Sentenza 4 maggio 1999
Massime • 1
Agli effetti di quanto previsto dal secondo periodo del quarto comma dell'art.665 cod.proc.pen., il giudice per le indagini preliminari presso la pretura non può qualificarsi, rispetto al pretore del dibattimento, come "altro giudice ordinario", la cui competenza in materia esecutiva prevarrebbe in ogni caso rispetto a quella del pretore, in quanto, coma emerge anche dalla disciplina dettata al riguardo dall'ordinamento giudiziario (artt.31, 35, 39, 40 r.d. 30 gennaio 1941, n.12), il giudice per le indagini preliminari ed il pretore dibattimentale fanno parte di uno stesso ufficio giudiziario, ancorché siano costituite sezioni distaccate della pretura circondariale. (Nella specie, il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo era rappresentato dalla sentenza pronunciata dal pretore della sezione distaccata, ed occorreva in sede esecutiva pronunciarsi sulla revoca della sospensione condizionale della pena concessa con decreto penale emesso dal giudice per le indagini preliminari presso la pretura circondariale. Nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha determinato la competenza del pretore circondariale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 04/05/1999, n. 3394 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3394 |
| Data del deposito : | 4 maggio 1999 |
Testo completo
composta dagli Ill.mi Sigg.: Camera di consiglio
Dott. TERESI RENATO Presidente del 4/5/1999
1. Dott. LA GIOIA VITO Consigliere SENTENZA
2. Dott. SILVESTRI GIOVANNI " N. 3394
3. Dott. RIGGIO GIANFRANCO " REGISTRO GENERALE
4. Dott. GIRONI EMILIO " N. 02889/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul conflitto di competenza sollevato da:
GIP PRETURA FOGGIAnel procedimento a carico di:
1) BE NI n. il 30.11.1968
sentita la relazione fatta dal Consigliere dr. SILVESTRI GIOVANNI
sentite le conclusioni del P.G. Dr. A. Albano il quale ha chiesto dichiararsi la competenza del GIP della Pretura di Foggia;
OSSERVA
Con ordinanza del 13.7.1998, il Pretore di Foggia-Sezione distaccata di San Severo dichiarava la propria incompetenza a provvedere in ordine alla richiesta presentata dal P.M. presso la Pretura circondariale per ottenere la revoca della sospensione condizionale della pena concessa a LO CO con decreto penale del 4.12.1992, ritenendo che la competenza a disporre la revoca spettasse al GIP presso detta Pretura a norma del quarto comma, ultima parte dell'art. 665 c.p.p.- In data 14.10.1998 il GIP dichiarava la propria incompetenza e rilevava conflitto di competenza, ritenendo che l'ultima parte del quarto comma dell'art. 665 c.p.p., secondo cui in caso di provvedimenti emessi dal pretore e da altro giudice ordinario è competente in ogni caso quest'ultimo, non è applicabile ai rapporti tra il pretore di una sede distaccata e il GIP presso la medesima pretura.
Il conflitto, ammissibile in rito, deve essere risolto designando il Pretore di Foggia-Sezione distaccata di San Severo quale giudice competente a deliberare sulla richiesta di revoca della sospensione condizione della pena concessa a LO CO. Premesso che il provvedimento divenuto irrevocabile per ultimo è costituito dalla sentenza in data 1.7.1996 pronunciata, a seguito di dibattimento, dal Pretore di Foggia-Sezione distaccata di San Severo, deve porsi in risalto che manca di qualsiasi pregio la tesi, del tutto singolare, sostenuta da tale giudice per declinare la propria competenza in sede esecutiva, ai sensi dell'art. 674 c.p.p., in ordine alla revoca della sospensione condizionale della pena concessa coi decreto penale emesso il 4.12.1992 dal GIP della Pretura di Foggia.
Invero, il riferimento alla disposizione di cui alla seconda parte del quarto comma dell'art. 665 c.p.p. è assolutamente sprovvisto di ogni base giustificativa, non potendo il GT presso la Pretura qualificarsi, rispetto al pretore dibattimentale, come "altro giudice ordinario", la cui competenza in materia esecutiva prevarrebbe in ogni caso rispetto a quella del pretore. Oltre a non essere confermata dal benché minimo dato normativo, la tesi contrasta anche con la disciplina dettata in tema di ordinamento giudiziario per l'evidente ragione che GIP e pretore dibattimentale fanno parte di uno stesso ufficio giudiziario, ancorché siano costituite sezioni distaccate della Pretura circondariale (artt. 31, 35, 39, 40 r.d. 30.1.1941, n. 12). Dai precedenti rilievi si evince, dunque, che, non essendo pertinente il richiamo alla disposizione invocata a sostegno della dichiarazione di incompetenza, il giudice dell'esecuzione deve essere individuato nel Pretore di Foggia-Sezione distaccata di San Severo.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione, Prima Sezione Penale, risolvendo il conflitto, dichiara la competenza del Pretore dibattimentale di Foggia, cui ordina trasmettersi gli atti.
Così deciso in Roma, il 4 maggio 1999.
Depositato in Cancelleria il 17 giugno 1999