Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4194
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Sentenza 21 marzo 2003

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Ai fini del calcolo della pensione supplementare, prevista dall'art. 5 della legge n. 1338 del 1962 a favore dei titolari di pensione a carico di trattamento sostitutivo dell'assicurazione generale per invalidità, vecchiaia e superstiti nel caso in cui i contributi accreditati presso quest'ultima assicurazione non siano sufficienti per una pensione autonoma, deve escludersi la rilevanza delle norme vigenti all'epoca dei versamenti dei contributi, dovendosi invece fare riferimento a quelle dell'epoca della maturazione del diritto. Pertanto, non è consentito riliquidare in forma retributiva pensioni aventi decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore della legge 23 aprile 1981, n. 155, che ha introdotto tale sistema di liquidazione in luogo di quello contributivo. L'applicazione della normativa vigente al tempo della maturazione del diritto non si pone in contrasto con il principio di uguaglianza, garantito dall'art. 3 Cost., posto che ogni intervento legislativo a tutela delle posizioni pensionistiche ha carattere graduale e progressivo nel tempo e che non sussiste alcun principio di necessaria retroattività nell'attribuzione di benefici previdenziali; ne' contrasta con il principio posto dall'art. 38 Cost. , atteso che per prestazioni pensionistiche adeguate alle esigenze di vita dei lavoratori aventi diritto ad esse devono intendersi prestazioni che non soltanto siano collegate alla retribuzione, senza peraltro costituirne necessariamente un prolungamento, ma che siano fondamentalmente idonee a realizzare le esigenze connesse al tenore di vita conseguito, secondo la valutazione discrezionale del legislatore, il quale, a tal fine, deve anche tenere conto della contribuzione e del reddito conseguito durante la vita lavorativa, delle effettive disponibilità finanziarie delle diverse gestioni, delle esigenze di un graduale sviluppo del sistema previdenziale e dell'interesse delle categorie meno protette e bisognevoli di adeguata tutela.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 21/03/2003, n. 4194
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 4194
    Data del deposito : 21 marzo 2003

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