Sentenza 15 gennaio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 15/01/2001, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2001 |
Testo completo
SEZ0463/01NE Ogg.: Lavoro LA CORTE R. G. 3287/98 Cron. N. 10345 composta dai seguenti Magistrati: Rep. N.-Presidente- Annunziata 1.Dott. Michele 2. " Fernando Lupi -Consigliere- Ud. 21.02.2001 C.C. 66 Luciano Vigolo -Consigliere- 3. 4.t. Alessandro De Renzis -Rel. Consigliere- 665. Arcangelo De Biase -Consigliere- ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto DA SO OL, elettivamente domiciliata in Roma, Via della Giuliana 63, presso lo studio dell'Avv. Giuseppe Fiorino, rappre- sentato e difeso dall'Avv. Antonino Di Blasi del foro di Patti come da procura a margine del ricorso Ricorrente
CONTRO
ENTE POSTE ITALIANE, in persone del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Europe АM· 190, Dizeti one Affari 'Legali, 6.9 presso lo studio dell'Avv. Concetta Marrari, che lo rappresenta e difende come da procura Intimato 2 per la cassazione dell'ordinanza del Tribunale di Barcellona Poz- zo di Gotto Sezione Lavoro del 25.11.1997/5.12.1997 nella cau- sa iscritta al n. 18 Reg. Reclami dell'anno 1996. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 21.02.2001 dal Cons. Dott. Alessandro De Renzis;
esaminate le conclusioni del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen. Dott. Antonio Martone, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. ** *** ** Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto con ordinanza 25.11.1997/5.12.1997 accoglieva, ai sensi dell'art. 669 terdecies c.p.c., il reclamo dell'Ente Poste Italiane e, per l'effetto, rigetta- va il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da AO SO e revo- cava l'ordinanza di urgenza emessa dal Pretore- Giudice del La- voro di Barcellona Pozzo di Gotto. Avverso l'anzidetta ordinanza del Tribunale il SO propone ricorso per cassazione ex art. 111 Costituzione deducendo viola- zione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 669 terdecies e dell'art. 739-2° comma- c.p.c., nonché vizi di motiva- zione. Il ricorso è inammissibile. Al riguardo si osserva che l'ordinanza, emessa in sede di reclamo ai sensi del richiamato art. 669 terdecies c.p.c., ha carattere di " provvisorietà e non decisorietà propri del provvedimento impu- gnato, in quanto destinato a perdere efficacia a seguito della de- 3 cisione di merito ed essendo comunque non idoneo a produrre effetti di diritto sostanziale e processuale con autorità di res iu- dicata (in questo senso Cass. sentenza n. 1500 dell'11 febbraio 2000 e Cass. Sezioni Unite sentenza n. 824 del 24 gennaio 1995). Va, altresì, rilevato che l'ordinanza, la quale si pronuncia sul re- clamo, è dichiarata espressamente non impugnabile dallo stesso art. 669 terdecies, sicché è chiaramente improponibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. Nessuna pronuncia va emessa per le spese del giudizio di legitti- mità, non avendo l'Ente Poste Italiane svolto alcuna difesa.
PQ M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma addì 21 febbraio 2001 - м. Амииинова Il Presidente Stillне IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria DI oggi, 2 APR 2001 IL CANCELLIÉRE I O N E Z