Sentenza 26 gennaio 2000
Massime • 1
Il fallimento non determina l'incapacità del fallito di iniziare una nuova attività d'impresa; la eventuale nuova attività imprenditoriale non può, pertanto, ritenersi illecita ne' sotto il profilo oggettivo ne' sotto quello soggettivo, con la conseguenza che i ricavi conseguiti non possono essere ritenuti come proventi patrimoniali derivanti da reato, e sono perciò soggetti a tassazione secondo la disciplina generale.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 26/01/2000, n. 7137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7137 |
| Data del deposito : | 26 gennaio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Antonio ZUMBO Presidente del 26/1/2000
Dr. Renato ACQUARONE Consigliere SENTENZA
Dr. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere N. 306
Dr. Guido DE MAIO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere N. 33201/99
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto dal
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Salerno avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore 18 maggio 1999 n.155, con la quale OR NA, nata il [...] in [...], è stata assolta dal reato p. e p. dall'art.1 c.6 L.1982 n.516, accertato in S. Marzano sul Sarno il 5 agosto 1992, perché il fatto non costituisce reato.
Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Luigi CIAMPOLI, il quale ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore 18 maggio 1999 n.155, con la quale LO TO è stata assolta dal reato che le è stato ascritto perché, come titolare di un'impresa di vendita di detersivi, ometteva di istituire le scritture obbligatorie ai fini dell'I.V.A., ha proposto ricorso per cassazione il procuratore Generale presso la Corte d'appello di Salerno chiedendone l'annullamento per il seguente motivo:
1. Violazione dell'art.606 c.1 lett.b) c.p.p. in relazione agli artt.6 D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 e 1 c.6 L.1982 n.516, perché la circostanza che la TO, già dichiarata fallita nel 1988, abbia condotto nel 1992 un esercizio commerciale in assenza di autorizzazione amministrativa non consente di ritenere i ricavi da lei conseguiti come proventi patrimoniali derivanti da reato, trattandosi di attività economica oggettivamente lecita;
2. Violazione dell'art.606 c.1 lett.b) c.p.p. in relazione agli artt. 14 c.4 L.24 dicembre 1993 n.537 e 1 c.6 L.1982 n.516 perché anche i proventi dei reati sono tassabili per la disposizione del quarto comma dell'art.14 L.1993 n.537, retroattiva in quanto norma di interpretazione autentica dell'art.6 c.1 D.P.R. 1986 n.17, fino a quando non siano stati sottoposti a confisca;
pertanto la TO era tenuta in ogni caso a istituire i registri dell'I.V.A.. Il ricorso è fondato e dev'essere accolto.
Infatti, tra gli effetti del fallimento previsti dagli artt. 42 e sgg. L.Fall. non rientra un'incapacità del fallito di iniziare una nuova attività d'impresa, ferma restando, ove la nuova impresa sia effettivamente avviata, la legittimazione del curatore di acquisirne i proventi all'attivo della procedura concorsuale in quanto beni che pervengono al fallito durante il fallimento (art.42 c.2 L.F.) a seguito dell'esercizio di un'attività da lui compiuta dopo la dichiarazione di fallimento (art.44 L.F.) (Cass., Sez. I, 21 marzo 1989 n. 1417, Banca Lombarda c/o Fall.to Morano;
Sez. I., 13 maggio 1991 n.5334, Banca Toscana c/o Fall..to Silvestri;
S.U. 10 dicembre 1993 n. 12159, Fall.to Campi c/o Banca Cattolica del Veneto;
Sez. I, 9 luglio 1994 n. 6517, Cassa Centrale Risparmio V.E. c/o Fall.to Morfino;
Sez. I, 16 maggio 1997 n. 4345, Pedrini c/o cassa Risparmio Torino).
La nuova attività imprenditoriale non può, quindi, definirsi illecita ai sensi dell'art.14 c.4 L.24 dicembre 1993 n.537, ne' per il profilo oggettivo ne' per quello soggettivo, e i relativi proventi sono perciò soggetti a tassazione in base alle norme generali, indipendentemente dalla suddetta disposizione (Cass., Sez. III, 23 marzo 1999 n. 977, ric. Balducci). Appare, quindi, del tutto fondato il primo motivo di ricorso, che rende ininfluente, e quindi superflua, l'argomentazione contenuta nel secondo motivo di ricorso, dato che la liceità dell'impresa esercitata dal ricorrente esclude a priori l'applicabilità dell'art.14 L.1993 n.537.
In ogni caso, l'art.14 c.4 L.1993 n.537 - il quale dispone che nelle categorie di reddito di cui all'art.6 c.1 T.U. delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n.917 devono ritenersi ricompresi, se in esse classificabili, i proventi di fatti, atti e attività qualificabili come illecito civile, penale e amministrativo se non già sottoposti a sequestro o confisca penale - non ha carattere innovativo perché il suo precetto non ha contenuto nuovo ed autonomo, ma è norma di interpretazione autentica, in quanto si riporta ad altra preesistente, quella dell'art.6 D.P.R. 1986 n.917 cit., per chiarire, sia pur ampliandolo, il significato che questa già potenzialmente aveva, cioè di ricomprendere nella classificazione dei redditi in essa considerati quelli omogenei, ma di matrice illecita (v. Cass., S.U., 7 febbraio 1989 n. 733, ric. Amm. Finanze c/o Soc. Italinvest.; S.L., 7 novembre 1990 n.889, ric. Amm. Prov. Milano c/o INPS;
Sez. I, 6 maggio 1991 n. 5001, ric. Amm. Finanze c/o Pacitti s.n.c.; Sez. I, 17 marzo 1992 n. 3308, ric. FIAT Auto s.p.a. c/o Publiemme s.r.l. e altri;
Sez. I, 8 aprile 1992 n. 4309, ric. Amm. Finanze c/o Lupetti;
Sez. I, 24 luglio 1992 n. 8929, ric. Min. Finanze c/o S.p.A. S.M.C.).
Per la sua natura interpretativa la disposizione suddetta, anche in difetto di una specifica e formale attribuzione di efficacia retroattiva ai sensi dell'art.11 delle preleggi, tuttavia retroagisce naturalmente fino alla data in cui è entrata in vigore la norma interpretata, la quale, per effetto dell'interpretazione, assume sin dall'inizio della sua operatività quel preciso significato (Cass., Sez. III, 23 marzo 1999 n. 977, ric. Balducci). Nè la retroattività dell'art.14 cit. potrebbe contestarsi facendo appello a motivi di natura costituzionale, che nella specie sicuramente non ricorrono. In effetti, le disposizioni della Costituzione non escludono la retroattività delle norme tributarie, dato che l'art.25 Cost. sancisce l'irretroattività soltanto per le norme penali;
ne' la retroattività contrasta col principio della capacità contributiva costituzionalmente garantito, che risulta violato solo quando la norma fiscale assume come presupposto della prestazione fatti o situazioni talmente lontani nel tempo, da rompere la correlazione che, secondo l'art. 53 c.1 Cost., deve intercorrere fra imposizione e capacità contributiva (Cass., Sez. I, 4 aprile 1995 n. 3950, ric. Casini c/o Min. Finanze). Pertanto, in accoglimento del ricorso del Procuratore Generale di Salerno, la sentenza dev'essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore per nuovo giudizio.
P.Q.M.
La Corte
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e ordina la trasmissione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore.
Così deciso in Roma, il 26 gennaio 2000.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2000