Sentenza 20 dicembre 2002
Massime • 1
L'art. 139 cod. proc. civ., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario, la quale, peraltro, può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza.
Commentario • 1
- 1. Allegati in pdf alla notifica via pec illeggibili: conseguenzeAvv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 3 giugno 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18141 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18141 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ANGELO GRIECO - Presidente -
Dott. UGO RICCARDO PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. ANIELLO NAPPI - Consigliere -
Dott. SERGIO DI AMATO - rel. Consigliere -
Dott. PAOLO GIULIANI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
D'TO NZ, elettivamente domiciliato in ROMA VIALE IPPOCRATE 104, presso l'avvocato CARLO BOGINO, rappresentato e difeso dall'avvocato MARIO MILONE, giusta delega a margine del ricorso;
- ricorrente -
contro
GE SA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DOMENICO BARONE 31, presso l'avvocato ENRICO BOTTAI, rappresentata e difesa dagli avvocati SEBASTIANO SANGUEDOLCE, VINCENZO LUCIA, giusta mandato a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 1142/99 della Corte d'Appello di PALERMO, depositata il 16/12/99;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/06/2002 dal Consigliere Dott. Sergio DI AMATO;
udito per il resistente, l'Avvocato BOTTAI, con delega, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Fulvio UCCELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
OS GE conveniva in giudizio, innanzi al Tribunale di Palermo, EN D'UT nonché NT D'UT ed i di lui figli IA, SE, VA, IG e CE, chiedendone la condanna, in relazione a differenti opere e manufatti, alla chiusura o alla regolarizzazione di alcune vedute nonché alla rimozione di opere abusivamente realizzate su terreno di proprietà di essa attrice. I convenuti restavano contumaci ed il Tribunale di Palermo, con sentenza del 5 novembre 1993 accoglieva la domanda. Avverso detta sentenza il solo EN D'UT proponeva appello che la Corte di Palermo rigettava osservando che: 1) l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, contrariamente a quanto lamentato in sede di gravame, era stato regolarmente notificato all'appellante a mani della figlia IA convivente e nessun dubbio sulla effettività della notifica poteva derivare dalla circostanza che lo stesso atto fosse stato notificato ad altro indirizzo a NT D'UT, a mani proprie, ed a IA D'UT (figlia di NT D'UT ed omonima della figlia di EN D'UT) sempre a mani proprie;
nessun rilievo poteva attribuirsi al fatto che IA D'UT non risultasse anagraficamente convivente col padre EN, considerato che le certificazioni anagrafiche non fanno piena prova della rispondenza alla realtà delle circostanze che da esse risultano e considerato altresì che l'attestazione dell'ufficiale giudiziario, relativa alla notificazione dell'atto di citazione ad EN D'UT, presso la sua abitazione e nelle mani della figlia convivente IA, aveva valore di piena prova fino a querela di falso;
2) nel merito le censure erano infondate e la domanda riconvenzionale proposta con l'appello era inammissibile. Avverso detta sentenza EN D'UT propone ricorso per cassazione, deducendo tre motivi. OS GE resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione in ordine alla affermata ritualità della notifica dell'atto di citazione. Infatti, la diversità dei luoghi ove era stata eseguita la notificazione ad NT e IA D'UT rispetto al luogo in cui era stata eseguita la pretesa notifica ad esso ricorrente era stata desunta non dalla relata dell'ufficiale giudiziario, ma dalla relata predisposta dal difensore dell'attrice;
inoltre, la Corte di merito non aveva dato rilievo alla circostanza che, seppure la notifica era stata richiesta per EN D'UT, questi era stato indicato dall'ufficiale giudiziario come NT D'UT.
Il motivo è infondato. Dall'esame degli atti risulta che l'attore ha chiesto la notifica dell'atto di citazione, tra gli altri, anche ad EN D'UT; tuttavia, nel predisporre la relata di notifica l'attore è incorso in un errore materiale, trascrivendo a stampa per due volte il nome di NT D'UT, con l'indicazione però di due diversi domicili, il secondo dei quali (via Pertugio 1) corrisponde al domicilio di EN D'UT. Il descritto errore, peraltro, è stato corretto a penna nella relata di notifica sottoscritta dall'ufficiale giudiziario, sostituendo, là dove era stato erroneamente trascritto, il nome di NT con quello di EN. Dalla relata così corretta e sottoscritta dall'ufficiale risulta, pertanto, la notifica ad EN D'UT. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta che la sentenza impugnata non si era pronunziata sulla mancanza della data della pretesa notifica dell'atto di citazione ad EN D'UT, malgrado la circostanza fosse stata oggetto di specifica eccezione. Il motivo è infondato. Dalla relata di notifica il luogo e la data ("Giuliana 5.6.85") delle operazioni risultano essere stati apposti dopo la terza notifica e si riferiscono evidentemente anche alla seconda, che, pertanto, esattamente è stata ritenuta regolare dalla Corte di appello, anche sotto tale profilo.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta il vizio di motivazione perché la Corte di appello aveva disatteso le risultanze del certificato storico anagrafico prodotto dall'appellante, senza tenere conto che le variazioni anagrafiche possono essere fatte anche d'ufficio e che l'ufficiale giudiziario aveva attestato di avere consegnato l'atto di citazione ad NT D'UT, a mani della figlia IA, e non ad EN D'UT.
Il motivo è infondato. Le circostanze dedotte nell'ultima parte della censura sono contraddette da quanto osservato, sulla base degli atti, nell'esame del primo motivo. Sul valore da attribuire al certificato storico anagrafico, si deve osservare che l'art. 139 c.p.c., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di fare ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario. Detta prova contraria, peraltro, può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, non essendo sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico il quale attesti che il familiare abbia altrove la propria residenza (cfr. Cass. 19 luglio 1990, n. 7364). Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al rimborso delle spese di giudizio liquidate, quanto agli onorari, in euro 1.000,00 e quanto agli esborsi in euro 70,00.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 giugno 2002.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2002