Sentenza 3 luglio 2008
Massime • 1
In tema di responsabilità da sinistri stradali, gli organizzatori di corse automobilistiche (nella specie: "rally" di montagna) hanno l'obbligo giuridico di porre in essere tutte le cautele possibili onde evitare incidenti di gara, non potendo, in difetto, invocare il carattere intrinsecamente pericoloso della predetta attività, che soltanto con riguardo alle condotte dei partecipanti può dirsi non ispirata al comune concetto di prudenza.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/07/2008, n. 35326 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35326 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MARINI Lionello - Presidente - del 03/07/2008
Dott. CAMPANATO Graziana - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1364
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. D'ISA DI - Consigliere - N. 046680/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) ZE LA N. IL 08/04/1973;
avverso SENTENZA del 28/02/2006 GIUDICE DI PACE di CASTELNUOVO DI GARFAGNANA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. D'ISA LA;
Udito il Procuratore Generale, nella persona del Dott. Mario Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Di Giovanni Antonio, difensore dell'imputato, che ha concluso per l'annullamento con rinvio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
ZE DI, a mezzo del suo difensore, ricorre per cassazione avverso la sentenza in data 28.02.2006 del Giudice di Pace di Garfagnana con la quale è stato ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 590 c.p., commi 1, 2 e 3 perché, nella sua qualità di commissario di percorso nella competizione automobilistica denominata "12A Silano-Pradarena", aveva, per colpa - consistita in negligenza, imprudenza ed imperizia - cagionato a AN NZ, lesioni personali, ed è stato condannato alla pena di Euro 700,00, oltre spese e risarcimento del danno.
Il profilo di colpa riconosciuto in capo al ricorrente è stato ravvisato (per altro sulla base dei risultati della CTU) - nella sua qualità di commissario di percorso - per non aver provveduto a porre in essere le opportune precauzioni consistenti nello spostare l'auto in gara guidata da TI MA, rimasta in panne, dalla sede stradale alla parte opposta della carreggiata, e collocarla "sotto curva", cioè nella parte di curva non esposta alla "fuga" dei veicoli in transito, e, comunque, per non aver sospeso la gara automobilistica.
Tale manchevole comportamento, per il giudice di pace, ha causato il tamponamento da parte dell'auto guidata dal AN NZ con quella rimasta sul percorso di gara.
Con il ricorso di legittimità si denuncia:
1) erronea applicazione della legge penale, nella specie la disposizione dell' art. 43 cod. pen.. Si argomenta che una corsa automobilistica - nella specie un rally di montagna - rappresenta un classico esempio di attività sportiva pericolosa e viene disciplinata da regole di condotta che non sono ispirate al comune concetto di prudenza.
Secondo il regolamento fissato dalla Commissione - Automobilistica, Italiana il Sig. ZE - nella sua veste di commissario di percorso - doveva:
1. "sorvegliare i tratti di pista a lui affidati....rendere noti immediatamente, mediante i mezzi a disposizione (telefono, segnali, staffette, etc.), tutti gli episodi e gli incidenti che possono verificarsi nel settore di sua competenza" (art. 54, comma 2 annuario CSAI 2002);
2. provvedere "alla manovra delle bandiere di segnalazione secondo le prescrizioni dell'All. H";
3. nel caso in cui una vettura si fosse fermata o fosse uscita dalla pista bisogna "spingerla in un luogo sicuro" (art. 6, comma 1, H, annuario CSAI 2002). Queste misure e modalità esecutive di carattere preventivo furono concretamente poste in essere dal Sig. ZE:
la macchina Peugeot del TI è stata debitamente segnalata con l'apposita bandiera gialla e la Peugeot è stata posta sul lato destro ben oltre la sede stradale.
Di conseguenza, dal momento che le regole del regolamento ACI - CSAI sono state rispettate, è giocoforza concludere che il verificarsi dell'evento dannoso non è la conseguenza non voluta dell'inosservanza delle regole cautelari, bensì semplicemente la concretizzazione del "rischio" tipico delle pare automobilistiche, le quali, com'è noto, si svolgono in condizioni "estreme" molto lontane cioè dal comune concetto di "sicurezza" e "prudenza". Dunque, si ritiene che primo giudice abbia errato nell'affermare la penale responsabilità dell'imputato per il fatto contestato, in quanto non è stato debitamente soppesato il carattere oggettivamente pericoloso delle competizioni di cui si tratta. Il regolamento sportivo che disciplina questo tipo di competizione stabilisce, infatti, che la gara debba essere fermata solo nel caso di veicoli incidentati che ostruiscono la pista, ma non anche nel caso di veicoli che in nessun modo ostacolano la circolazione. Si assume, inoltre, che la collocazione dell'auto guasta sulla parte destra della carreggiata (considerata dal CTU esposta alla fuga dei veicoli in transito) e non sulla parte sinistra, è stata determinata dalla presenza di alberi e siepi su tale lato;
circostanza questa che - di fatto - non ha reso possibile il parcheggio in luogo diverso (n.d.r. allora a maggior ragione bisognava sospendere la gara). Per affermare la penale responsabilità dell'imputato, si sostiene, avrebbe dovuto essere accertato che l'evento lesivo concretamente verificatosi avrebbe potuto essere evitato tenendo una condotta alternativa corretta. Nel caso si specie è stato dimostrato che le lesioni subite dalla parte offesa sono state consequenziali ad una sua errata impostazione della curva;
per cui, se anche la Peugeot non vi fosse stata, l'offeso comunque sarebbe andato a schiantarsi contro il lato destro della strada, con conseguenza probabilmente simili a quelle effettivamente verificatesi.
Quanto alla posizione del ricorrente in riferimento a quella del direttore di gara AL Pierluigi (assolto dal giudice di pace), non è stato stabilito con certezza se questi sia stato avvisato dell'incidente verificatosi in pista, tale omissione per la difesa del ricorrente ha influito sia sotto il profilo della corretta applicazione dell'art. 43 sia sotto il profilo della logicità della motivazione.
Non si è acclarato con certezza se il mancato ordine di sospensione della corsa sia dipeso dalla negligenza dell'AL, ovvero da una omessa o ritardata comunicazione di staffette o ponti radio. Ciononostante, lo ZE è stato ritenuto colpevole per il reato ascrittogli, viceversa l'AL è stato prosciolto proprio in base all'assunto che non è stato possibile dimostrare se lo stesso fosse stato o meno avvisato e quindi posto nelle condizioni di sospendere la gara.
2) Contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificatamente indicati nei motivi di gravame, art. 606 c.p.p., lett. e. Alcune delle deduzioni affrontate con il primo motivo di ricorso presentano una indubbia rilevanza anche sotto il profilo della carenza e della manifesta illogicità della motivazione della impugnata sentenza.
Si evidenzia che non è stato provato che l'AL sia stato messo al corrente che la vettura Peugeot era stata parcheggiata sul lato destro della strada in prossimità di curva, ciononostante, come si è già evidenziato egli - nella qualità di direttore di gara - è stato assolto mentre il commissario ZE è stato condannato. Ci si chiede perché il giudice non abbia esercitato i poteri di cui all'art. 507 c.p.p. (potere-dovere di integrazione probatoria). Si argomenta: se si parte dal presupposto che l'AL e lo ZE erano titolari di "obblighi divisi di diligenza", se, in base al regolamento del CSAI, il commissario di percorso ha il compito di comunicare eventuali incidenti verificatesi sulla pista al direttore di gara e quest'ultimo ha, a sua volta, il compito di interrompere o meno la corsa, se il direttore di gara AL è stato assolto - perché non è stato provato che egli abbia effettivamente ricevuto alcuna comunicazione sulla presenza del veicolo Peugeot posto sul lato destro del tracciato stradale - si deve affermare che anche il commissario di percorso deve essere esente da responsabilità, in quanto non è stato dimostrato - al di là di ogni ragionevole dubbio - che egli abbia omesso di avvisare il direttore di gara, violando così le regole imposte dal regolamento. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi sono infondati e, pertanto, il ricorso va rigettato. Le censure mosse alla sentenza impugnata non hanno la capacità di mettere in crisi la validità logica e l'ineccepibile esattezza giuridica degli argomenti di motivazione attraverso i quali il giudice di merito ha conclusivamente ritenuto che l'irregolare posizionamento dell'auto, rimasta in panne, di uno dei partecipanti alla gara automobilistica sul lato destro della carreggiata, in prossimità del margine della stessa e nella immediata vicinanza di una curva sinistrorsa, costituisse un grave pericolo per gli altri concorrenti, in quel tratto di strada la cui sicurezza di circolazione l'imputato, quale commissario di percorso, avrebbe dovuto garantire: pericolo che era prevedibile, in quanto la presenza di quell'auto in quel punto fuori pista impediva agli altri veicoli in transito una delle possibili vie di fuga, ed anche evitabile sol che essa fosse stata sistemata sulla parte destra della sede stradale, qualora fosse stato possibile, o comunque in un luogo sicuro sullo stesso lato sinistro.
Il fatto che altri corridori, prima del AN NZ, siano riusciti a superare indenni quel tratto della carreggiata dove l'imputato aveva provveduto a segnalare il pericolo con l'apposita bandiera gialla, non è argomento difensivo idoneo a fare escludere la sua condotta omissiva colposa. La presenza dell'auto nel posto in cui era stata parcheggiata fuori pista, avendo precluso una possibile via di fuga, ha costituito una condizione necessaria della successiva collisione con il veicolo della persona offesa, nulla rilevando, se non ai fini di una concorrente responsabilità di quest'ultimo - per altro riconosciuta dal giudice - che quest'ultimo abbia affrontato quella curva ad alta velocità con conseguente perdita di controllo dell'autovettura: l'urto che si è verificato correttamente è stato collocato dal giudice nel novero degli effetti, prevedibili ed evitabili, secondo il criterio della regolarità causale e, quindi, non estraneo alla normale linea evolutiva delle conseguenze che in concreto si sono prodotte. La tesi dell'affidamento non può dal concorrente neppure essere invocata a propria scriminante, essendosi fatta corretta applicazione del principio secondo cui la colpa altrui non elimina la propria. L'interferenza di altre cause che siano prevedibili non vale ad interrompere il nesso di causalità. L'impostazione iniziale del ricorso non è per niente condivisibile, se, infatti, è corretto affermare che una corsa automobilistica - nella specie un rally di montagna - rappresenta un classico esempio di attività sportiva pericolosa e viene disciplinata da regole di condotta che non sono ispirate al comune concetto di prudenza, ciò vale per la valutazione delle condotte dei gareggianti, non certo di coloro che devono organizzare la gara cui è demandato l'obbligo giuridico di attuare tutte le cautele possibili atte ad evitare incidenti "appunto di gara".
Si è sostenuto che tutte le misure e modalità esecutive di carattere preventivo, imposte dal Regolamento fissato dalla Commissione Sportiva Automobilistica Italiana, furono concretamente poste in essere dallo ZE: la macchina Peugeot del TI è stata debitamente segnalata con l'apposita bandiera gialla ed è stata posta sul lato destro ben oltre la sede stradale. Indipendentemente dal fatto che il rilievo implica un giudizio sicuramente di fatto, precluso in questa sede, si evidenzia che l'art. 6, comma 1 del richiamato regolamento stabilisce che, nel caso in cui una vettura si sia fermata o sia uscita dalla pista bisogna "spingerla in un luogo sicuro". Orbene, l'auto del TI, uscita di pista, è stata lasciata lì dove si è fermata. È questa errata valutazione di assenza di pericolo della posizione dell'auto in quel luogo che connota la condotta colposa dell'imputato. Sul punto il giudice, richiamando le conclusioni del C.T.U., pone in rilievo, come già prima evidenziato, la prevedibilità di quanto accaduto e la sua evitabilità.
L'altro rilievo difensivo, per altro sempre di natura fattuale, riportato nella parte narrativa, che riguarda l'impossibilità della collocazione dell'auto da corsa in panne sulla parte destra della carreggiata, determinata dalla presenza di alberi e siepi, è altrettanto non condivisibile, atteso che, rilevata tale situazione (il che ha evidentemente implicato una valutazione di pericolosità della posizione dell'auto incidentata) a maggior ragione l'imputato, autonomamente, di fronte ad una situazione estremamente pericolosa, avrebbe dovuto sospendere la gara, onde consentire lo spostamento dell'autovettura incidentata in luogo sicuro.
Quanto poi all'assunto secondo cui, rimasto provato che le lesioni subite dalla persona offesa sono state consequenziali ad una sua errata impostazione della curva, e, se anche la Peugeot non si fosse fermata in quel luogo, l'offeso, comunque, sarebbe andato a schiantarsi contro il suo lato destro della strada, con conseguenze probabilmente simili a quelle verificatesi, si evidenzia che è un giudizio postfattuale non consentito.
Invero, rimasta acquisita, per quanto argomentato dal giudice del merito e ritenuto da questo Collegio logicamente valido ed ineccepibile sotto il profilo giuridico, la condotta colposa dell'imputato, ciò che rileva è l'evento in concreto verificatosi. Da ultimo anche la eccepita contraddittorietà della condanna dell'imputato in riferimento alla assoluzione del direttore di gara si manifesta infondata.
Ciò che ha rilevato per il giudizio di responsabilità dello ZE è la sua condotta omissiva in riferimento al mancato spostamento dell'auto in un luogo sicuro che da sola ha determinato l'evento.
Se fosse rimasto provato con certezza che la notizia della presenza pericolosa dell'auto incidentata in quel luogo fosse giunta al direttore di gara, indubbiamente sarebbe stato anche censurato il suo concorso colposo nel non aver disposto l'interruzione della gara. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella pubblica udienza, il 3 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 15 settembre 2008