Sentenza 21 giugno 2011
Massime • 1
In tema di durata massima della custodia cautelare, con riferimento al giudizio di cassazione, l'eccezione alla regola del rispetto del termine di fase, prevista dall'art. 303, comma primo, lett. d), ultima parte, cod. proc. pen., per l'ipotesi di cosiddetta "doppia conforme", postula che la "doppia conformità" riguardi unicamente i reati oggetto di cautela, non anche le eventuali ulteriori imputazioni.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 21/06/2011, n. 27175 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27175 |
| Data del deposito : | 21 giugno 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 21/06/2011
Dott. AGRÒ Antonio S. - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 946
Dott. PETRUZZELLIS Anna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 15582/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1. ON EP, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza del 23/03/2011 del Tribunale del riesame di Catania;
visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PETRUZZELLIS Anna;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. D'ANGELO Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La difesa di EP ON propone ricorso avverso l'ordinanza del 23/3/2001 del Tribunale di Catania di rigetto dell'appello proposto contro il provvedimento con il quale la Corte d'assise d'appello di quella città ha respinto l'istanza di scarcerazione per decorrenza termini.
Si lamenta con il primo motivo violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), d) ed e) contestando che al ricorrente possano applicarsi i più lunghi termini previsti dalla legge nel caso di doppia sentenza conforme, in quanto nella specie la sentenza di secondo grado è pervenuta all'assoluzione per alcune imputazioni, riducendo la pena anche per i reati per i quali ha confermato la condanna, sostanzialmente ridimensionando la gravità dei fatti. Ritenendo per l'effetto realizzata una riforma della sentenza, sì assume applicabile nella specie il termine di fase di un anno, successivo alla pronuncia di secondo grado, essendo stata determinata la sanzione in misura inferiore agli anni dieci, ed in conseguenza si chiede l'annullamento dell'ordinanza impugnata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è inammissibile. Costituisce infatti principio pacifico in giurisprudenza (Sez. 4, Sentenza n. 13172 del 05/02/2008, dep. 28/03/2008, imp. Imputato: De Lorenzis Rv. 239599) che l'effetto estensivo dei termini di custodia cautelare, conseguente alla pronuncia di condanna in secondo grado, si realizzi anche nel caso in cui la sentenza d'appello confermi la condanna solo per alcune imputazioni, con l'unico limite che tali imputazioni comprendano quelle per le quali si è giunti all'emissione del provvedimento restrittivo. Ciò si giustifica poiché l'intervenuta conferma consente comunque di ritenere operante la presunzione di trasformazione del titolo cautelare in esecuzione della pena, per l'effetto del doppio accertamento di responsabilità. Nella specie lo stesso appellante non contesta che i capi per i quali si è giunti a una doppia affermazione di responsabilità riguardino titoli di reato per i quali è stata emessa la misura della custodia cautelare, sicché in relazione agli stessi non può che ritenersi ancora in corso il termine di cui all'art. 303 c.p.p., u.c.. In ragione dei principi espressi deve dichiararsi di inammissibilità del ricorso giungendosi conseguentemente alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado, nonché della somma in favore della cassa delle ammende indicate in dispositivo, in applicazione dell'art. 616 c.p.p.. A cura della cancelleria deve provvedersi alle comunicazioni previste dall'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1/ter.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1/ter.
Così deciso in Roma, il 21 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2011