Sentenza 9 aprile 2010
Massime • 1
Il reato di appropriazione indebita si consuma con l'interversione oggettiva del possesso, ed a tal fine non assume rilievo la disciplina civilistici in tema di pretesa confusione di "res" fungibili in deposito cosiddetto "irregolare".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/04/2010, n. 26774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26774 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 09/04/2010
Dott. PAGANO Filiberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAMMINO Matilde - Consigliere - N. 1421
Dott. DAVIGO Piercamillo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRONZINI Giuseppe - Consigliere - N. 18950/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RZ PI n. Lecce il 27 giugno 1970;
avverso la sentenza emessa il 2 luglio 2008 dalla Corte di appello di Lecce;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere dott. Matilde Cammino;
udita la requisitoria del pubblico ministero, sost. proc. gen. dott. FEBBRARO Giuseppe, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio perché estinto il reato per prescrizione.
OSSERVA
Con sentenza in data 2 luglio 2008 la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Lecce il 16 giugno 2006 con la quale ZO PI era stato dichiarato colpevole del reato di appropriazione indebita accertato in Lecce il 4 maggio 2001, reato commesso nella qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Ittica Ugento s.p.a. e avente ad oggetto la somma di L. 51.000.000 di pertinenza dell'avv. Villani Maurizio il quale sin dal 20 novembre 2000 aveva emesso fattura per prestazioni professionali svolte in favore della società. L'imputato era stato condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di un anno di reclusione e 400,00 Euro di multa nonché al risarcimento del danno, da liquidarsi separatamente, e alla rifusione delle spese in favore della parte civile.
Secondo la ricostruzione dei fatti condivisa dalle parti quote di partecipazione della Ittica Ugento s.p.a. di proprietà della Sopal erano state vendute da quest'ultima società alla S.T.P. con l'accordo che eventuali spese per prestazioni professionali relative al contenzioso tributario sorto prima della vendita sarebbero state a carico della società venditrice Sopal.
Il compenso di L. 51.000.000 dovuto all'avv. Villani in forza dell'attività professionale indicata nella fattura n. 79 del 2000, svolta in favore della Ittica Ugento s.p.a., era stato corrisposto con bonifico della Efimimpianti s.p.a, (che controllava la Sopal in liquidazione, poi Nuova Sopal) sul conto corrente della Ittica Ugento s.p.a. con l'indicazione della causale "rimborso fattura n. 79 dell'avv. Villani". La banca aveva tuttavia trattenuto la somma di L. 16.000.000 a compensazione di un proprio credito e la restante somma di L. 35.000.000 era stata prelevata il 5 giugno 2001 dall'imputato, che non aveva tuttavia provveduto a versarla all'avv. Villani.
Avverso la predetta sentenza l'imputato ha proposto, tramite il difensore, ricorso per cassazione deducendo l'erroneità e illogicità della motivazione in quanto la presunta persona offesa (l'avv. Villani) era estranea al rapporto privatistico tra la società che aveva emesso il bonifico e la società ricevente, mentre nella sentenza impugnata non sarebbero state spiegate le ragioni per le quali l'adempimento degli accordi intervenuti tra la società Sopal e la società Ittica Ugento avrebbero trasformato la pretesa creditoria del professionista, al quale poteva riconoscersi una mera aspettativa di pagamento del credito, in una vera e propria titolarità delle somme oggetto di rimborso dalla quale sarebbe scaturita l'interversione nel possesso;
apoditticamente inoltre il professionista sarebbe stato qualificato "terzo accollatario", secondo una prospettazione estranea alla sentenza di primo grado e non ancorata a dati probatori, e non si sarebbe comunque tenuto conto della disposizione di parte della somma relativa al bonifico (L. 16.000.000 circa) da parte della banca.
Il ricorso è infondato.
Il denaro infatti va considerato di altri quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell'interesse del proprietario. In tal caso il possesso (inteso secondo i principi penalistici) non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto prevalente del proprietario e, ove ciò avvenga, l'agente commette appropriazione indebita (Cass. sez. 2 16 aprile 1985 n. 8633, Fugaroli;
sez. 2 3 marzo 1989 n. 11628, Barbuto). Nel caso di specie, essendo stato il bonifico della Efimimpianti s.p.a. (che controllava la Sopal in liquidazione, poi Nuova Sopal) sul conto corrente della Ittica Ugento s.p.a. effettuato in adempimento di specifici accordi contrattuali con la causale "rimborso fattura n. 79 dell'avv. Villani", l'imputato nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione della Ittica Ugento s.p.a. aveva il possesso (inteso secondo i principi penalistici) della somma di denaro oggetto del bonifico. La condotta dell'imputato -che aveva disposto autonomamente di detta somma di denaro (per la parte eccedente quella trattenuta dalla banca) e dato alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che ne giustificavano il possesso (nulla era stato dato all'avv. Villani in pagamento della fattura n. 79 del 2000) doveva, come correttamente affermato nella sentenza impugnata, essere inquadrata giuridicamente nella figura criminosa dell'appropriazione indebita, Considerati i limiti dell'incarico conferito (pagamento della fattura n. 79 del 2000 in favore dell'avv. Villani, secondo gli accordi contrattuali) e la mancanza di una espressa facoltà di utilizzazione del denaro, che comportava un implicito divieto di utilizzazione, il comportamento dell'imputato, oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del titolare, era infatti significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio. Nè può avere rilievo la confusione di res fungibili nel contratto di deposito, in applicazione di nozioni civilistiche, in quanto il reato di appropriazione indebita si consuma con l'interversione oggettiva del possesso e non trovano applicazione - agli effetti che interessano - i concetti civilistici richiamati dal ricorrente sulla confusione di res fungibili in deposito (Cass. sez. 2 14 febbraio 2003 n. 12965, Palazzolo). Il riferimento, infine, nella motivazione della sentenza impugnata alle dichiarazioni testimoniali di CI IO, liquidatore della società Nuova Sopal, costituisce un riferimento concreto ed esauriente circa l'accollo da parte della predetta società "dei debiti maturati per prestazioni professionali contratti dalla Nuova Ittica, nei confronti dell'avv. Villani, il quale aveva accettato la cessione del suo credito, pur non liberando la s.p.a. originaria debitrice".
Il reato, commesso il 5 giugno 2001, è tuttavia estinto per intervenuta prescrizione. La sentenza impugnata, in mancanza di elementi che consentano di ritenere applicabile l'art. 129 c.p.p., comma 2, va pertanto annullata senza rinvio perché il reato è
estinto per prescrizione. Le statuizioni civili rimangono ferme, alla luce della valutazione di infondatezza delle doglianze del ricorrente.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione, ferme le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 9 aprile 2010.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2010