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Sentenza 30 gennaio 2023
Sentenza 30 gennaio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 30/01/2023, n. 3703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3703 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da AR RI UI, nata a [...] il [...], avverso l'ordinanza del 10-03-2022 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico R. Seccia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'Avvocato dello Stato Fabio Tortora, con cui, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo, con ogni conseguente statuizione circa spese, diritti e onorari. letta la memoria trasmessa dall'avvocato Carmine Monaco, difensore di fiducia della ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3703 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 09/11/2022 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 maggio 2020, la Corte di appello di Napoli accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di RI UI AR, con riferimento alla detenzione in carcere patita dal 6 marzo al 23 dicembre 2010, nell'ambito di un procedimento penale per i delitti di detenzione di armi clandestine e ricettazione, reati dai quali la AR, dopo la revoca della misura da parte del Tribunale del Riesame a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, veniva assolta per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Benevento, con sentenza del 28 aprile 2011, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 28 maggio 2013. Alla AR veniva pertanto riconosciuto un indennizzo per l'importo di 28.000 euro. 2. In accoglimento del ricorso proposto dalla AR, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26351 del 25 marzo 2021, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, censurando in particolare l'equiparazione automatica del silenzio serbato dalla richiedente nell'interrogatorio di garanzia a elemento di colpa lieve, rilevante ai fini della riduzione dell'indennizzo. 3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 10 marzo 2022, liquidava in favore della richiedente la somma di 67.916,16 euro. 4. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello partenopea, la AR, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, è stata dedotta la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., osservandosi che la sentenza rescindente aveva accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della colpa lieve, ritenendo assorbiti tutti gli altri, per cui tali questioni potevano essere riproposte al giudice del rinvio. In particolare, disponendo la liquidazione in applicazione del solo criterio aritmetico, la Corte di appello avrebbe omesso di decidere sulle ulteriori voci di danno, di cui era stata chiesta la liquidazione anche nel nuovo giudizio. Non si è tenuto conto, in particolare, che l'arresto della AR ha fortemente •minato la serenità della donna e dei suoi figli ER e NO, con grave nocumento del loro stato di salute psichica, connotato da marcata sofferenza emotiva;
inoltre, la richiedente viveva all'epoca con i suoceri NO Morante e RI MI, entrambi di età avanzata, dei quali la AR si occupava. Con il secondo motivo, infine, la difesa lamenta la violazione dell'art. 204 comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che il governo delle spese è regolato non dalla predetta norma, richiamata dalla Corte di appello, ma dall'art. 92 cod. proc. civ., avendo l'ordinanza impugnata omesso ogni motivazione sulla compensazione delle spese, pur doverosa in presenza di soccombenza reciproca, stante la non sufficienza del mero richiamo a tale evenienza processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, con la sentenza rescindente, la Quarta Sezione di questa Corte, nell'annullare il primo provvedimento della Corte di appello, ha censurato, in accoglimento del primo motivo del ricorso della AR, il riconoscimento della colpa lieve in capo alla richiedente come elemento volto a giustificare la riduzione dell'indennizzo. Ora, l'accoglimento del motivo sull'illegittima configurabilità della colpa lieve è stato ritenuto assorbente rispetto alle ulteriori doglianze che erano state sollevate nel ricorso e che riguardavano il mancato riconoscimento di ulteriori voci di danno che erano state indicate nell'originaria istanza di riparazione, come ad esempio quelle insite nel cd. strepitus fori ricollegabile alla diffusione della notizia della vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista la ricorrente. Ora, il giudice del rinvio, nel prendere correttamente atto del decisum della sentenza rescindente, ha escluso la colpa lieve della AR ai fini della determinazione dell'importo dell'indennizzo, ma ha omesso di valutare le ulteriori voci di danno invocate nella domanda di riparazione, non considerando che l'accoglimento del primo motivo di ricorso aveva assorbito le residue censure sulle ulteriori voci richieste, che dunque non potevano considerarsi superate. Di qui la necessità di colmare in sede di rinvio la relativa lacuna motivazionale. 2. Anche il secondo motivo è fondato. E invero, nel provvedere alla regolamentazione delle spese del procedimento, come demandato peraltro dalla sentenza rescindente, la Corte di appello ne ha disposto la compensazione in ragione della soccombenza reciproca, "dal momento che l'istanza non è stata accolta nella parte in cui prospettava voci di aumento rispetto al criterio aritmetico pervenendo su tale base a richiedere la liquidazione dell'importo massimo di legge pari a 516 mila euro". Orbene, tale impostazione non può essere ritenuta legittima, dovendosi richiamare in proposito il principio elaborato dalla giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. Sez. 6 - 2, n. 16326 del 30/07/2020, Rv. 658746), da ritenersi suscettibile di applicazione anche nel presente giudizio, secondo cui, nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla legge n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, legittimante la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, 3 non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma sollecita semplicemente l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. Di qui l'incongruenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla statuizione sulla compensazione delle spese di giudizio. 3. In definitiva, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, da compiere alla luce dei criteri interpretativi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 09/11/2022
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott. Domenico R. Seccia, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
letta la memoria dell'Avvocatura generale dello Stato, in persona dell'Avvocato dello Stato Fabio Tortora, con cui, per conto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, è stato chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso o comunque di rigettarlo, con ogni conseguente statuizione circa spese, diritti e onorari. letta la memoria trasmessa dall'avvocato Carmine Monaco, difensore di fiducia della ricorrente, che ha insistito nell'accoglimento del ricorso. Penale Sent. Sez. 3 Num. 3703 Anno 2023 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: ZUNICA FABIO Data Udienza: 09/11/2022 4 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza del 22 maggio 2020, la Corte di appello di Napoli accoglieva l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di RI UI AR, con riferimento alla detenzione in carcere patita dal 6 marzo al 23 dicembre 2010, nell'ambito di un procedimento penale per i delitti di detenzione di armi clandestine e ricettazione, reati dai quali la AR, dopo la revoca della misura da parte del Tribunale del Riesame a seguito di annullamento da parte della Corte di cassazione, veniva assolta per non aver commesso il fatto dal Tribunale di Benevento, con sentenza del 28 aprile 2011, confermata dalla Corte di appello di Napoli il 28 maggio 2013. Alla AR veniva pertanto riconosciuto un indennizzo per l'importo di 28.000 euro. 2. In accoglimento del ricorso proposto dalla AR, la Quarta Sezione della Corte di Cassazione, con sentenza n. 26351 del 25 marzo 2021, annullava con rinvio l'ordinanza impugnata, censurando in particolare l'equiparazione automatica del silenzio serbato dalla richiedente nell'interrogatorio di garanzia a elemento di colpa lieve, rilevante ai fini della riduzione dell'indennizzo. 3. In sede di rinvio, la Corte di appello di Napoli, con ordinanza del 10 marzo 2022, liquidava in favore della richiedente la somma di 67.916,16 euro. 4. Avverso la seconda ordinanza della Corte di appello partenopea, la AR, tramite il suo difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi. Con il primo, è stata dedotta la violazione dell'art. 627 cod. proc. pen., osservandosi che la sentenza rescindente aveva accolto il primo motivo di ricorso, relativo alla sussistenza della colpa lieve, ritenendo assorbiti tutti gli altri, per cui tali questioni potevano essere riproposte al giudice del rinvio. In particolare, disponendo la liquidazione in applicazione del solo criterio aritmetico, la Corte di appello avrebbe omesso di decidere sulle ulteriori voci di danno, di cui era stata chiesta la liquidazione anche nel nuovo giudizio. Non si è tenuto conto, in particolare, che l'arresto della AR ha fortemente •minato la serenità della donna e dei suoi figli ER e NO, con grave nocumento del loro stato di salute psichica, connotato da marcata sofferenza emotiva;
inoltre, la richiedente viveva all'epoca con i suoceri NO Morante e RI MI, entrambi di età avanzata, dei quali la AR si occupava. Con il secondo motivo, infine, la difesa lamenta la violazione dell'art. 204 comma 2 del d.P.R. n. 115 del 2002, osservando che il governo delle spese è regolato non dalla predetta norma, richiamata dalla Corte di appello, ma dall'art. 92 cod. proc. civ., avendo l'ordinanza impugnata omesso ogni motivazione sulla compensazione delle spese, pur doverosa in presenza di soccombenza reciproca, stante la non sufficienza del mero richiamo a tale evenienza processuale. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è fondato. 1. Iniziando dal primo motivo, occorre premettere che, con la sentenza rescindente, la Quarta Sezione di questa Corte, nell'annullare il primo provvedimento della Corte di appello, ha censurato, in accoglimento del primo motivo del ricorso della AR, il riconoscimento della colpa lieve in capo alla richiedente come elemento volto a giustificare la riduzione dell'indennizzo. Ora, l'accoglimento del motivo sull'illegittima configurabilità della colpa lieve è stato ritenuto assorbente rispetto alle ulteriori doglianze che erano state sollevate nel ricorso e che riguardavano il mancato riconoscimento di ulteriori voci di danno che erano state indicate nell'originaria istanza di riparazione, come ad esempio quelle insite nel cd. strepitus fori ricollegabile alla diffusione della notizia della vicenda giudiziaria che ha visto come protagonista la ricorrente. Ora, il giudice del rinvio, nel prendere correttamente atto del decisum della sentenza rescindente, ha escluso la colpa lieve della AR ai fini della determinazione dell'importo dell'indennizzo, ma ha omesso di valutare le ulteriori voci di danno invocate nella domanda di riparazione, non considerando che l'accoglimento del primo motivo di ricorso aveva assorbito le residue censure sulle ulteriori voci richieste, che dunque non potevano considerarsi superate. Di qui la necessità di colmare in sede di rinvio la relativa lacuna motivazionale. 2. Anche il secondo motivo è fondato. E invero, nel provvedere alla regolamentazione delle spese del procedimento, come demandato peraltro dalla sentenza rescindente, la Corte di appello ne ha disposto la compensazione in ragione della soccombenza reciproca, "dal momento che l'istanza non è stata accolta nella parte in cui prospettava voci di aumento rispetto al criterio aritmetico pervenendo su tale base a richiedere la liquidazione dell'importo massimo di legge pari a 516 mila euro". Orbene, tale impostazione non può essere ritenuta legittima, dovendosi richiamare in proposito il principio elaborato dalla giurisprudenza civile di questa Corte (cfr. Sez. 6 - 2, n. 16326 del 30/07/2020, Rv. 658746), da ritenersi suscettibile di applicazione anche nel presente giudizio, secondo cui, nel procedimento di equa riparazione disciplinato dalla legge n. 89 del 2001, la liquidazione dell'indennizzo in misura inferiore a quella richiesta dalla parte non integra un'ipotesi di accoglimento parziale della domanda, legittimante la compensazione delle spese ex art. 92, comma 2, cod. proc. civ., poiché, in assenza di strumenti di predeterminazione anticipata del danno e del suo ammontare, spetta al giudice individuare in maniera autonoma l'indennizzo dovuto, secondo criteri che sfuggono alla previsione della parte, la quale, nel precisare l'ammontare della somma richiesta a titolo di danno non patrimoniale, 3 non completa il "petitum" della domanda sotto il profilo quantitativo, ma sollecita semplicemente l'esercizio di un potere ufficioso di liquidazione. Di qui l'incongruenza della motivazione dell'ordinanza impugnata in ordine alla statuizione sulla compensazione delle spese di giudizio. 3. In definitiva, in accoglimento di entrambi i motivi di ricorso e in sintonia con le conclusioni del Procuratore generale, si impone l'annullamento dell'ordinanza impugnata, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli per nuovo giudizio, da compiere alla luce dei criteri interpretativi esposti.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Napoli. Così deciso il 09/11/2022