Sentenza 15 ottobre 2002
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione del delitto di peculato (art.314 cod. pen.) la cosa mobile altrui, di cui l'agente si appropria, deve avere valore apprezzabile, posto che le cose prive di valore non rivestono alcun interesse per il diritto, e tale valore sussiste nell'ipotesi di banconote false, che rivestono valore economico sia per la Pubblica Amministrazione, che ha interesse ad eliminare il bene dalla circolazione monetaria, sia per il soggetto attivo del reato avendo esse un indubbio valore commerciale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2002, n. 37018 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37018 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 15/10/2002
1. Dott. SERPICO Francesco - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 1199
3. Dott. IPPOLITO Francesco - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 37713/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto dal:
RE NN, n. ad Aversa il 3.6.1956;
avverso la sentenza della corte d'appello di Napoli, emessa in data 21.6.2001;
- letto il ricorso e il provvedimento impugnato;
- udita in pubblica udienza la relazione del cons. Dott. F. Ippolito;
- udita la requisitoria del Procuratore generale, Dott. A. Mura, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
- udito il difensore, avv. A. Cantelli, che ha richiesto l'accoglimento del ricorso:
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
NN RE ricorre per cassazione contro la decisione della corte d'appello, confermativa della sentenza datata 3.11.2000, con cui il tribunale di Napoli lo condannò, con le circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito abbreviato, alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per i delitti di peculato e di ricettazione, unificati nel vincolo della continuazione. Fu addebitato al RE, nella qualità di vice sovraintendente del Commissariato PS di Giugliano: a) di essersi appropriato di alcune banconote false, di cui era venuto in possesso per ragioni di servizio, essendo state le banconote sequestrate a SE LI nel corso di un'indagine di polizia giudiziaria;
b) di avere, al fine di procurarsi un profitto, acquistato, o comunque ricevuto, un paio di manette del tipo in dotazione alle forze dell'ordine, recanti la matricola abrasa;
nonché un rivelatore cerca coppie SIP, provento di furto commesso il 30.1.1955 ai danni della Telecom LI e denunziato in pari data da dipendente di tale società.
Il ricorrente deduce:
a) mancanza e illogicità manifesta della motivazione con riferimento alla prova che le cose ritenute ricettate (manette e rivelatore cerca coppie) e che sei delle banconote (quelle rinvenute nella custodia posta sulla scrivania dell'ufficio) fossero nella disponibilità dell'imputato e non di altri suoi colleghi, in quanto esse furono rinvenute in locali, armadi e borse usate da diversi poliziotti;
b) erronea applicazione dell'art. 314 cod. pen., non potendosi attribuire alcun valore economico alle banconote da 100.000 lire, grossolanamente false, di cui l'imputato si era appropriato;
c) erronea applicazione degli artt. 648 co. 2 e 323 bis c.p., per mancata applicazione della diminuzione di pena richiesta. Il primo motivo di ricorso è fondato con riferimento al delitto di ricettazione.
L'appellante aveva specificamente censurato la sentenza di primo grado sul punto dell'attribuibilità al RE del possesso o della disponibilità dei beni provenienti da delitto, con riferimento sia all'apparecchio rivelatore SIP sia alle manette, giacché tali beni furono rinvenuti in un armadio e in una valigetta in uso anche ad altro poliziotto, come risulta dal testo della sentenza. La replica del giudice appello a tale censura è, per un verso, apparente e apodittica, limitandosi genericamente a condividere quanto aveva ritenuto il primo giudice: per altro verso, illogica e giuridicamente scorretta, adombrando una inversione dell'onere della prova ("in assenza di valide smentite da parte del prevenuto"). A tali rilievi va aggiunto, per quanto concerne, in particolare, la motivazione sulla ricettazione della manette, una palese violazione del principio di correlazione tra contestazione e condanna: il giudice di primo rado aveva espressamente escluso che le manette con il numero di matricola abraso, di cui alla contestazione, potessero identificarsi in quelle di cui, undici anni prima, il RE aveva denunciato il furto, con conseguenti sanzioni disciplinari. Il giudice d'appello ha invece ritenuto che le manette, della cui ricettazione si discute, erano proprio quelle che costituirono oggetto della denuncia di furto da parte del RE. Trattasi non solo di una evidente illazione, che non trova fondamento in alcuna spiegazione o elemento emergenti dalle due sentenze, ma anche di congettura foriera di gravi implicazioni, di diritto processuale e sostanziale, non valutate dal giudice d'appello.
Tal congettura implica che il RE avesse falsamente denunciato, nel gennaio 1984, il furto delle manette, da cui aveva poi cancellato il numero di identificazione.
Tanto realizza, dal lato processuale, una rilevante modificazione del fatto, con violazione del diritto di difesa, legittimamente esercitato nell'atto di appello con riferimento a quanto era stato ritenuto dal giudice di primo grado, in conformità alla originaria contestazione (avere acquistato o, comunque ricevuto, le manette recanti la matricola abrasa, provento di reato al quale era estraneo il RE).
Dal lato sostanziale, ciò costituisce un'erronea applicazione della legge penale, giacché il diverso fatto congetturato non integra la fattispecie prevista dall'art. 648 cod. pen. (in quanto la colpevolezza per la ricettazione è sempre sussidiaria, occorrendo che sia esclusa la partecipazione o compartecipazione nel reato con il quale i beni delittuosi cose realizzati o acquisiti), bensì quella di peculato (art. 314 c.p.), oltre a quella di simulazione di reato (art. 367 c.p.). La doglianza del ricorrente risulta infondata con riferimento alla sei banconote, avendo la decisione dei giudici di primo e secondo grado fatto riferimento sia alle sei predette banconote sia a quelle rinvenute nell'autovettura dell'imputato, che per taglio e serie risultavano provenienti dalla stessa operazione di polizia a carico del LI, per cui nessun problema di attribuibilità può seriamente porsi.
Infondato è il motivo sub b).
Premesso che dal testo del provvedimento impugnato non emerge affatto che le banconote in questione fossero grossolanamente false, nel senso di falsità immediatamente riconoscibile da chiunque, osserva il Collegio che il delitto di peculato implica che la cosa mobile - di cui l'agente si appropria, avendone la disponibilità per ragioni di ufficio o di servizio - abbia valore apprezzabile, giacché le cose prive di valore non rivestono alcun interesse per il diritto. Ma un bene è suscettibile di peculato non solo se ha un valore economico intrinseco, ma anche quando l'acquisto o il riacquisto di valore o di utilità può derivare da fatto dello stesso agente o di altro soggetto.
In ogni caso, le banconote false hanno comunque un valore economico sia per la pubblica amministrazione sia per chi, avendone la disponibilità per motivi di ufficio, se ne appropria indebitamente. Per la pubblica amministrazione il danaro falso non ha valore economico positivo, cioè non costituisce ricchezza, giacché essa è obbligata a distruggerlo, ma ha un indubbio valore economico negativo, nel senso che sussiste l'interesse economico a togliere quel bene dalla circolazione monetaria, per il danno che esso è idoneo ad arrecare alla collettività e ai singoli soggetti che possono riceverlo.
Apprezzabili economicamente sono poi le banconote false per l'agente del peculato, avendo esse un indubbio valore commerciale, che può essere illecito (in ipotesi di destinazione alla circolazione monetaria) e, in taluni casi persino lecito (nel caso di valore commerciale-numismatico attribuito ai cd. "falsi perfetti"). Per quanto concerne il motivo di ricorso sub c), la censura relativa alla mancata applicazione dell'art. 648 cpv. c.p., è assorbita dall'annullamento parziale per il primo motivo sopra indicato, mentre quella concernente il diniego di applicazione dell'art. 323 bis c.p., è manifestamente infondata, avendo il giudice di appello argomentato, con motivazione giuridicamente corretta ed indenne da vizi logici.
La sentenza va, in conclusione, parzialmente annullata e rinviata al giudice d'appello per nuovo esame sul capo relativo alla ricettazione.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo concernente la ricettazione e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della corte d'appello di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2002.
Depositato in Cancelleria il 5 novembre 2002