Sentenza 10 maggio 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 10/05/2002, n. 6758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6758 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2002 |
Testo completo
Aula 'B' IN NOME DEL P06758 /02 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Vincenzo TREZZA - Presidente R.G.N. 15891/99 - Consigliere Cron..19718 Dott. Mario PUTATURO DONATI VISCIDO Dott. Natale CAPITANIO Rel. Consigliere Rep. Consigliere Ud.14/12/01Dott. Giovanni AMOROSO Consigliere Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente 141 SENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DEL TESORO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente
contro
AL AL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA F DE SANCTIS 4, presso lo studio dell'avvocato GIAMPAOLO PETTI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
controricorrente 2001 avverso la sentenza n. 1480/98 del Tribunale di 5009 -1- TORINO, depositata il 17/03/99 R.G.N. 1559/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/12/01 dal Consigliere Dott. Natale CAPITANIO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Ennio Attilio SEPE che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 26 maggio 1997 AL GA conveniva in giudizio davanti al Pretore di Torino il Ministero del Tesoro e, premettendo di essere affetto da ipertensione arteriosa scarsa- mente controllata dalla terapia farmacologica nonché da esiti gravemente invalidanti da ictus cerebrale, chiedeva il riconoscimento dell'inden- nità di accompagnamento con decorrenza dalla data di presentazione della domanda. Il Pretore adito con sentenza in data 19 dicembre 1997 rigettava la domanda e compensava le spese del giudizio. Su appello dell'assicurato, il Tribunale di Torino in data 10 marzo 1999 riconosceva al GA il diritto all'indennità di accompagnamento a decorrere dal 25 novembre 1994 e condannava il Ministero al rimborso delle spese dei due gradi del giudizio di merito. Il giudice del gravame osservava che il c.t.u. nominato in appello aveva accertato che, a seguito dell'ictus cerebrale, l'andatura del GA era possibile in modo autonomo solo per brevi tratti con l'uso di un tutore per il piede e con necessità di appoggio, mentre non erano autonomi i passaggi 3 postuali e mancava del tutto la possibili dell'usodell'us dell'arto superiore destro dominante, decisamente@ spastico in posizione flessa con spalle e gomito bloccati, si da rendere impossibile ogni valido movimento di prensione. Da ciò il Tribunale traeva argomenti per concludere che sussisteva in capo al GA una invalidità totale con incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita. Ricorre per cassazione il Ministero del Tesoro con due motivi. L'intimato si è costituito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il Ministero del Tesoro denunzia violazione e/o falsa applicazione dello art. 1 della legge n. 18 del 1980 del D.M. 5 febbraio 1992 del Ministero della Sanità, in relazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c. rilevando che il c.t.u., il cui parere era stato condiviso dal Tribunale, aveva del tutto omesso di fare riferimento alle tabelle allegate a tale D.M.. Ai sensi del codice 703 di tali tabelle, l'emiparesi grave о l'emiplagia che interessa l'emisoma dominante comporta soltanto l'inabilità parziale tra il 61% e il 70% per gli esiti di parestesia interessanti l'arto superiore domi- nante. Da ciò il Ministero deduce che fosse già generosa la percentuale di invalidità del 90% espressa in sede amministrativa. Peraltro, aggiunge il Ministero ricorrente, il c.t.u. - il cui parere era stato condiviso dal Tribunale aveva individuato i presupposti medico- legali per il diritto all'indennità di accompa- gnamento nella necessità di ausilio da parte di terzi a carattere temporaneo per il compimento di alcuni atti, quali l'alzarsi O il sedersi о il vestirsi e lo svestirsi e non già nella impossibilità di compiere, nella generalità, gli atti quotidiani della vita. Con il secondo motivo il Ministero ricorrente denunzia omessa e/o insufficiente e/o contraddit- toria motivazione in ordine al contrasto esistito tra il parere del c.t.u. nominato dal Pretore e quello del c.t.u. nominato in appello e in ordine accordata a quest'ultimo dal alla preferenza Tribunale. Esaminati congiuntamente i dedotti motivi per logica connessione, osserva la Corte che essi sono infondati. Invero il giudice di merito, quale peritus peritorum, è sempre libero di aderire o non aderire al parere espresso dal consulente tecnico nominato e, nel contrasto tra due o più consulenze tecniche, di scegliere quella che a suo prudente apprez- zamento ritenga la più convincente per la definizione della lite (v. Cass. 30 maggio 1987 n. 4817). In tal caso, però, dovrà offrire adeguata motivazione per la preferenza concessa al parere espresso dal c.t.u. di cui abbia condiviso le convinzioni (Cass. 21 ottobre 1994 n. 8669). Nella specie il Tribunale aveva condiviso il parere espresso dal consulente tecnico nominato in appello non già acriticamente bensì con esauriente e logica motivazione, ponendo in luce che le infermità di cui è portatore il GA all'arto superiore destro e all'arto inferiore gli impediscono di compiere gli atti quotidiani della vita in modo autonomo con riferimento allo spogliarsi e rivestirsi da solo, a provvedere autonomamente a un minimo di igiene personale e a preparare e utilizzare gli alimenti. Né la tabella indicativa delle percentuali di invalidità per le minorazioni e le malattie invalidanti, approvata con decreto del Ministro della Sanità in data 5 febbraio 1992, in attuazione dell'art. 2 d.lgs. 23 novembre 1988 n. 509 e dello art. 3, terzo comma, della legge 29 dicembre 1990 n. 407, può trovare applicazione per stabilire la funzionale richiesta per l'invalidoinvalidità civile che invoca il diritto all'indennità di accompagnamento non già in relazione alla natura invalidante delle infermità bensì in relazione alla loro incidenza, ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980 18, n. su una deambulazione non assistita da un accompagnatore o su una capacità autonoma di compimento degli atti quotidiani della vita. Il proposto ricorso va, pertanto, rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo con distrazione in favore dell'avv. Giampaolo Petti, antistatario.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il Ministero ricorrente alle spese del presente giudizio in euro 5,58 oltre euro 2000 (duemila) per onorari da distrarsi in favore dell'avv. Giampaolo Petti. 7 Così deciso in Roma il 14 dicembre 2001 Кисенка Учевка il Presidente: Il Cons. estensore: Matale Capitanis IL CANCELLIERE Depositate Cancelleria 10 MBG 2002 Oggi, D E A L L E G G L E - 1 1 - 0 7 . 3 N 8 0 0 D R T I T O I S A O N I S ' E D L I E T L R 0 A . 1 A M E I T R O , I A S N S A O I P T G S D G I K , A S R A RE I L D , O O L B I D A T S P O M IL CANCELLIERE I A E D T N E E S P 0 0