Sentenza 9 agosto 2002
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 09/08/2002, n. 12091 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12091 |
| Data del deposito : | 9 agosto 2002 |
Testo completo
375 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORT SU R1 2091 /02 Oggetto Risarcimento del SEZIONE TERZA CIVILE danno da circolazione stradale Somposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 25474/00 Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente Dott. Paolo VITTORIA - Consigliere- Consigliere- Cron. 29701 Dott. Ernesto LUPO Rep. Dott. Roberto PREDEN Consigliere Ud.05/07/02 Rel. Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RR KO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA EUGENIO IV 33, presso lo studio dell'avvocato CORRADO lo difende anche disgiuntamente SQUADRONE, che SEBASTIANO DEL CASALE, giusta delega in all'avvocato atti;
- ricorrente
contro
LLOYD ADRIATICO ASSIC SPA, con sede in Trieste, in persona del Preocuratore Dott. Alessandro Oliva, elettivamente domiciliata in ROMA VIA ACHILLE PAPA 21, 2002. presso lo studio dell'avvocato RODOLFO GAMBERINI 1533 MONGENET, che la difende, giusta delega in atti;
controricorrente - nonchè
contro
FA IC;
- intimato avverso la sentenza n. 136/00 del Giudice di pace di VASTO, emessa il 14/10/00 e depositata il 14/10/00 (R.G. 282/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/07/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Stefano SCHIRO' che ha chiesto si dichiari l'inammissibilità del ricorso о lo respinga per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che viene proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza con la quale giudice di pace di Va- sto ha, con sentenza pronunciata secondo equità, riget- tato la domanda di MI ON volta al risarcimento del danno riportato dal proprio "scooter" a seguito della collisione avvenuta in Vasto Marina il 13.6.1998 con l'autovettura condotta da HE FA, assi- curata per la r.c.a. con la s.p.a. Lloyd adriatico;
che con i due motivi di ricorso - deducendo "viola- zione dell'art. 360, comma 5, c.p.c., in relazione al- 2 l'art. 116 c.p.c." e "violazione e/o falsa applicazione dell'art. 145, comma 1, c.d.s. in relazione all'art. 360, comma 2, -c.p.c. il ricorrente rispettivamente si duole che alcuni motivi della decisone siano in con- traddizione con le prove raccolte in corso di giudizio e che il giudice non abbia considerato che il diritto di precedenza non esime dall'obbligo di tenere una ve- locità particolarmente moderata nell'impegnare un in- crocio;
RITENUTO che
, non eccedendo il valore della
contro
- versia i due milioni di lire, il giudice di pace ha ne- cessariamente deciso secondo equità (quand'anche abbia fatto riferimento a norme di diritto, posto che in tal caso deve ritenersi che egli abbia implicitamente con- siderato la regola di diritto conforme all'equità) a norma dell'art. 113, secondo comma, c.p.c.; che secondo l'orientamento ormai consolidato di questa corte (Cass., sez.un., 15.10.1999, n. 716, cui si sono uniformate tutte le decisioni successive) unico limite del giudizio di equità è costituito, per quanto concerne il diritto sostanziale, dal dovere del giudice di conformarsi alle norme di rango costituzionale ed a quelle del diritto comunitario, siccome poste da fonti di livello superiore a quella della legge ordinaria che il giudizio equitativo prevede, sicché la sentenza 3 equitativa del giudice di pace può essere impugnata con ricorso per cassazione per error in iudicando, ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., soltanto per far valere il superamento di questo limite, essendo al di fuori di siffatta ipotesi l'ammissibilità del ricorso per viola- zione di legge concettualmente preclusa dalla non con- figurabilità - a proposito del giudizio equitativo della violazione di una regola (posta dalla legge) che " presuppone un giudizio secondo diritto;
che è dunque inammissibile il secondo motivo, col quale è dedotta violazione di legge sostanziale ordina- ria, costituendo un evidente errore il riferimento del ricorrente all'art. 360, comma 2, anziché al comma 1, n. 3, c.p.c.; che col primo motivo, al di là della formale denun- cia di vizio della motivazione, il ricorrente censura in realtà l'apprezzamento del fatto compiuto dal giudi- ce del merito, non reiterabile in sede di legittimità, dove è esclusivamente consentito il controllo dell'iter logico mediante il quale il giudice è pervenuto alla propria decisione, censurabile solo se il ragionamento si rilevi incompleto, incoerente o illogico e non anche quando come nella specie- il giudice abbia, con moti- semplicemente attribuito vazione del tutto congrua, agli elementi vagliati un valore ed un significato dif- formi dalle aspettative e dalle deduzioni della parte (cfr., ex plurimis, Cass., 6.11.1999 n. 12366 e 6.10.1998, n. 9898); che, inoltre, nelle sentenze emesse dal giudice di pace secondo equità il vizio di motivazione rileva solo in quanto si risolva nella mancanza о in una radicale contraddittorietà della motivazione in ordine al crite- rio equitativo adottato;
che tanto va, nella specie, radicalmente escluso, avendo il giudice di pace dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto che l'incidente fosse ascrivibile a colpa esclusiva del conducente del ciclomotore;
che il ricorso è, dunque, manifestamente infondato e che al rigetto consegue la condanna del ricorrente alle spese sostenute dalla resistente società; visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese, che liquida in € 15,0 ' oltre ad € 450,00 per onorari. Roma, 18 marzo 2002 Il presidente L'estensore DIRETTORE DI CANCELL Umberto Cice Depositata in Cancelleria IL oggl 09 AGO. 2002 ILDIRETTORE DI CANCELLERIA 5 Memberto