Sentenza 19 gennaio 2004
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 19/01/2004, n. 680 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 680 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RIGGIO Ugo - Presidente -
Dott. ODDO Massimo - Consigliere -
Dott. FICO Nino - rel. Consigliere -
Dott. FERRARA Ettore - Consigliere -
Dott. BISOGNI Giacinto - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
e da
UFFICIO PROVINCIALE IVA FIRENZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
- ricorrente -
contro
CC SRL;
- intimata -
avverso la sentenza n. 39/97 della Commissione tributaria regionale di FIRENZE, depositata il 17/02/98;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 08/04/03 dal Consigliere Dott. Nino FICO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARTONE Antonio che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Ufficio IVA di Firenze ha rettificato le dichiarazioni presentate per gli anni 1989, 1990 e 1991 dalla s.r.l. NI contestando varie violazioni, enunciate in una serie di rilievi, dalla illegittima detrazione di fatture per operazioni inesistenti agli acquisti di beni in sospensione di imposta oltre i limiti consentiti (acquisti non regolarizzati o regolarizzati oltre il previsto termine), alla omessa annotazione di lettera di intento, alla indebita detrazione di imposta per fatture non inerenti, alla irregolare fatturazione di operazioni imponibili, considerate esenti. La società ha impugnato gli avvisi di rettifica deducendone la nullità per difetto di motivazione, in quanto motivati ob relationem al processo verbale di constatazione, nonché per difetto di prova dei fatti contestati.
La Commissione Tributaria di primo grado di Firenze, disposta l'acquisizione del p.v.c., prodotto dall'Ufficio, ha respinto i ricorsi.
La società ha appellato la decisione e la Commissione Tributaria Toscana, ritenuta l'illegittimità dell'acquisizione del documento per difetto di un potere in tal senso delle C.T. e perché prodotto oltre il termine di cui all'art. 19-bis D.P.R. n. 636/72, ritenuta altresì l'illegittimità della motivazione ob relationem, nonché la mancanza di prova delle violazioni dichiarando la nullità degli avvisi di rettifica.
Avverso quest'ultima decisione il Ministero delle Finanze ha proposto ricorso per Cassazione affidandolo ad un motivo, articolato in più censure.
La contribuente non ha resistito con controricorso. MOTIVI DELLA DECISIONE
Col motivo proposto (violazione degli art. 35 e 36 D.P.R. n. 636/72, dell'art. 7 D.Lgs. n. 546/92, degli artt. 54-56 D.P.R. 633/72, nonché degli art. 2697, 2727 e 2729 c.c.) il ricorrente ha dedotto che la legge attribuisce alle Commissioni Tributarie il potere di disporre, d'ufficio, in ogni momento del giudizio, l'acquisizione di documenti ritenuti necessari ai fini della decisione, che è valida la motivazione degli avvisi di rettifica per relazione al p.v.c. e che, in caso di specifica contestazione al contribuente di acquisti di beni in sospensione di imposta oltre i limiti consentiti dalla legge, di indebita detrazione di IVA per fatturazione di operazioni inesistenti o non inerenti, ovvero per fatturazione di operazioni imponibili come operazioni esenti, noi spetta all'Ufficio l'onere della prova della inesistenza o della irregolarità delle operazioni, dovendo essere il contribuente a dimostrare l'esistenza e la regolarità delle operazioni stesse.
Le censure sono fondate.
Gli artt. 35 e 36 del D.P.R. n. 636/72, in vigore fino al 31 marzo D.Lgs. n. 546/92, a decorrere dal 1^ aprile 1996, Commissioni tributarie poteri istruttori di ufficio ordinare alle parti il deposito di documenti, l'acquisizione di documenti e vieppiù quello di disporre l'acquisizione dei documenti prodotti, senza l'osservanza del termine di cui all'art. 19-bis D.P.R. 636/72, come si desume dalla lettera e dalla ratio delle disposizioni in esame, che non pongono alcun limite temporale all'esercizio del potere stesso, allorquando i documenti siano ritenuti necessari per la decisione della controversia.
Trattasi di facoltà, come espressamente recita la norma, ossia di un potere discrezionale che il giudice tributario utilizza, e del cui esercizio non possono dolersi le parti, quando non possa pronunciarsi una sentenza ragionevolmente motivata (Cass.: 25 maggio 2002, n. 7678; 7 febbraio 2001, n. 1701; 10 novembre 200, n. 14624). In tema di avviso di rettifica di dichiarazione IVA, la motivazione degli atti di accertamento "per relationem", con rinvio alle conclusioni e agli specifici rilievi contenuti nel verbale redatto dalla Guardia di Finanza nell'esercizio dei poteri di polizia tributaria, non è illegittima per mancanza di autonoma valutazione da parte dell'ufficio degli elementi da quella acquisiti, significando semplicemente che l'ufficio, condividendone rilievi e conclusioni, ha inteso realizzare una economia di scrittura, che, avuto riguardo alla circostanza che si tratta di elementi già noti al contribuente, non arreca alcun pregiudizio al corretto svolgimento del contraddittorio (Cass. 26 febbraio 2001, n. 2780). Ancora in tema di IVA, ove l'amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di imposta per fatturazione di operazioni inesistenti o non inerenti o irregolari per violazione delle norme che regolano la materia, ovvero per fatturazione di operazioni imponibili come operazioni esenti, la prova della legittimità e della correttezza delle detrazioni deve essere fornita dal contribuente medesimo con la esibizione dei documenti contabili legittimanti (fra le altre, con riguardo alle operazioni inesistenti:
Cass. 3 maggio 2002, n. 6341; Cass. 27 gennaio 2001, n. 1181). Il ricorso va dunque accolto, con cassazione della sentenza impugnata e rinvio della causa anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. della Toscana.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana.
Così deciso in Roma, il 8 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 19 gennaio 2004