Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2011, n. 3370
CASS
Sentenza 13 dicembre 2011

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Massime1

L'incidente di esecuzione non può essere utilizzato per far valere vizi afferenti il procedimento di cognizione e la sentenza che lo ha concluso, ostandovi le regole che disciplinano la cosa giudicata, la quale si forma anche nei confronti di provvedimenti affetti da nullità assoluta. (Nella specie, la Corte ha ritenuto non poter essere dedotti in sede di incidente di esecuzione, errori di calcolo della pena commessi nella fase di cognizione).

Commentario1

  • 1Nullità post riforma della contumacia: rescissione non incidente di esecuzione (Cass. 20705/20)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 14 luglio 2020

    Con l'attuale disciplina, le nullità incorse nel giudizio di cognizione, in specie quelle afferenti alla citazione a giudizio, possono essere fatte valere, una volta formatosi il giudicato di condanna, con lo strumento della rescissione del giudicato; rimedio, quest'ultimo, esperibile ove, tra l'altro, il giudice abbia errato nel disporre la prosecuzione del giudizio ritenendo l'assenza, quando invece avrebbe dovuto disporre la sospensione del procedimento. In sede di esecuzione, il giudice deve limitare il proprio accertamento alla regolarità formale e sostanziale del titolo su cui si fonda l'esecuzione medesima, non potendo egli attribuire rilievo alle nullità eventualmente …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 13/12/2011, n. 3370
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3370
Data del deposito : 13 dicembre 2011

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