Sentenza 21 marzo 2003
Massime • 1
Ai fini del calcolo della pensione supplementare, prevista dall'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 a favore dei titolari di pensione a carico di trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti nel caso in cui i contributi accreditati presso quest'ultima assicurazione non siano sufficienti per una pensione autonoma, deve escludersi la rilevanza delle norme vigenti all'epoca dei versamenti dei contributi, dovendosi invece fare riferimento a quelle dell'epoca della maturazione del diritto. Pertanto, non è consentito riliquidare in forma retributiva pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha introdotto tale sistema di liquidazione in luogo di quello contributivo. L'applicazione della normativa vigente al tempo della maturazione del diritto non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, garantito dall'art. 3 Cost., posto che ogni intervento legislativo a tutela delle posizioni pensionistiche ha carattere graduale e progressivo nel tempo e che non sussiste alcun principio di necessaria retroattività nell'attribuzione di benefici previdenziali; ne' contrasta con il principio posto dall'art. 38 Cost. , atteso che per prestazioni pensionistiche adeguate alle esigenze di vita dei lavoratori aventi diritto ad esse devono intendersi prestazioni che non soltanto siano collegate alla retribuzione, senza peraltro costituirne necessariamente un prolungamento, ma che siano fondamentalmente idonee a realizzare le esigenze connesse al tenore di vita conseguito, secondo la valutazione discrezionale del legislatore, il quale, a tal fine, deve anche tenere conto della contribuzione e del reddito conseguito durante la vita lavorativa, delle effettive disponibilità finanziarie delle diverse gestioni, delle esigenze di un graduale sviluppo del sistema previdenziale e dell'interesse delle categorie meno protette e bisognevoli di adeguata tutela.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4194 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCIARELLI Guglielmo - Presidente -
Dott. D'ANGELO Bruno - Consigliere -
Dott. PICONE Pasquale - Consigliere -
Dott. CATALDI Grazia - Consigliere -
Dott. CURCURUTO Filippo - rel. Consigliere -
ha pronunziato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO NAZIONALE PER LA PREVIDENZA SOCIALE (Inps), in persona del presidente in carica, elettivamente domiciliato in Roma, Via della Frezza, n. 17, presso gli avv. Carlo De Angelis e Michele De Lullo, che lo difendono con procura speciale apposta in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
DA AN;
- intimata -
per la cassazione della sentenza del Tribunale di Catania n. 1453 in data 23 marzo 2000 (R.G. 3479/98);
sentiti, nella pubblica udienza del 9.1.2003: il Cons. Dott. Pasquale Picone che ha svolto la relazione della causa;
il Pubblico ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Maurizio Velardi che ha concluso per il rigetto del secondo motivo e per l'inammissibilità del primo motivo del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Catania ha rigettato l'appello dell'Inps e confermato la sentenza del Pretore della stessa sede, che aveva riconosciuto il diritto di AN UF alla liquidazione della pensione supplementare alla stregua dell'art. 5, comma 6, d.P.R. 27 aprile 1968. n. 488, con la rivalutazione di cui all'art. 3 della legge n. 297 del 1982.
Il Tribunale osservava che l'Inps, rimasto contumace nel giudizio di primo grado, aveva sollevato eccezioni nuove, ma, in ogni caso si trattava di eccezioni infondate, perché si dovevano liquidare in forma retributiva anche le pensioni supplementari aventi decorrenza anteriore alla legge n. 155 del 1981 e. conseguentemente, doveva trovare applicazione anche l'art. 3 della legge n. 297 del 1982. Per la cassazione della sentenza ricorre l'Inps formulando due motivi di censura.
Non si è costituita AN UF.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c., secondo comma c.p.c., per avere il Tribunale qualificato eccezioni nuove, come tali inammissibili in appello, mere argomentazioni giuridiche circa il fondamento della domanda proposta dalla UF.
Il motivo è inammissibile per difetto di interesse al suo esame in quanto concerne una parte superflua della motivazione, avendo il Tribunale preso in esame le argomentazioni dell'Inps, esponendo le ragioni di merito del rigetto dell'appello.
Con il secondo motivo di ricorso - denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 155 del 1981, dell'art. 5, comma sesto, del d.P.R. 488/1968 e allegata tabella C, dell'art. 3 L. 297/1982. in relazione all'art. 360. n. 3 e n. 5 c.p.c. - l'Inps
sostiene che la pensione poteva essere liquidata solo in forma contributiva, siccome la liquidazione in forma retributiva era stata introdotta solo con la legge n. 155 del 1981. e quindi per le pensioni aventi decorrenza successiva alla sua entrata in vigore. Il motivo è fondato.
La giurisprudenza della Corte ha già chiarito che l'art. 4 l. 12 agosto 1962, n. 1338. nell'introdurre il trattamento di pensione supplementare (riconosciuto al soggetto beneficiario di pensione a carico di un sistema previdenziale sostitutivo dell'assicurazione generale obbligatoria, soggetto il quale possa far valere presso quest'ultima contributi non sufficienti per una pensione autonoma), ne prevedeva la liquidazione in base ai contributi versati. L'art. 19 d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488. nel sostituire integralmente il predetto art.
4. ha provveduto ad aggiornarne i valori, senza alcuna modifica del sistema contributivo.
Nondimeno, con lo stesso d.P.R. - e precisamente con l'art.
5 - il legislatore si fece carico di riformare il sistema delle assicurazioni obbligatorie, introducendo, con i commi 1 e 2, il sistema retribuivo per le pensioni ordinarie e, con i commi 3, 4 e 5, stabilendo i criteri di calcolo;
con il comma 7, poi, nel caso non fosse stato possibile determinare la retribuzione, sulla quale calcolare la pensione secondo i nuovi criteri di calcolo, la stessa avrebbe dovuto essere computata in base ai contributi versati, onde, per stabilirne il valore retributivo, doveva farsi riferimento al prontuario di cui alla tabella C) allegata al decreto stesso. Pertanto, con il d.P.R. 488/1968 si è provveduto a migliorare la generalità delle pensioni ordinarie, con il passaggio dal sistema contributivo a quello retributivo. se del caso utilizzando la già richiamata tabella C). ma non si è toccato il sistema contributivo quanto alle pensioni supplementari, per le quali venne soltanto prevista la rivalutazione dei contributi versati, con l'introduzione di un coefficiente moltiplicatore (18,72 volte l'importo dei contributi versati ed accreditati nel periodo al quale si riferisce il supplemento).
Con la legge 23 aprile 1981, n. 155, invece, venne eliminato il sistema contributivo per le pensioni supplementari (art. 7, comma 1) e si stabilì che anche a queste dovesse applicarsi il criterio contabile delle pensioni autonome a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e che, a tal fine, la misura del supplemento veniva determinata prendendo in considerazione "le retribuzioni ed i periodi ad esso relativi" (comma 3).
È evidente, allora, che solo per effetto della legge 155/1981 si è reso possibile applicare l'art. 5 d.P.R. 488/1968 e, con esso, la tabella C), a sua volta sostituita dalla tabella E) allegata al d.l. 29 luglio 1981. n. 402. convertito con la l. 26 settembre 1981, n. 537, con una equiparazione del metodo di calcolo delle pensioni supplementari a quello delle altre poste a carico dell'a.g.o. (Cass. 20 febbraio 1995, n. 1825; 25 ottobre 1995, n. 11082; 13 novembre
1995, n. 11769; 18 dicembre 1995, n. 12912; 18 gennaio 1996, n. 379;
27 febbraio 1997, n. 1779; 19 gennaio 1998, n. 438; 30 ottobre 2001, n. 13532).
Pertanto, deve farsi applicazione del principio secondo il quale la pensione deve essere liquidata sulla base della normativa in atto al momento di decorrenza del diritto alla prestazione e. cioè, del perfezionamento della fattispecie costitutiva. Infatti, tale principio deve certamente ritenersi non derogato ma confermato dall'art. 7 della legge n. 155 del 1981, che si riferisce espressamente, con il primo comma, alle "pensioni supplementari da liquidare ai sensi dell'art. 5 della legge 12 agosto 1962, n. 1338...", mentre il secondo comma estende la stessa regola anche ai supplementi di pensione da liquidare ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. 27 aprile 1968, n. 488.
È evidente che, dovendosi escludere qualsiasi intento del legislatore di conferire retroattività al nuovo sistema, non è consentito riliquidare in forma retributiva le pensioni aventi una decorrenza anteriore (nel caso di specie è pacifico che la pensione era stata liquidata con decorrenza 1.10.1969).
In ordine all'3 l. 29 maggio 1982, n. 297, la norma, nel porre un meccanismo di rivalutazione della retribuzione pensionabile ha inteso incidere soltanto sulle pensioni decorrenti dal 1 luglio 1982 in poi, con esclusione di quelle con decorrenza anteriore. L'applicazione della normativa vigente al tempo di maturazione del diritto (data di decorrenza della pensione) non viola il principio di eguaglianza, costituzionalmente garantito (art. 3 Cost.), atteso che ogni intervento legislativo a tutela delle posizioni pensionistiche ha carattere graduale e progressivo nel tempo e non sussiste alcun principio di necessaria retroattività nell'attribuzione di benefici previdenziali;
la suddetta norma non viola nemmeno il principio posto dall'art. 38 Cost., atteso che per prestazioni pensionistiche adeguate alle esigenze di vita dei lavoratori aventi diritto ad esse, devono intendersi prestazioni che non soltanto siano collegate alla retribuzione, senza peraltro costituirne necessariamente un prolungamento, ma che siano fondamentalmente idonee a realizzare le esigenze connesse al tenore di vita conseguito, secondo la valutazione discrezionale del legislatore, il quale, a tal fine, deve anche tener conto della contribuzione e del reddito conseguito durante la vita lavorativa, delle effettive disponibilità finanziarie delle diverse gestioni, delle esigenze di un graduale sviluppo del sistema previdenziale, e dell'interesse delle categorie meno protette e bisognevoli di tutela adeguata (Cass. 8 agosto 1994, n. 7324; C. cost. 180/2001, 127/1992). Conclusivamente, avendo il Tribunale deciso la causa sulla base di argomentazioni non conformi al diritto, la sentenza deve essere cassata affinché nel nuovo giudizio sia esaminata la domanda dell'assicurata in base alla normativa vigente al tempo di liquidazione della pensione supplementare. Il giudice di rinvio provvedere anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione;
cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di Messina. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2003. Depositato in Cancelleria il 21 marzo 2003