CASS
Sentenza 5 giugno 2023
Sentenza 5 giugno 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 05/06/2023, n. 24025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24025 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2023 |
Testo completo
SENTENZA sui ricorsi proposti da: BA NT (DECEDUTO) nato a [...] il [...] NO SE (EREDE) nato a [...] il [...] BA NA (EREDE) nato a [...] il [...] BA AR UR (EREDE) nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 05/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO udita la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO;
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 24025 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di BA NT in relazione alla privazione della libertà personale subita per la durata di un mese e 18 giorni in regime di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a seguito della diversa qualificazione giuridica della fattispecie di reato originariamente ipotizzata a suo carico (art.416 ter cod. pen.) e in ogni caso per la maggiore durata della restrizione cautelare complessivamente subita rispetto alla pena detentiva infine irrogata dalla Corte di appello sulla base della riqualificazione del fatto come violazione dell'art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n.361 operata dalla Corte di Cassazione con sentenza di annullamento con rinvio del 12 maggio 2016. 2. NT BA ricorre per cassazione censurando l'ordinanza per vizio di motivazione e violazione di legge. Contesta l'asserzione contenuta nell'ordinanza secondo la quale il ricorrente avrebbe assunto un comportamento gravemente colposo, avendo egli sempre negato di aver dato somme di denaro e non avendo tenuto alcun comportamento ambiguo, tanto che la stessa Procura della Repubblica, nel richiedere l'applicazione della misura cautelare, aveva ipotizzato correttamente il reato di cui all'art. 96 d.P.R. n.361/1957. Ritiene sussistente la violazione di legge in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 416 ter cod. pen. sebbene anche all'epoca in cui è stata emessa l'ordinanza genetica della misura cautelare nessun orientamento giurisprudenziale o testo normativo consentisse di poter ritenere integrato tale reato in assenza di materiale erogazione della somma di denaro. Mancando l'effettivo versamento del denaro, l'art. 416 ter cod. pen. non avrebbe potuto essere in alcun modo configurato neppure nella fase cautelare. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 5. La difesa del ricorrente ha depositato certificato di morte di BA NT nonché comparsa di costituzione di IN IU, BA NN, BA RI RA, quali eredi del ricorrente, concludendo per l'accoglimento del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, la misura custodiale ha tratto origine da intercettazioni ambientali nelle quali il BA prometteva la dazione di euro 20.000 in favore di AT EP, esponente apicale della ‘ndrangheta piemontese, affinché lo stesso si attivasse per convogliare voti e consenso nei confronti di un esponente politico candidatosi alle elezioni regionali. 2.1. Tale comportamento è stato considerato gravemente colposo e idoneo a indurre in errore l'autorità procedente. Il giudice della riparazione ha ritenuto che, nel caso concreto, dovesse essere valutata la condotta ostativa nonostante la derubricazione del fatto in una fattispecie connotata da minore gravità sull'assunto, corretto in diritto, che, anche se il fatto fosse stato ab origine correttamente qualificato, la contestata aggravante di cui all'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152 avrebbe comunque garantito la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, conseguendone la mancanza in radice dei presupposti per la riparazione a fronte dell'intervenuta condanna, sino a concorrenza della pena irrogata. 2.2. Nel caso concreto, si legge nell'ordinanza, gli elementi indiziari posti a base della cautela non sono stati dichiarati inutilizzabili né esclusi o neutralizzati nella loro valenza ma semplicemente ritenuti non sufficienti alla formulazione di un giudizio di penale responsabilità rispetto alla fattispecie di cui all'art. 416 ter cod. pen. 2.3. Risulta dirimente, e renderebbe per ciò solo legittima l'ordinanza di rigetto, il rilievo per cui la diversa qualificazione giuridica riconosciuta dal giudice della cognizione non avrebbe comunque comportato il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura. L'applicazione della misura era, dunque, originariamente legittima e mancava il titolo del diritto alla riparazione, che sarebbe sorto esclusivamente se, in seguito alla diversa qualificazione, la misura cautelare fosse stata illegittimamente applicata, come si ricava dalla previsione contenuta nell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. 3. In merito al secondo profilo di censura, il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, non si tratterebbe di una qualificazione giuridica plausibile ma, piuttosto, di un vero e proprio errore di diritto nel quale sarebbe incorso il giudice della cautela, non sussistendo alcun orientamento giurisprudenziale che 3 legittimasse la qualificazione del fatto ai sensi dell'art.416 ter cod. pen. senza materiale erogazione del denaro. 3.1. Occorre, in proposito, ricordare che, a decorrere dal 18 aprile 2014, con legge 17 aprile 2014, n.62 l'art.416 ter cod. pen., che disciplina il reato di scambio elettorale politico-mafioso, è stato modificato come segue «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni». La nuova formulazione della norma ha indotto alcuni commentatori e la stessa giurisprudenza di legittimità a ritenere che i fatti commessi nel vigore della disciplina previgente non integrassero il reato di cui all'art.416 ter cod. pen., ma la diversa ipotesi di corruzione elettorale disciplinata dall'art. 96 d.P.R. n.361/1957, qualora l'accordo si fosse concluso senza la materiale erogazione di somme di denaro o altre utilità economicamente valutabili. 3.2. Tuttavia, a smentita di quanto sostenuto nel ricorso, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento maggioritario, aveva in precedenza affermato l'opposto criterio ermeneutico, ritenendo che anche nel vigore dell'art.416 ter cod. pen. nella formulazione antecedente il 18 aprile 2014 il reato si consumasse anche nel caso in cui l'accordo fosse stato siglato con la mera promessa del denaro. 3.3. Tale criterio è stato, peraltro, seguito dalla Corte di Cassazione anche nel giudizio cautelare concernente NT BA, posto che con sentenza Sez. 1, n. 32820 del 02/03/2012, Rv. 253740 - 01 i giudici di legittimità hanno rigettato, con la seguente motivazione, il ricorso che l'indagato aveva proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame confermativa del provvedimento genetico della misura: «Se è pur vero, infatti, che nell'ambito di una formulazione della norma incriminatrice ritenuta da autorevoli commentatori <largamente insufficiente se non addirittura velleitaria>, non sono mancate interpretazioni della stessa, specie nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito, nel senso di ritenere che il momento di consumazione del reato va individuato nella materiale erogazione di denaro, nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità, è ormai prevalente l'opposta opinione, che questo Collegio ritiene senz'altro di condividere, secondo cui <il reato di scambio elettorale politico-mafioso (previsto dall'art. 416 ter cod. pen.) si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, sua disponibilità a venire patti con consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto cambio dell'appoggio> (in tal senso, Sez. 5, n. 4293 del 13/11/2002 - dep. 2003, Gorgone 4 FP, Rv. 224274). Come evidenziato da autorevole dottrina penalistica il delitto si consuma con lo scambio di promesse, con l'impegno reciproco delle due controparti. L'introduzione della nuova fattispecie, in altri termini, ha avuto l'effetto di anticipare la tutela penale della libertà di voto e dell'ordine pubblico, dal momento che il reato si consuma con la semplice stipula del patto di scambio (promessa di voti contro l'erogazione di denaro), senza necessità che l'accordo trovi poi realmente esecuzione, ritenendo in tal senso qualche commentatore che la fattispecie di cui trattasi sia un reato di pericolo e che la materiale erogazione della somma sia un elemento che sancisce l'avvenuta consumazione del reato ovvero un dato di rilevanza solo probatoria, rispetto all'avvenuta definizione del patto». 3.4. Ulteriore conferma di quanto sopra si evince proprio dalla pronuncia citata nel ricorso (Sez.1, n.44667 del 12/05/2016, Camarda, in motivazione) nella quale, a pag.258, con riferimento alla posizione di NT BA, la Corte ha sposato l'opzione ermeneutica opposta a quella del giudice della cautela e ha riqualificando il fatto ai sensi dell'art.96 d.P.R. n.361/1957, definendo «incolmabile» la distanza maturata fino a quel momento tra i due opposti orientamenti, il primo volto ad accreditare la tesi della sufficienza di uno scambio di promesse, il secondo volto invece rigorosamente a esigere la concreta erogazione del denaro. 3.5. Se ne deve trarre la conclusione che, al momento dell'adozione della misura, il fatto sia stato qualificato sulla base di criteri ermeneutici sostenuti da pronunce della Corte di Cassazione, dovendosi pertanto ritenere infondata anche tale censura. 4. A ciò si aggiunga che la legge prevede espressamente, all'art.314, comma 5, cod. proc. pen., che in caso di assoluzione per intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, alla quale è stata ritenuta equiparabile la dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sez. 4, n. 15237 del 14/02/2018, Cassotta, Rv. 272474 - 01), il diritto alla riparazione è escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima. Tale disposizione deve ritenersi espressiva della ratio secondo la quale l'assoluzione determinata da mutamenti sopravvenuti nella disciplina penale, e a maggior ragione dall'evoluzione della giurisprudenza nell'interpretazione della norma incriminatrice, inerenti al fatto che ha dato origine alla misura cautelare non giustificano il riconoscimento del diritto alla riparazione in quanto si tratta di fatti estranei alla situazione giuridica e fattuale quale si presentava al giudice della cautela allorchè ha emesso il provvedimento. 5 A tale regola generale non fanno eccezione le ipotesi previste dall'art.314, commi 2 e 3, cod. proc. pen. che, a ben vedere, sono confermative del principio secondo il quale il diritto alla riparazione deve essere accertato con valutazione ex ante sulla base degli elementi a disposizione del giudice della cautela (Corte Cost. n.219 del 20 giugno 2008, in motivazione). 5. Nel rispetto del principio per cui la fase di legittimità è giudizio a critica vincolata, il ricorso deve essere rigettato;
al rigetto segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna degli eredi del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ritiene, conformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame;
vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, quali eredi di BA NT, al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Presidente
letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso Penale Sent. Sez. 4 Num. 24025 Anno 2023 Presidente: PICCIALLI PATRIZIA Relatore: SERRAO EUGENIA Data Udienza: 24/05/2023 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato la domanda di riparazione per ingiusta detenzione proposta nell'interesse di BA NT in relazione alla privazione della libertà personale subita per la durata di un mese e 18 giorni in regime di custodia cautelare in carcere e agli arresti domiciliari a seguito della diversa qualificazione giuridica della fattispecie di reato originariamente ipotizzata a suo carico (art.416 ter cod. pen.) e in ogni caso per la maggiore durata della restrizione cautelare complessivamente subita rispetto alla pena detentiva infine irrogata dalla Corte di appello sulla base della riqualificazione del fatto come violazione dell'art. 96 d.P.R. 30 marzo 1957, n.361 operata dalla Corte di Cassazione con sentenza di annullamento con rinvio del 12 maggio 2016. 2. NT BA ricorre per cassazione censurando l'ordinanza per vizio di motivazione e violazione di legge. Contesta l'asserzione contenuta nell'ordinanza secondo la quale il ricorrente avrebbe assunto un comportamento gravemente colposo, avendo egli sempre negato di aver dato somme di denaro e non avendo tenuto alcun comportamento ambiguo, tanto che la stessa Procura della Repubblica, nel richiedere l'applicazione della misura cautelare, aveva ipotizzato correttamente il reato di cui all'art. 96 d.P.R. n.361/1957. Ritiene sussistente la violazione di legge in quanto il Giudice per le indagini preliminari ha qualificato il fatto ai sensi dell'art. 416 ter cod. pen. sebbene anche all'epoca in cui è stata emessa l'ordinanza genetica della misura cautelare nessun orientamento giurisprudenziale o testo normativo consentisse di poter ritenere integrato tale reato in assenza di materiale erogazione della somma di denaro. Mancando l'effettivo versamento del denaro, l'art. 416 ter cod. pen. non avrebbe potuto essere in alcun modo configurato neppure nella fase cautelare. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha depositato memoria, concludendo per il rigetto del ricorso. 5. La difesa del ricorrente ha depositato certificato di morte di BA NT nonché comparsa di costituzione di IN IU, BA NN, BA RI RA, quali eredi del ricorrente, concludendo per l'accoglimento del ricorso. 2 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato. 2. Come correttamente evidenziato nell'ordinanza impugnata, la misura custodiale ha tratto origine da intercettazioni ambientali nelle quali il BA prometteva la dazione di euro 20.000 in favore di AT EP, esponente apicale della ‘ndrangheta piemontese, affinché lo stesso si attivasse per convogliare voti e consenso nei confronti di un esponente politico candidatosi alle elezioni regionali. 2.1. Tale comportamento è stato considerato gravemente colposo e idoneo a indurre in errore l'autorità procedente. Il giudice della riparazione ha ritenuto che, nel caso concreto, dovesse essere valutata la condotta ostativa nonostante la derubricazione del fatto in una fattispecie connotata da minore gravità sull'assunto, corretto in diritto, che, anche se il fatto fosse stato ab origine correttamente qualificato, la contestata aggravante di cui all'art.7 d.l. 13 maggio 1991, n.152 avrebbe comunque garantito la sussistenza delle condizioni di applicabilità della misura, conseguendone la mancanza in radice dei presupposti per la riparazione a fronte dell'intervenuta condanna, sino a concorrenza della pena irrogata. 2.2. Nel caso concreto, si legge nell'ordinanza, gli elementi indiziari posti a base della cautela non sono stati dichiarati inutilizzabili né esclusi o neutralizzati nella loro valenza ma semplicemente ritenuti non sufficienti alla formulazione di un giudizio di penale responsabilità rispetto alla fattispecie di cui all'art. 416 ter cod. pen. 2.3. Risulta dirimente, e renderebbe per ciò solo legittima l'ordinanza di rigetto, il rilievo per cui la diversa qualificazione giuridica riconosciuta dal giudice della cognizione non avrebbe comunque comportato il venir meno delle condizioni di applicabilità della misura. L'applicazione della misura era, dunque, originariamente legittima e mancava il titolo del diritto alla riparazione, che sarebbe sorto esclusivamente se, in seguito alla diversa qualificazione, la misura cautelare fosse stata illegittimamente applicata, come si ricava dalla previsione contenuta nell'art. 314, comma 2, cod. proc. pen. 3. In merito al secondo profilo di censura, il ricorrente sostiene che, nel caso di specie, non si tratterebbe di una qualificazione giuridica plausibile ma, piuttosto, di un vero e proprio errore di diritto nel quale sarebbe incorso il giudice della cautela, non sussistendo alcun orientamento giurisprudenziale che 3 legittimasse la qualificazione del fatto ai sensi dell'art.416 ter cod. pen. senza materiale erogazione del denaro. 3.1. Occorre, in proposito, ricordare che, a decorrere dal 18 aprile 2014, con legge 17 aprile 2014, n.62 l'art.416 ter cod. pen., che disciplina il reato di scambio elettorale politico-mafioso, è stato modificato come segue «Chiunque accetta la promessa di procurare voti mediante le modalita' di cui al terzo comma dell'articolo 416 bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di altra utilita' e' punito con la reclusione da quattro a dieci anni». La nuova formulazione della norma ha indotto alcuni commentatori e la stessa giurisprudenza di legittimità a ritenere che i fatti commessi nel vigore della disciplina previgente non integrassero il reato di cui all'art.416 ter cod. pen., ma la diversa ipotesi di corruzione elettorale disciplinata dall'art. 96 d.P.R. n.361/1957, qualora l'accordo si fosse concluso senza la materiale erogazione di somme di denaro o altre utilità economicamente valutabili. 3.2. Tuttavia, a smentita di quanto sostenuto nel ricorso, la giurisprudenza di legittimità, con orientamento maggioritario, aveva in precedenza affermato l'opposto criterio ermeneutico, ritenendo che anche nel vigore dell'art.416 ter cod. pen. nella formulazione antecedente il 18 aprile 2014 il reato si consumasse anche nel caso in cui l'accordo fosse stato siglato con la mera promessa del denaro. 3.3. Tale criterio è stato, peraltro, seguito dalla Corte di Cassazione anche nel giudizio cautelare concernente NT BA, posto che con sentenza Sez. 1, n. 32820 del 02/03/2012, Rv. 253740 - 01 i giudici di legittimità hanno rigettato, con la seguente motivazione, il ricorso che l'indagato aveva proposto avverso l'ordinanza del Tribunale del Riesame confermativa del provvedimento genetico della misura: «Se è pur vero, infatti, che nell'ambito di una formulazione della norma incriminatrice ritenuta da autorevoli commentatori <largamente insufficiente se non addirittura velleitaria>, non sono mancate interpretazioni della stessa, specie nelle prime pronunce della giurisprudenza di merito, nel senso di ritenere che il momento di consumazione del reato va individuato nella materiale erogazione di denaro, nella dottrina e nella giurisprudenza di legittimità, è ormai prevalente l'opposta opinione, che questo Collegio ritiene senz'altro di condividere, secondo cui <il reato di scambio elettorale politico-mafioso (previsto dall'art. 416 ter cod. pen.) si perfeziona nel momento della formulazione delle reciproche promesse, indipendentemente dalla loro realizzazione, essendo rilevante, per quanto riguarda la condotta dell'uomo politico, sua disponibilità a venire patti con consorteria mafiosa, in vista del futuro e concreto adempimento dell'impegno assunto cambio dell'appoggio> (in tal senso, Sez. 5, n. 4293 del 13/11/2002 - dep. 2003, Gorgone 4 FP, Rv. 224274). Come evidenziato da autorevole dottrina penalistica il delitto si consuma con lo scambio di promesse, con l'impegno reciproco delle due controparti. L'introduzione della nuova fattispecie, in altri termini, ha avuto l'effetto di anticipare la tutela penale della libertà di voto e dell'ordine pubblico, dal momento che il reato si consuma con la semplice stipula del patto di scambio (promessa di voti contro l'erogazione di denaro), senza necessità che l'accordo trovi poi realmente esecuzione, ritenendo in tal senso qualche commentatore che la fattispecie di cui trattasi sia un reato di pericolo e che la materiale erogazione della somma sia un elemento che sancisce l'avvenuta consumazione del reato ovvero un dato di rilevanza solo probatoria, rispetto all'avvenuta definizione del patto». 3.4. Ulteriore conferma di quanto sopra si evince proprio dalla pronuncia citata nel ricorso (Sez.1, n.44667 del 12/05/2016, Camarda, in motivazione) nella quale, a pag.258, con riferimento alla posizione di NT BA, la Corte ha sposato l'opzione ermeneutica opposta a quella del giudice della cautela e ha riqualificando il fatto ai sensi dell'art.96 d.P.R. n.361/1957, definendo «incolmabile» la distanza maturata fino a quel momento tra i due opposti orientamenti, il primo volto ad accreditare la tesi della sufficienza di uno scambio di promesse, il secondo volto invece rigorosamente a esigere la concreta erogazione del denaro. 3.5. Se ne deve trarre la conclusione che, al momento dell'adozione della misura, il fatto sia stato qualificato sulla base di criteri ermeneutici sostenuti da pronunce della Corte di Cassazione, dovendosi pertanto ritenere infondata anche tale censura. 4. A ciò si aggiunga che la legge prevede espressamente, all'art.314, comma 5, cod. proc. pen., che in caso di assoluzione per intervenuta abrogazione della norma incriminatrice, alla quale è stata ritenuta equiparabile la dichiarazione di illegittimità costituzionale (Sez. 4, n. 15237 del 14/02/2018, Cassotta, Rv. 272474 - 01), il diritto alla riparazione è escluso per quella parte di custodia cautelare sofferta prima della abrogazione medesima. Tale disposizione deve ritenersi espressiva della ratio secondo la quale l'assoluzione determinata da mutamenti sopravvenuti nella disciplina penale, e a maggior ragione dall'evoluzione della giurisprudenza nell'interpretazione della norma incriminatrice, inerenti al fatto che ha dato origine alla misura cautelare non giustificano il riconoscimento del diritto alla riparazione in quanto si tratta di fatti estranei alla situazione giuridica e fattuale quale si presentava al giudice della cautela allorchè ha emesso il provvedimento. 5 A tale regola generale non fanno eccezione le ipotesi previste dall'art.314, commi 2 e 3, cod. proc. pen. che, a ben vedere, sono confermative del principio secondo il quale il diritto alla riparazione deve essere accertato con valutazione ex ante sulla base degli elementi a disposizione del giudice della cautela (Corte Cost. n.219 del 20 giugno 2008, in motivazione). 5. Nel rispetto del principio per cui la fase di legittimità è giudizio a critica vincolata, il ricorso deve essere rigettato;
al rigetto segue, a norma dell'art.616 cod. proc. pen., la condanna degli eredi del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Il Collegio ritiene, conformemente al dictum di Sez. U, n. 877 del 14/7/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv, 283886 (vedasi in motivazione pagg. 22 e ss., con un principio affermato per la parte civile nel giudizio di legittimità, ma che, mutatis mutandis, trova applicazione anche in un caso come quello in esame;
vedasi anche Sez. U, n. 34559 dei 26/6/2002, De Benedictis, Rv. 222264) che, tenuto conto della genericità delle argomentazioni svolte nella depositata memoria, non debba conseguire anche la condanna alla rifusione delle spese nei confronti del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna le ricorrenti, quali eredi di BA NT, al pagamento delle spese processuali. Nulla sulle spese al Ministero resistente. Così deciso il 24 maggio 2023 Il Presidente