Sentenza 19 agosto 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'art. 1335 cod. civ., anche per le dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, che siano giunte all'indirizzo del destinatario, vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicché incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l'onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia. Ove, peraltro, l'involucro della raccomandata contenga plurime comunicazioni, e il destinatario ne riconosca solo una, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 cod. civ., che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto detta modalità di spedizione per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro le conteneva, atteso che, secondo l'"id quod plerumque accidit", ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/08/2003, n. 12135 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12135 |
| Data del deposito : | 19 agosto 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. MATTONE Sergio - Presidente -
Dott. CUOCO Pietro - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
Dott. ROSELLI Federico - Consigliere -
Dott. AMOROSO Giovanni - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NA CO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DI RONCIGLIONE 15, presso lo studio dell'avvocato GUGLIELMI, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO DIAZ, TERESA PES, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
EL DISTRIBUZIONE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PO 25/B, presso lo studio dell'avvocato GIOVANNI GENTILE, rappresentato e difeso dagli avvocati PIETRO SCOTTO, CATERINA PERICU, EGIDIO V CALCIATI, G, GIOVANNI GENTILE, giusta proc. notarile Dr. Paolo Tardiola di Cagliari dell'8/1/02 Rep. 2766;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 367/01 del Tribunale di SASSARI, depositata il 23/10/01 R.G.N. 3803/00;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 18/03/03 dal Consigliere Dott. Giovanni AMOROSO;
udito l'Avvocato GENTILE GIOVANNI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Giuseppe NAPOLETANO che ha concluso per l'accoglimento del terzo motivo del ricorso;
rigetto del primo e del secondo motivo;
assorbito il quarto.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso al RE-giudice del lavoro di Sassari AR AN chiedeva che fosse annullato il licenziamento disciplinare inflittogli per giustificato motivo soggettivo, dalla s.p.a. Enel con comunicazione del 27 luglio 1992. Il RE, rigettata l'eccezione di decadenza, sollevata dall'Enel, per decorrenza del termine di sessanta giorni dalla comunicazione del recesso, accoglieva la domanda, ritenendo che la sanzione del licenziamento fosse sproporzionata rispetto ai fatti contestati. La sentenza pretorile impugnata dall'Enel, era riformata dal Tribunale che, a fronte dei motivi d'impugnazione, osservava che il RE aveva ingiustificatamente rigettato l'eccezione di decadenza, essendo il AN onerato della dimostrazione della tempestività dell'impugnazione del recesso, non potendo essere addebitata all'Enel la dimostrazione della non corrispondenza del contenuto della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conservi la copia, posto che il AN aveva dimostrato l'invio di una sola lettera con quella data (28 agosto 1992), pervenuta all'Enel, contenente la richiesta di pretese economiche avanzate dal suo difensore, a fronte dell'affermazione di averne spedite due, ritenendo "strano" che, come emergeva dalla sua produzione, con altra lettera successiva (del 16 settembre) avesse immotivatamente inviato una seconda impugnativa di cui, tuttavia, non v'era traccia della spedizione.
Avverso la sentenza del Tribunale di Sassari il AN promuoveva ricorso per cassazione, che - nel contraddittorio con la parte intimata che resisteva con controricorso - veniva accolto da questa Corte con sentenza n. 7928 del 9 giugno 2000 che cassava la pronuncia impugnata per difetto di sottoscrizione. L'EL riassumeva il giudizio insistendo per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate nell'atto d'appello. Resisteva il AN chiedendo il rigetto dell'impugnazione.
Con sentenza del 18 aprile - 23 ottobre 2001 il tribunale di Sassari riteneva fondata l'eccezione di decadenza sollevata dall'EL e quindi intempestiva l'impugnazione del licenziamento;
pertanto, in riforma della sentenza pretorile, dichiarava legittimo il licenziamento intimato al AN.
Avverso questa pronuncia ricorre per cassazione il AN con quattro motivi di impugnazione.
Resiste con contro ricorso l'EL illustrato anche da successiva memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorso è articolato in quattro motivi.
Contro la sentenza del Tribunale di Sassari che, riformando quella di primo grado, ha accolto l'appello proposto dalla spa Enel per intervenuta decadenza dell'impugnazione del licenziamento comminatogli il 27 luglio 1992, il AN denuncia, come primo motivo di ricorso per cassazione, la violazione e falsa applicazione degli artt 112, in relazione agli artt. 434 e 414, cod.proc.civ., per non avere l'Enel, nel ricorso in appello, esposto i fatti e prospettato specifiche conclusioni sulla eccezione di decadenza dell'impugnativa di licenziamento, essendosi limitato, "in via principale ed esclusiva", a chiedere l'accertamento della legittimità del licenziamento.
Con il secondo motivo il AN denuncia la violazione dell'art. 132, quarto comma, c.p.c. per omessa motivazione della sentenza in riferimento al contenuto di merito del dispositivo dichiarativo della legittimità del licenziamento.
Si duole altresì, con il terzo mezzo, della violazione e falsa applicazione degli artt. 1335, 2697, 2728. cod.civ. e dell'art. 116, cod.proc.civ., essendo stato onerato dal Tribunale della prova rigorosa della ricezione, da parte dell'Enel, della dichiarazione d'impugnazione, benché avesse documentato che all'Enel era pervenuta una busta raccomandata, non contestata dall'Ente, che aveva, peraltro, negato l'inclusione dell'atto di impugnazione, affermando, senza però dame la prova, che vi era contenuta esclusivamente una pretesa economica, e, in questa situazione contesta il giudizio del Tribunale per aver reputato coerente l'osservazione dell'Enel secondo cui non poteva esserle addossata la dimostrazione di un fatto negativo, potendosene opportunamente invertire l'oggetto.
Con il quarto motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata per omessa motivazione in ordine ad una seconda impugnazione del medesimo licenziamento (quella del 16 settembre 1992) anch'essa parimenti tempestiva rispetto al termine decadenziale di sessanta giorni.
2. Va innanzi tutto respinta l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale sollevata dalla società resistente nel controricorso. La procura infatti risulta apposta a margine del ricorso ed il suo carattere di specialità - contestato dalla controricorrente - è coonestato dal testuale riferimento al ricorso avverso la sentenza del tribunale di Sassari n.361 del 18.4./23.10.2001.
3. Nel merito deve innanzi tutto esaminarsi il primo motivo di ricorso che è infondato. La deduzione del ricorrente secondo cui l'EL non avrebbe più coltivato in appello F eccezione di decadenza è smentita dalla stessa narrativa della sentenza impugnata dove si specifica che l'EL "proponeva appello (...) ribadendo, in particolare, l'eccezione di decadenza"; affermazione questa che non è direttamente criticata dalla difesa del ricorrente con l'allegazione di un'erronea lettura dell'atto d'appello da parte del tribunale.
D'altra parte nello stesso ricorso per cassazione si ammette che l'esposizione dei motivi di appello contenesse la denuncia del "vizio logico della sentenza sulla eccezione di decadenza" contestandosi in particolare il regime dell'onere probatorio (di cui si verrà ora a dire). Quindi ciò di cui in realtà il ricorrente si duole è (solo) che le conclusioni rassegnate dall'EL in appello - ma non anche l'atto d'appello nel suo complesso - avevano avuto ad oggetto esclusivamente la declaratoria di legittimità del licenziamento.
Quindi può dirsi da una parte che l'eccezione di decadenza, certamente proposta dall'EL in primo grado e disattesa dal pretore, era stata coltivata in secondo grado come motivo d'appello. D'altra parte può anche notarsi che le conclusioni rassegnate dall'EL in appello erano forse imprecise perché la società appellante era stata la parte resistente in primo grado e quindi le conclusioni non potevano che essere di mero rigetto della domanda del dipendente originario ricorrente ed appellato in secondo grado, mentre un petitum di merito della società che aveva resistito alla domanda senza proporre a sua volta alcuna domanda riconvenzionale (quale l'accertamento della legittimità del licenziamento) era improprio. Ma il giudice d'appello ha interpretato il contenuto dell'atto d'appello e ciò ha fatto ritenendo nella sostanza che la società appellante avesse chiesto la riforma della pronuncia di primo grado anche con riguardo al tema della decadenza che non aveva cessato di appartenere alla causa.
Deve peraltro in proposito riaffermarsi che l'interpretazione della domanda e l'apprezzamento della sua reale portata costituiscono operazione riservata al giudice di merito, il cui giudizio, risolvendosi in un tipico accertamento di fatto, è censurabile in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del controllo della motivazione che sorregge sul punto la decisione impugnata (Cass., sez. lav., 3 marzo 2001, n. 3094).
4. Anche il secondo motivo - connesso al primo appena esaminato - è infondato. La difesa del ricorrente rileva una improprietà testuale che emerge comparando il dispositivo con la motivazione della sentenza impugnata atteso che il tribunale, dopo aver ritenuto fondata l'eccezione di decadenza dell'EL e quindi inammissibile, perché intempestiva, l'impugnazione del licenziamento, in luogo di limitarsi a riformare la pronuncia di primo grado rigettando la domanda, ha sì pronunciato la riforma della sentenza pretorile, ma ha anche dichiarato "legittimo il licenziamento". Però questa formula, eccedente rispetto alla reale portata del thema decidendum, ha null'altro che la valenza del rigetto della domanda dell'originario ricorrente di impugnazione del licenziamento.
5. Parimenti infondato è il terzo motivo, che è subordinato al rigetto del primo (sicché va ora esaminato) e che - investendo il merito della suddetta eccezione di decadenza - pone una questione di diritto concernente l'esatta interpretazione dell'art. 1335 c.c. Deve in proposito ribadirsi che - ai fini dell'applicabilità dell'art. 1335 c.c. cit. - l'atto unilaterale deve considerarsi comunicato nel momento in cui giunge a conoscenza del destinatario e che, se la comunicazione è fatta con raccomandata, è onere della parte che ne contesta il contenuto fornire la prova che la raccomandata non conteneva alcun atto o conteneva un atto diverso (Cass., sez. 3^, 28 maggio 1991, n. 6024). Quindi è vero che è il destinatario della comunicazione dell'atto effettuata con plico raccomandato a dover provare che il plico era vuoto (evidentemente con presunzioni allegando, ad es., l'immediata contestazione di tale circostanza all'autore della comunicazione). In proposito questa Corte ha altresì affermato che, ai sensi dell'art. 1335 c.c, anche per le dichiarazioni unilaterali recettizie in genere, che siano giunte all'indirizzo del destinatario vige la presunzione di conoscenza da parte dello stesso, sicché incombe su di lui, ove neghi di averne avuto notizia, l'onere di provare di essersi trovato senza colpa nella impossibilità di prenderne cognizione e, quindi, anche di provare l'asserita non corrispondenza della dichiarazione ricevuta con quella di cui il mittente conserva in qualsiasi modo la copia (Cass. 5 giugno 1987, n. 4893). Ma questi principi vanno ulteriormente precisati in riferimento alla fattispecie in cui l'involucro della raccomandata contenga - come nel presente giudizio ha sempre sostenuto il ricorrente - plurime comunicazioni (nella specie - secondo l'assunto del ricorrente - gli atti offerti in comunicazione erano due: la rivendicazione di spettanze retributive e l'impugnativa del licenziamento). In tale fattispecie, ove il destinatario del plico ne riconosca una soltanto, è necessario, perché operi la presunzione di conoscenza posta dall'art. 1335 c.c. che l'autore della comunicazione, il quale abbia scelto questa modalità insolita di utilizzare un unico plico e la stessa spedizione raccomandata per inviare due comunicazioni, fornisca la prova che l'involucro contenesse (non già una sola, bensì) due o più comunicazioni (ad es. allegando - al fine dell'operatività delle presunzioni semplici - la connessione testuale di tali due, o più, atti ovvero il successivo comportamento delle parti), atteso che secondo l'id quod plerumque accidit ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione.
6. Il quarto motivo è inammissibile perché privo di autosufficienza. Il ricorrente si duole che il tribunale non abbia considerato una seconda impugnativa del licenziamento, quella del 16 settembre 1992, della quale effettivamente non c'è cenno nella sentenza impugnata;
ma il ricorrente omette di dedurre che tale circostanza era stata ritualmente fatta valere in appello e che quindi rientrava nel thema decidendum di quel grado;
sicché, in mancanza di tale allegazione, la censura si presenta come nuova in sede di legittimità e quindi per ciò solo inammissibile.
7. Il ricorso deve pertanto essere rigettato.
Sussistono giustificati motivi per compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
PER QUESTI MOTIVI
la Corte rigetta il ricorso e compensare tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 18 marzo 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2003