Sentenza 19 maggio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 19/05/2003, n. 7856 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7856 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' REPUBBLIC07 85 6/ 03 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Sergio Presidente R.G.N. 19948/00 MATTONE Dott. Fabrizio MIANI CANEVARI Consigliere - Cron.∙17209. Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Antonio MAIORANO Consigliere Ud.17/01/03 LA TERZA Dott. Maura Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: RISTORANTE PIZZERIA ITALIA DI RI RI & FRANCO snc, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI GRACCHI 209, presso lo studio dell'avvocato DARIO DE BLASIIS, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIORGIO BODO, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
INPS - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17,2003 Centrale dell'Istituto, 265 presso 1'Avvocatura -1- e difeso dagli avvocati ANTONINO SGROI, rappresentato FABIO FONZO, ANTONIETTA CORETTI, giusta delega in atti;
- controricorrente avverso la sentenza n. 8/00 del Tribunale di BIELLA, depositata il 07/03/00 R.G.N. 26/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/01/03 dal Consigliere Dott. Francesco Antonio MAIORANO;
udito l'Avvocato SGROI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Renato FINOCCHI GHERSI che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso in subordine rigetto. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso al Tribunale di Biella del 12/7/99 il Ristorante Pizzeria Italia di UO RI e NC NC. conveniva in giudizio l'INPS e proponeva appello avverso la sentenza del Pretore di Biella con la quale era stata dichiarata inammissibile la opposizione di terzo, sul rilievo che non era stata proposta opposizione revocatoria ai sensi dell'art. 404, 2° comma, CPC, avverso un decreto ingiuntivo emesso contro la dante causa RA NT, ottenuto in conseguenza di dolo o collusione in danno della società appellante. L'INPS contrastava il gravame, per essere stata proposta una domanda diversa da quella avanzata in primo grado, ed il Tribunale confermava la decisione, precisando che dalla lettura del ricorso in primo grado non emergeva alcun riferimento ad aspetti di fatto "fondanti dolo o collusione in danno dell'odierno appellante nella procedura monitoria instaurata dall'Istituto; al contrario le difese dell'opponente di incentravano sulla transazione "novativa" intervenuta fra l'appellante ed i due dipendenti della RA nel corso di una causa di riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato fra quest'ultima e detti dipendenti. Non sussistevano quindi né gli elementi di diritto (previsti dall'art. 414 n. 4 CPC) né le deduzioni di fatto per poter qualificare quella opposizione di terzo come "revocatoria". Non essendo consentito il mutamento della domanda in secondo grado ed avendo il primo giudice correttamente qualificato opposizione revocatozie l'azione come azione ex art. 404, 1° comma, CPC (dichiarandola inammissibile perché proposta contro un decreto ingiuntivo divenuto definitivo) l'appello doveva essere respinto e la sentenza confermata. Avverso questa pronuncia propone ricorso per cassazione il Ristorante Pizzeria Italia di UO RI e NC NC fondato su un solo motivo. Resiste l'INPS con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE omessa, insufficiente e contraddittoria Lamentando motivazione, deduce la società ricorrente che la decisione dei giudici di merito è errata in quanto nel ricorso introduttivo sono esposti i fatti, dalle cui corrette valutazioni emerge l'esistenza della prova in ordine alla deduzione del dolo di RA NI "che ha omesso di comunicare alla Pizzeria Italia il ricorso per decreto ingiuntivo, ben sapendo che le conseguenze negative sarebbero state tutte a carico dell'attuale ricorrente per legge e per le precise intese contenute nella documentazione in atti". Il giudice deve dare la corretta qualificazione giuridica ai fatti esposti, tenendo conto di tutti gli elementi che emergono dagli atti. Nel caso di specie dalla enunciazione dei fatti esposti in primo e secondo grado emerge il comportamento doloso della RA, che non ha rimesso il decreto ingiuntivo alla società; una corretta valutazione avrebbe dovuto portare i giudici e ritenere che sia stata proposta l'azione revocatoria ai sensi del 2° comma dell'art. 404 CPC. Il ricorso è infondato. La Corte ha già avuto modo di affermare il principio di diritto secondo cui "il creditore che agisce con il rimedio della opposizione di 2 ..... terzo revocatoria avverso un decreto ingiuntivo (che si assuma) ottenuto, nei confronti del proprio debitore, da un terzo per effetto di collusione tra questi ultimi, ha l'onere d'indicare specificatamente, nell'atto di citazione in opposizione, la data della conoscenza di tale collusione e della relativa prova, così come prescritto dall'art. 405,2° comma, CPC;
con la conseguenza che la omissione di tale indicazione è causa di nullità dell'atto di citazione, ai sensi dell'art. 156, 2° comma stesso codice (integrando, in sostanza, una ipotesi di "mancata esposizione dei fatti", richiesta dall'art. 163 n. 4 CPC, cui il successivo art. 164, comma 4°, ricollega detto effetto di nullità, peraltro non sanabile con la mera costituzione del convenuto, ma solo con la integrazione successiva della domanda e con effetto soltanto "ex nunc”, trattandosi di vizio inerente non alla “vocativo in jus”, ma della vera e propria “editio actionis)", atteso il difetto, nell'atto, di uno dei requisiti formali indispensabili al raggiungimento del suo scopo, costituito, nel caso di specie, dall'esigenza di porre immediatamente il giudice e la controparte in condizione di rilevare la tempestività dell'opposizione, in relazione al termine perentorio di 30 giorni dalla scoperta (del dolo o della collusione) stabilito dagli art. 325 e 326 del codice di rito" (Cass. n. 10116 del 15/10/97). Nel caso di specie, dallo stesso motivo di ricorso emerge l'infondatezza della censura, in quanto la parte deduce di avere indicato gli elementi di fatto da cui poteva ravvisarsi il dolo della dante causa, ma non di avere indicato la data in cui avrebbe scoperto il dolo (e non lo dice nemmeno in questa sede), con la conseguenza che è 3 opposizione, impossibile accertare la tempestività dell'appello che deve necessariamente essere proposta entro "trenta giorni”, ex art. 325 CPC, decorrenti, ai sensi dell'art. 326 CPC, “dal giorno in cui è stato scoperto il dolo o la falsità o la collusione". Il ricorso va quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
LA CORTE Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente alle spese, che liquida in Euro 10,00 oltre ad Euro 2000,00 per onorario. Roma 17 gennaio 2003 HL CONSIGLIERE EST. IL PRESIDENTE Francesco Maiorane МайеJupis handy Depositato in Cancelleria loggi, balle 19 MAG. 2003 A AL G E R P U 4