Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2000, n. 7137
CASS
Sentenza 26 gennaio 2000

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Il fallimento non determina l'incapacità del fallito di iniziare una nuova attività d'impresa; la eventuale nuova attività imprenditoriale non può, pertanto, ritenersi illecita ne' sotto il profilo oggettivo ne' sotto quello soggettivo, con la conseguenza che i ricavi conseguiti non possono essere ritenuti come proventi patrimoniali derivanti da reato, e sono perciò soggetti a tassazione secondo la disciplina generale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2000, n. 7137
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7137
    Data del deposito : 26 gennaio 2000

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