Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2011, n. 42021
CASS
Sentenza 12 ottobre 2011

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In tema di infortuni sul lavoro, sussiste continuità normativa tra le disposizioni di cui all'art. 11 d.P.R. n. 547 del 1955 - concernente le cautele antinfortunistiche nei posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni - ancorché formalmente abrogate dall'art. 304 D.Lgs. n. 81 del 2008 (Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e successive modifiche) e l'art. 68 D.Lgs. n. 81 del 2008 che ha recepito il contenuto delle predette disposizioni, in relazione ai criteri di sicurezza relativi ai luoghi di lavoro di cui all'allegato IV, disposizioni che tuttora tutelano penalmente le predette cautele antinfortunistiche. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello ha confermato la responsabilità dell'imputato - avente funzioni di presidente del consiglio di amministrazione di una s.r.l. e di responsabile del servizio di prevenzione degli infortuni - nei confronti della persona offesa, che prestando servizio in qualità di gruista, aveva subìto l'amputazione parziale della falange del primo dito della mano, a causa della caduta di alcune travi, in assenza di un piano di sicurezza concernente le modalità di utilizzazione delle travi da parte dei lavoratori e, comunque, di un sistema di liberazione delle travi dalle fascette di contenimento, preordinato ad impedire che gli operai venissero colpiti nel momento in cui le travi venivano lasciate cadere su piano di lavoro).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 12/10/2011, n. 42021
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 42021
    Data del deposito : 12 ottobre 2011

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