terzo e come tali sono state liberamente valutate dal giudice , ai sensi ELart.2735 C.C. unitamente agli altri elementi di prova acquisiti al processo. Ne consegue il rigetto del ricorso perchè infonda- to e la compensazione fra le parti delle spese del giu- dizio di Cassazione ricorrendone giusti motivi.
P.Q.M.
6 rigetta il ricorso e compensa di Cassazione. Così deciso in Roma addì 16.10 Il Consigliere relatore - -est on dr Ennio NE M IL CANCELLERE C1 EN IS 7 le spese del giudizio R.g. 7785 .02. 1999 Il Presidente dr Vittorio Duva Vitsins ferva IN CANCELLERIA 2003SITATS V ADEPOSITA Oggi IL CANCELLIERE C1 NO IS