Sentenza 15 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 15/06/2001, n. 8127 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8127 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2001 |
Testo completo
E AZION 스 LICA ITALIANA ISTR EG 86 . 8 1 2 7 /01 IEL POPOLO ITALIANO S 26/4/19 R O A N D R. R LL. P. TE TA D. EL U ESEN A IB D TAB. SI R SEN T R UPR IA Oggetto ER T A V SEZIONE TRIBUTARIA Tributaria Jan fronte di aziatico Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: DELLI PRISCOLIDott. Mario Presidente R.G.N. 18921/99 Cron. 18780 Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI - Bel. Consigliere Rep. Dott. Vincenzo DI NUBILA - Consigliere Ud. 15/02/01 Consigliere Dott. Salvatore DI PALMA ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BNA SPA, in persona del Funzionario responsabile pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CAPOSILE 10, presso lo studio dell'avvocato GIULIO VOLPE, che lo difende, giusta procura a margine;
ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, UFF REGISTRO ATTI GIUDIZIARI TORINO;
- intimati -
avverso la sentenza n. 20/99 della Commissione tributaria regionale di TORINO, depositata il* 2001 278 02/07/99; -1- udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 15/02/01 dal Consigliere Dott. Giovanni PAOLINI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato VOLPE, che si riporta al ricorso e chiede l'accoglimento; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Francesco MELE che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. CASE I N E O T -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Commissione tributaria regionale del La con la sentenza in data 2 luglio 1999 di Piemonte, cui in epigrafe, definendo in grado di appello una vertenza intercorsa fra la BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA s.p.a. e l'Ufficio del registro atti giudiziari di Torino, ha sanzionato la reiezione di un'istanza con la quale la società summenzionata aveva chiesto il rimborso dell'imposta proporzionale di registro pagata all'atto della registrazione di un'ingiunzione, esecutiva, n. 75/97 pronunciata dal Presidente del Tribunale di Torino per intimare а tali RG e US BE di pagare a detta istante 4. 1.018.221.886 da loro dovutale quali fideiussori della FIGLI di TE DO C. s.p.a., fallita. i La commissione anzidetta ha ancorato la così l a resa pronuncia al rilievo che "il decreto ingiunti CAS s i V emesso (come quello discusso) nei confronti del O N E fideiussore non imprenditore, ancorché la fideiussione sia stata rilasciata a garanzia di un finanziamento bancario, non" è "riconducibile alle previsioni derogatorie di cui all'art. 8, nota 2, della Tariffa A, parte I, allegata al d.p.r. 131/86 3 essere assoggettato ad imposta e" deve "pertanto proporzionale di registro", non attenendo а prestazioni riconducibili nel novero di quelle 1, d.p.r. 26.X.1972 n. elencate nell'art. 10, n. 633, soggette, cioè, alla normativa in materia di imposta sul valore aggiunto, e passibili, quindi, di registrazione а tassa fissa ex art. 40 d.p.r. 26.IV.1986 n. 131, cit.. La BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA s.p.a. ricorre, con un motivo, per la cassazione della sentenza surrichiamata, allegata, non notificata. Il Ministero delle Finanze, cui il ricorso èfin stato notificato il 18 ottobre 1999, non ha svolto attività difensiva nella presente sede. MOTIVI DELLA DECISIONE La BANCA NAZIONALE DELL'AGRICOLTURA s.p.a.✈ con il motivo articolato a supporto del ricorso, deduce che la pronuncia nei sensi illustrati resa sulla fattispecie dalla Commissione tributaria regionale del Piemonte deve essere ravvisata passibile di cassazione perché erronea in diritto e confliggente sia con le enunciazioni di principio sulla base delle quali questa Corte Suprema ha statuito su situazione analoghe a quella oggetto della delibata vertenza, sia 'con quanto specificamente riportato 11 4 al riguardo dalla circolare n. 214/E della Direzione Entrate del Ministero delle Finanze". Il ricorso va accolto. In proposito, deve rilevarsi che Cass. Sez. I civ., sent. n. 3572 del 7. IV. 1998, con riferimento a fattispecie identica a quella qui in discussione, ha enunciato il principio secondo cui il decreto ingiuntivo esecutivo che un istituto di credito ottenga per il recupero di somme dovutegli sulla scorta di finanziamento, configura condanna ad un pagamento soggetto all'I.V.A. ai sensi ed agli effetti dell'art. 40 d.p.r. 26.IV.1986 n. 131 e della nota II all'art. 8 della relativa tariffa (P.I.), sicché va registrato a tassa fissa, e non con l'aliquota proporzionale, senza che rilevi l'indirizzarsi dell'ingiunzione contro il solo debitore principale, о il solo fideiussore, ovvero contro entrambi. Nel solco dell'enunciazione di cui all'arresto citato si sono poste Cass. Sez. I civ., sent. n. 4767 del 12.V.1998, id , unt. m. 4771 4 12.V. 1998, iol., unt. m. 4862 s .. . La decisione contestata, siccome confliggente con il condivisibile orientamento giurisprudenziale ricavabile dalla citata sentenza di questa Corte Suprema, orientamento dal quale non vi è ragione di 5 discostarsi, va ritenuta insuscettibile di resistere alle critiche mossele con il ricorso, e, in accoglimento di questo, deve essere senz'altro cassata, con rinvio della causa, per un rinnovato esame, da condursi nel rispetto del surriportato principio di diritto, e per il regolamento delle spese, da correlarsi a quello che sarà l'esito finale complessivo della vertenza, dinanzi ad una sezione della Commissione tributaria regionale del Piemonte diversa da quella che ha reso la pronuncia annullata.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per il I regolamento delle spese della presente fase N O I 6 processuale di legittimità, dinanzi ad una sezione 8 Z 9 5 1 A . / R 4 N A / T della Commissione tributaria regionale del Piemonte . 6 I S 2 I B . R . R G . L pronuncia diversa da quella che ha reso la E P L . A R A D . T L B A E annullata. A D D U T I S B E 1 N 3 I Così deciso in Roma, nella camera E 1 S R . N T della Sezione Cributaria della Cassazione, il 15 febbraio 2001. A I a m R ✓ Il Relatore e ичений усалімі, E Il Presidente r S u - Maris Helli col p T p u r S e m lutuon DEPOSITATO IN CANCELLERIA R · Oggi 15 GIU. 2001 E F F IL CANCELLIERE C1 U IL CANCELLIERE C1 D Osvaldo Ascanio Osvaldo Ascanio