Sentenza 6 dicembre 2011
Massime • 1
È valida la querela presentata davanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello del Pubblico Ministero (nella specie, davanti al G.i.p. in sede di interrogatorio), atteso che anche in tal caso vengono rispettati i requisiti della certezza della provenienza e della certezza della presentazione, in ragione della potestà certificativa riconosciuta in capo all'ufficio ricevente.
Commentario • 1
- 1. Sostanzialismi intorno all’istituto della querela: la persistenza della parte civile nel caso di mutamento del regime di procedibilità.Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 12 luglio 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 06/12/2011, n. 2847 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2847 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. TERESI Alfredo - Presidente - del 06/12/2011
Dott. SQUASSONI Claudia - Consigliere - SENTENZA
Dott. FRANCO Amedeo - est. Consigliere - N. 2653
Dott. GRILLO Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. RAMACCI Luca - Consigliere - N. 16853/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
V.M. , nato ad (omesso) ;
avverso la sentenza emessa l'8 novembre 2010 dalla corte d'appello di Salerno;
udita nella pubblica udienza del 6 dicembre 2011 la relazione fatta dal Consigliere Dr. Amedeo Franco;
udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. SALZANO Francesco, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 8 novembre 2010 la corte d'appello di Salerno confermò la sentenza 16 giugno 2006 del tribunale di Nocera Inferiore, che aveva dichiarato V.M. colpevole del reato di cui all'art. 609 bis cod. pen., u.c., per avere compiuto in danno della sedicenne T.A.
atti sessuali consistiti in un toccamento al seno ed alle gambe e in un bacio, e lo aveva condannato alla pena di anni 4 di reclusione, oltre pene accessorie ed al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile.
L'imputato propone ricorso per cassazione deducendo improcedibilità dell'azione penale per mancanza o invalidità della querela. Lamenta che la corte d'appello ha erroneamente rigettato questa eccezione perché nella dichiarazione resa dal padre della ragazza T.A. - nel corso del suo interrogatorio di garanzia dopo essere stato arrestato per la violenza commessa ai danni del V. - la manifestazione di volontà del perseguimento del reo non aveva rispettato le formalità di presentazione previste dall'art. 337 cod. proc. pen. con riferimento alle autorità alle quali la querela può
essere proposta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato. Come esattamente rilevato dalla corte d'appello, T.A. , quale padre della minore persona offesa T.A. , nel corso dell'interrogatorio reso il 12.9.2003 - e quindi nel termine di sei mesi dal fatto - al Gip del tribunale di Nocera Inferiore, chiese espressamente a verbale la punizione del V. per la violenza sessuale commessa sulla figlia minore. L'imputato ora sostiene che tale manifestazione di volontà non integrerebbe una valida querela perché non presentata ad una delle autorità indicate dall'art. 337 cod. proc. pen.. Tale assunto non può però essere condiviso perché nella specie la querela fu regolarmente presentata al GIP del tribunale di Nocera Inferiore, che ne diede atto nel verbale sottoscritto dal querelante, durante l'interrogatorio e non può dubitarsi che il GIP fosse una autorità abilitata a riceverla, in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, "La querela può essere validamente presentata anche ad un ufficio giudiziario diverso da quello del PM (nella specie, tribunale anziché procura della Repubblica) atteso che anche in tal caso vengono rispettati i requisiti della certezza della provenienza e della certezza della presentazione, in ragione della potestà certificativa riconosciuta in capo all'ufficio ricevente" (Sez. 4^, 22.3.2006, n. 19198, Defrancesco, m. 234196).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte Suprema di Cassazione, il 6 dicembre 2011. Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2012