Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2007, n. 12363
CASS
Sentenza 9 marzo 2007

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La sospensione della chiamata obbligatoria alla leva, introdotta con L. n. 331 del 2000 e successive integrazioni, non ha abolito il servizio di leva militare obbligatoria, ma ne ha limitato l'operatività a specifiche situazioni e a casi eccezionali riferiti anche al tempo di pace, sicchè il reato di rifiuto del servizio militare per motivi di coscienza non è stato abrogato, ma è stato modificato il contenuto del precetto, che non ricomprende più la condotta penalmente sanzionata dalle precedenti disposizioni legislative, con la conseguenza che per i fatti anteriormente commessi, sempre che non sia stata pronunciata sentenza di condanna irrevocabile, deve farsi applicazione delle nuove più favorevoli disposizioni, per le quali la condotta di rifiuto non è più reato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 09/03/2007, n. 12363
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12363
    Data del deposito : 9 marzo 2007

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