Sentenza 21 settembre 1999
Massime • 1
L'autorizzazione comunale è sempre necessaria qualora si voglia procedere alla somministrazione di alimenti e bevande ad una pluralità di soggetti, sia che la somministrazione avvenga nei confronti di una pluralità di soggetti indiscriminati e quindi sempre variabili, all'interno di pubblici esercizi, sia che la somministrazione venga effettuata nei confronti di una pluralità di soggetti non indiscriminati - in quanto uniti da un rapporto che, nell'indicazione letterale ma non tassativa della legge, può assumere varie connotazioni - all'interno di locali che si possono considerare, in senso lato e con definizione generale, privati.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 21/09/1999, n. 10201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10201 |
| Data del deposito : | 21 settembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Vincenzo CARBONE - Presidente -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe MARZIALE - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO, DELL'ARTIGIANATO - U.P.I.C.A. DI BERGAMO, in persona del Direttore pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
RA CA;
- intimato -
avverso la sentenza n. 382/96 della Pretura di BERGAMO, depositata il 03/07/96;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 31/03/99 dal Consigliere Dott. Mario ADAMO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato dello Stato Bonizzi, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. Franco MOROZZO DELLA ROCCA che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo
Con ricorso depositato in data 5.gennaio.1995 GI FR proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'Ufficio Provinciale dell'Industria del Commercio e dell'Artigianato di MO, notificatagli il 27.11.1995 con cui gli si ingiungeva di pagare la sanzione amministrativa di £ 2.005.000, per avere esercitato l'attività di ristoratore senza essere in possesso della prescritta autorizzazione per la somministrazione di bevande ed alimenti, rilasciata dal sindaco.
A sostegno della proposta opposizione il FR assumeva che la normativa di cui alla L.25.8.1991 n 287, applicata dall'U.P.I.C.A., si riferiva solo alla somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, mentre i locali all'interno dei quali si era svolto l'accertamento, erano a servizio di un club privato denominato "Club 76", nel quale potevano accedere solo i soci, provvisti di apposita tessera magnetica.
Con sentenza in data 1/7/3.7.1996 il PR di MO accoglieva l'opposizione ed annullava l'impugnata ordinanza ingiuzione. Ricorre per cassazione, con ricorso fondato su due motivi, l'Avvocatura Generale dello Stato.
Non svolge attività difensiva GI FR.
Motivi della decisione
Con il primo motivo di ricorso L'Avvocatura Generale dello Stato censura l'impugnata sentenza, in relazione all'art. 360 n 3 c.p.c., per violazione e falsa applicazione degli artt. 1 e 3 L.25.8.1991 n 287. Rileva al riguardo l'Avvocatura che la legge n 287/91 introduce un concetto di somministrazione al pubblico più ampio di quello desumibile dall'art. 53 D.M. 375/88, posto che l'art. 3 VI comma della legge sottopone all'obbligo della preventiva autorizzazione anche i locali che per loro natura sono riservati a ristrette categorie di utenti, quali i locali nei quali sono attive mense aziendali , mense scolastiche, mense per i dipendenti della P.A. ecc.
Deve pertanto escludersi, di conseguenza, che possano ritenersi esonerati dall'obbligo della preventiva autorizzazione i club privati, qualora all'interno degli stessi vengano somministrati alimenti o bevande.
Con il secondo motivo deduce, in relazione all'art. 360 n 5 c.p.c., erronea e insufficiente motivazione su un punto rilevante della controversia.
Assume che nella specie risulta dall'atto costitutivo del club che la qualità di socio si acquista non per particolari requisiti ne' con il gradimento degli amministratori, per cui il PR avrebbe dovuto accertare se, in tale situazione, non si fosse in presenza di apertura indiscriminata in favore di chiunque, versando la quota di £ 5.000, fosse divenuto socio del club.
Il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
Invero l'art. 3 della L. 25.8.1991 n 287 stabilisce al primo comma, in via generale, che " l'apertura e il trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande... sono soggetti ad autorizzazione " , al comma IV che " le regioni .....fissano periodicamente criteri e parametri atti a determinare il numero delle autorizzazioni rilasciabili nelle aree interessate " ed al comma VI che " i limiti numerici determinati ai sensi del IV comma non si applicano per il rilascio delle autorizzazioni concernenti la somministrazione di alimenti e di bevande... e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale... f) esercitata in via diretta a favore dei propri dipendenti da amministrazioni enti o imprese pubbliche;
g) in scuole, in ospedali, in comunità religiose, in stabilimenti militari...." Appare evidente dalla lettura dell'intero articolo 3 della L.287/91 che la distinzione ipotizzatata dal PR di MO fra circolo privato ed esercizio pubblico non rileva, considerato che la autorizzazione comunale è sempre necessaria qualora si voglia procedere alla somministrazione di alimenti e bevande ad una pluralità di soggetti, sia che la somministrazione avvenga nei confronti di una pluralità di soggetti indiscriminati e quindi sempre variabili, all'interno di pubblici esercizi, sia che la somministrazione venga effettuata nei confronti di una pluralità di soggetti non indiscriminati -in quanto uniti da un rapporto che, nell'indicazione letterale ma non tassativa della legge, può assumere varie connotazioni,- all'interno di locali che si possono considerare, latu sensu e con definizione generale, privati.
Unica differenza rinvenibile nella legge fra esercizi pubblici e locali privati, nell'accezione su precisata, è data dal numero limitato delle autorizzazioni rilasciabili per l'attivazione di pubblici esercizi, senza che da ciò si possa desumere l'esonero dall'obbligo di munirsi della prescritta autorizzazione comunale anche da parte dei gestori di esercizi non aperti ad un pubblico indiscriminato.
Ciò in quanto la somministrazione di alimenti e bevande ad una pluralità di soggetti, implica sempre la sussistenza di ineludibili interessi di carattere pubblico, quali le dimensioni del locale, l'attivazione di servizi igienici e dei meccanismi di sicurezza, che devono essere sovraintesi e vigilati dalla competente autorità comunale.
L'accoglimento del motivo testè esaminato rende superfluo l'esame del secondo motivo del ricorso, posto che, come chiarito in precedenza, l'autorizzazione comunale è comunque necessaria per l'apertura di locali all'interno dei quali vengano somministrati alimenti e bevande, a prescindere dalle modalità, previste in concreto, per acquisire la qualità di socio e quindi il diritto di accedere al locale.
La impugnata sentenza va pertanto cassata e considerato che non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, pronunciando nel merito, va respinto il ricorso proposto da GI FR avverso l'ordinanza ingiunzione emessa dall'U.P.I.C.A. di MO e notificatagli in data 27.11.1995.
Ricorrono giusti motivi per dichiarare compensate le spese dell'intero giudizio.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito respinge l'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione dell'U.P.I.C.A. di MO;
spese compensate.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, in data 31.marzo.1999 Depositata in cancelleria il 21 settembre 1999.