Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18141
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Sentenza 20 dicembre 2002

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L'art. 139 cod. proc. civ., consentendo la consegna della copia dell'atto da notificare a persona di famiglia del destinatario, per l'ipotesi in cui non sia stata possibile la consegna nelle mani di quest'ultimo, non impone all'ufficiale giudiziario procedente di svolgere ricerche in ordine al rapporto di convivenza indicato dalla suddetta persona con dichiarazione della quale viene dato atto nella relata di notifica, incombendo, invece, a chi contesta la veridicità di siffatta dichiarazione di fornire la prova del contrario, la quale, peraltro, può essere data soltanto provando che il familiare era presente per ragioni occasionali e momentanee nel luogo di abitazione del destinatario, mentre non è sufficiente, per negare validità alla notificazione, la produzione di un certificato anagrafico attestante che il familiare abbia altrove la propria residenza.

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  • 1Allegati in pdf alla notifica via pec illeggibili: conseguenze
    Avv. Giovanni Iaria · https://www.avvocatoandreani.it/ · 3 giugno 2021

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. I, sentenza 20/12/2002, n. 18141
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 18141
Data del deposito : 20 dicembre 2002

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