Sentenza 28 marzo 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 28/03/2001, n. 4477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4477 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPREM E0-4 4 7 7 / 0 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto Risarcimento danni SE Ricorso avverso sentenza di Giudice di Pace f Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G. N. 15375/98 Presidente Dott. Vittorio DUVA - Dott. Paolo VITTORIA Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE - Consigliere Cron.9683 Dott. Italo PURCARO Rel. Consigliere Rep. 1524 Ud. 22/11/00 Dott. Ennio MALZONE Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL SOLE 24 ORE COMUNE DI TREPUZZI, in persona del Sindaco pro-tempore; 1500 12.8 MAR. 2001 elettivamente domiciliato in ROMA PIAZZA COLA DI RIENZO 85, presso l'Avvocato CHIATTI ALDO, difeso dall'avvocato DE JACO FRANCESCO, giusta delega in atti;
LIRE 1500 CANCELLER ricorrente
contro
D'ER ANDREA;
0239782 - intimato avversO la sentenza n. 147/98 del Giudice di pace di CAMPI SALENTINA, emessa e depositata il 30/06/98; 2000 RG.152/1998, 1-880 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 22/11/00 dal Consigliere Dott. Italo PURCARO;
udito l'Avvocato FRANCESCO DE JACO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore I Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per la inammissibilità. Svolgimento del processo Con citazione notificata in data 4 febbraio 1998, RE D'RI, premesso che in data 17 novembre 1996, esso istante, mentre percorreva а piedi la via della Stazione in Trepuzzi, veniva addentato da un cane randagio che gli provocava lesioni di notevole entità, convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Campi Salentina, il Comune di Trepuzzi, chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti. Costituitosi il convenuto contestò ogni addebito, deducendo che non competeva ai comuni l'onere di prov- vedere alla cattura dei cani randagi. Espletata l'istruttoria, il giudice adito, con sentenza in data 30 giugno 1998, accolse per quanto di ragione la domanda, condannando altresì il convenuto al pagamento delle spese di lite. Per la cassazione della suindicata sentenza ha pro- posto ricorso il Comune di Trepuzzi, sulla base di tre motivi. L'intimato non ha svolto attività difensiva. Motivi della decisione יו Preliminarmente, rileva la Corte l'inammissibilità del ricorso. Invero, dagli atti di causa, il cui esame è consen- tito a questa Corte, dovendosi decidere su una questio- ne di carattere processuale, si evince che, in effetti, domanda risarcitoria proposta dall'attore superava la il valore di lire 2.000.000, atteso che nell'atto in- troduttivo del giudizio veniva richiesta la condanna del convenuto al pagamento della somma di lire tre mi- lioni, oltre gli interessi. Siffatta richiesta veniva ribadita in sede di precisazione delle conclusioni. Orbene, secondo il disposto del capoverso del- l'art.113 del codice di rito, il giudice di pace decide secondo equità le vertenze il cui importo non supera due milioni. L'art.339 dello stesso codice dispone che sono inappellabili le sentenze del giudice di pace pronun- ziate secondo equità, mentre, secondo il successivo art.341 c. p. c., l'appello contro le sentenze del giu- dice di pace si propone al tribunale nella cui circo- scrizione ha sede il giudice che ha pronunziato la sen- tenza. Ne consegue che, nella specie, la sentenza oggetto 3 dell'odierno gravame avrebbe dovuto essere impugnata davanti al tribunale di Lecce, per cui il ricorso pro- posto dal Comune di Trepuzzi deve essere dichiarato inammissibile. 20000 Nulla per le spese del giudizio di cassazione, 270000 stante il mancato espletamento di attività difensiva da parte dell'intimato.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso;
nulla per le spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del- la III Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazio- ne, il 22 novembre 2000. " Il Consigliere relatore ed estensore ith TeensJelena 41 Il Presidente Vito Agenzia delle Entrate Ufficio di Roma 2 Iscritto a ruolo il D el они Art. n. S Depositata in Cancelleria Oggi, lì 28 MAR. 2001 IL CANCELLIERE Giovannii ambattistathe E O T N R E O C 4