Sentenza 23 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. V trib., sentenza 23/01/2003, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2003 |
Testo completo
ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 26/4/1986 се 66324 N. 131 0 0 9 83 / 0 3 REPUBBLICA IT TAB. ALL. B TRIBUTARIA LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA CANONE DI LOCAZIONE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Bruno SACCUCCI - Presidente R.G. N. 17751/99 - Dott. Enrico PAPA Consigliere Dott. Antonio MERONE - Rel. Consigliere Cron. 2111 Dott. Giuseppe FALCONE Consigliere Rep. Dott. Paolo GIULIANI Consigliere Ud. 13/06/02 ha pronunciato la seguente CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CAMPIONE CIVILE SENTENZA N. 66324 sul ricorso proposto da: EL AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell'avvocato ENRICO ROMANELLI, che 10 difende unitamente all'avvocato GIANFRANCO GAFFURI, giusta procura in calce;
- ricorrente
contro
MINISTERO DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
2002 · controricorrente 2671 nonchè
contro
UFF DISTRETTUALE II DD MILANO;
- intimato avversO la sentenza n. 149/98 della Commissione tributaria regionale di MILANO, depositata il 22/09/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 13/06/02 dal Consigliere Dott. Antonio MERONE;
udito per il ricorrente, 1'Avvocato ROMANELLI, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Marco PIVETTI che ha concluso per il rigetto del ricorso.
1. Fatto. motivi del ricorso e del controricorso 1.1. La sig.ra EL LI, rappresentata e di- fesa come in atti, ricorre contro il Ministero delle Finanze, in persona del Ministro pro tempore, rappre- sentato e difeso ex lege dalla Avvocatura Generale del- lo Stato, per la cassazione della sentenza specificata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Re- gionale di Milano ha affermato che le somme corrisposte dal datore di lavoro al proprio dipendente in occasione del trasferimento ad altra sede a titolo di differenza per il maggior canone di locazione e per indennità di trasferimento sono assoggettabili ad IRPEF, in quanto, rispettivamente, non hanno natura risarcitoria, né sono 2 assoggettabili alle indennità di trasferta di cui all'art. 48, comma 3, DPR 597/73. 1.2. In fatto, il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento IRPEF 1984, con il quale sono state re- cuperate а tassazione le somme corrisposte dal datore di lavoro per coprire la differenza del maggior canone di locazione che si era dovuto accollare in conseguenza di un trasferimento non richiesto e per indennità di trasferimento. A sostegno della domanda, la EL ha dedotto la natura risarcitoria delle somme corrisposte in forza dell'art. 51 del contratto collettivo del per- sonale delle aziende ed istituti di credito, stipulato il 21 luglio 1980, e l'assimilazione dell'indennità di trasferimento alle indennità di trasferta di cui al ci- tato comma 3 dell'art. 48, DPR 597/73. Entrambi le Commissioni Tributarie competenti per il merito hanno respinto le tesi della contribuente.
1.3. A sostegno del ricorso, la EL eccepisce la violazione e falsa applicazione dell'art. 48, comma 1, DPR 597/73 e delle disposizioni che definisco- no il reddito ai fini fiscali e il vizio di motivazio- ne, in quanto la somma percepita non costituisce incre- mento di ricchezza, essendo stata assorbita dal maggior canone di locazione "subito"; la violazione e falsa applicazione dell'art. 48, 3 comma 3, DPR 597/73, e vizio di motivazione, in rela- zione alla mancata assimilazione della indennità di trasferimento alla indennità di trasferta;
l'omessa pronuncia o omessa motivazione sulla ecce- pita inesistenza di una obbligazione tributaria pro- pria, cioè del sostituito (dipendente), piuttosto che, eventualmente, del sostituto (datore di lavoro).
1.4. Il Ministero resiste argomentando che ai sensi dell'art. 48, comma 1, DPR 597/73, tutti i compensi, i sussidi e le liberalità percepiti in dipen- denza del lavoro prestato costituiscono, ai fini IRPEF, reddito di lavoro dipendente;
la sostituzione non importa estromissione del lavo- ratore dal rapporto tributario, ma solo assunzione da parte del datore di lavoro di alcuni adempimenti con- nessi con la dichiarazione ed il pagamento della obbli- gazione tributaria.
1.5. La contribuente ha depositato memorie, ai sen- si dell'art. 378 c.p.c., con le quale ribadisce le pro- prie tesi ed in subordine chiede di beneficiare del trattamento di maggior favore previsto dal nuovo siste- ma sanzionatorio.
2. Diritto e motivi della decisione 2.1. Ritiene il Collegio che il ricorso non possa trovare accoglimento. Infatti, tutte le questioni sol- 4 levate dalla ricorrente sono state ripetutamente af- frontate e risolte da questa Corte in senso contrario a quello prospettato dalla EL, superando la giurispru- denza citata negli atti della ricorrente.
2.2. Nel merito, l'art. 48, comma 1, DPR 597/73, disponeva testualmente che "Il reddito di lavoro dipen- dente è costituito da tutti i compensi ed emolumenti, comunque denominati, percepiti nel periodo d'imposta in dipendenza del lavoro prestato, anche sotto forma di partecipazione agli utili e a titolo di sussidio o li- beralità". Tenuto conto della onnicomprensività della norma riportata e della tassatività delle esclusioni specificamente previste nei commi successivi dello stesso art. 48, la più recente prevalente giurispruden- "Le somme corri- za di questa Corte ha stabilito che sposte (...) ai sensi dell'articolo 51 del C.C.N.L. del personale direttivo delle aziende di credito, dal dato- re di lavoro al dipendente in occasione di trasferimen- to a titolo di "diaria" di prima sistemazione nella nuova residenza non è assimilabile all'indennità di trasferta di cui all'articolo 48, comma terzo d. P.R. n. 597/1973, e sono pertanto integralmente soggette a tas- sazione (sent. 7703/2000). Più specificamente ancora, "Nel vigore del d. P. R. n. 597/1973, l'indennizzo per differenza canoni di locazione corrisposta ai sensi 5 dell'articolo 51, comma primo n.1 lett. d) del C.C.N.L. del personale direttivo delle aziende di credito, ai dipendenti in occasione di trasferimento costituisce una componente reddituale assoggettata a tassazione, essendo erogato per rimborsare una spesa del dipenden- te-contribuente sostenuta non nell'interesse esclusivo dell'impresa e come anticipazione di un costo aziendale ma per soddisfare le sue esigenze personali e di vita o realizzare le condizioni che, secondo modalità tipiche di esecuzione del rapporto di collaborazione del perso- nale direttivo, lo mettano in grado di svolgere la pre- stazione di lavoro dovuta" (sent. 7703/2000; conf. 2611/2000, 12578/2000, 10149/2000, 1842/2000, 2389/2000).
2.3. Anche la questione relativa al destinatario dell'avviso di accertamento è stata affrontata e risol- ta da questa Corte nel senso che "E' legittimo l'avviso di accertamento a carico del lavoratore subordinato, rivolto a contestargli la mancata inclusione nella de- nuncia annuale di una componente del reddito tassabile, anche quando la stessa sia soggetta alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 23 del d. P.R. 29 settembre 1973 n. 600 ed il datore di lavoro abbia omesso di ef- fettuarla. L'ininfluenza della sostituzione d'imposta sulla posizione e sugli obblighi del lavoratore- 6 sostituito, oltre a consentire l'esercizio nei suoi confronti del potere di accertamento in caso di viola- zione di quegli obblighi, porta ad escludere che, nel giudizio d'impugnazione promosso dallo stesso sostitui- to, insorga la necessità di integrare il contradditto- rio nei confronti del datore di lavoro sostituto" (sent. n. 10057/2000; conf. 2212/2000, 2611/2000, 3330/2000, 6292/200, 10613/2000).
2.4. Quanto alla richiesta della applicazione dello jus superveniens per i profili sanzionatori, la richie- sta non può trovare accoglimento perché la sentenza im- pugnata è stata pronunciata (il 15/7/1998) dopo l'entrata in vigore dei decreti legislativi 472 e 471 del 1997 (1° aprile 1998) e non risulta che la questio- ne sia stata prospettata ai giudici di merito (non ri- sulta dalla motivazione della sentenza impugnata e, sul punto, non c'è doglianza di omessa pronuncia). Peral- tro, 1' efficacia retroattiva della nuova disciplina presuppone che nella specie possa trovare applicazione un trattamento sanzionatorio più favorevole al contri- buente, e su questo punto la richiesta è del tutto ge- nerica. Il contribuente avrebbe dovuto indicare speci- ficamente le conseguenze sanzionatorie previste dal nuovo sistema, rispetto a quelle previste dal sistema abrogato, per consentire un giudizio di comparazione, 7 quanto meno in linea di diritto, salvo le eventuali va- lutazioni di merito da delegare poi al giudice del rin- vio.
2.5. Conseguentemente, condividendo il Collegio gli indirizzi giurisprudenziali riferiti, dai quali non v'è motivo per discostarsi, il ricorso va respinto e le spese vanno compensate, atteso che l'orientamento giu- risprudenziale al quale ha aderito il Collegio si è consolidato dopo la proposizione del ricorso dinanzi a questa Corte.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e compensa le spese. Così deciso in Roma il 13 giugno 2002 Il Consigliere estensore Il Presidente (dr. Antonio Me Bruno Saccucci) IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio DEPOSITATO IN CANCELLERIA Oggi. 23 GEN 2003 IL CANCELLIERE C1 Osvaldo Ascanio 8