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Sentenza 13 ottobre 2021
Sentenza 13 ottobre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 13/10/2021, n. 1500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1500 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2021 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di:
dr.ssa Ornella Crespi Presidente dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est.
SENTENZA nel procedimento civile n. 412/2016 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4095/2015 depositata in data
8.10.2015
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Sansone Parte_1
- Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Mazza Controparte_1
- Appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
1. Con sentenza n. 4095/2015 il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di – avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.455/2010 con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 12.000,00, oltre interessi e spese- ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della con attribuzione CP_1 ai procuratori antistatari.
2. Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell'opposta nei confronti della dovendosi escludere l'efficacia Pt_1 liberatoria dell'accollo del debito da parte di , avvenuto Parte_2 nell'ambito della convenzione sottoscritta dalle parti in data 12.03.2009.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto - in tal modo superando l'eccezione proposta dall'opponente di insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1274, 2° e 3° c., c.c. (invocato dall'opposta a fondamento della propria pretesa in sede di ricorso monitorio)- che l'accollo del debito da parte del non aveva avuto l'effetto di liberare Pt_2
l'originaria debitrice in quanto dalla suddetta convenzione non emergeva la volontà della creditrice di liberare la di conseguenza, stante la Pt_3 previsione contenuta nell'art. 1273 c.c., l'accollata era rimasta obbligata in solido con l'accollante.
3.Avverso tale decisione ha proposto appello affidato Parte_1
a tre motivi, così concludendo: “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
4095/2015 emessa dal Tribunale di Salerno, ex sezione distaccata di Eboli
- nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 3125/2010 - in data
23/05/2015 e depositata in cancelleria l'08/10
2 successivo, così provvedere:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'infondatezza della domanda avanzata in via monitoria da CP_1
, per tutte le motivazioni innanzi esplicitate e, di conseguenza
[...] disattendere – dichiarandole infondate - tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2. con vittoria di spese e compensi - oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge - relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al procuratore costituito che se ne dichiara antistatario”.
4.Si è costituita che ha resistito all'appello rilevandone Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza e ne ha chiesto il rigetto col favore delle spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
5.Disposta la trattazione scritta della presente causa, la Corte, lette le note depositate dalle parti, ha riservato la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6.Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte Parte_1 in cui il giudice di primo grado ha riconosciuto la sussistenza del credito ai sensi dell'art. 1273 c.c. e non ai sensi dell'art. 1274, 2° e 3° co., come richiesto dall'appellante nel ricorso monitorio;
denuncia, sotto questo aspetto, la violazione da parte del giudice del principio tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Appare opportuno ricordare, come la Suprema Corte ha reiteratamente precisato, che il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato riguarda il petitum, "che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende possibile, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto" (Cass. n. 6757/2011); tale principio va posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, 1° co., c.p.c., secondo il quale il giudice ha il potere ed il dovere di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando
3 le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. n.
25410/2010; Cass. n. 12943/2012; Cass. n. 2209/2016).
Orbene, nella specie va evidenziato innanzitutto che il giudice di primo grado non ha ritenuto fondata la pretesa della sulla base CP_1 dell'accollo; ha solo ritenuto che l'accollo del debito da parte del Pt_2 non avesse comportato la liberazione dell'originaria debitrice (l'opponente
, da ciò traendo la fondatezza della pretesa avanzata dall'opposta Pt_1 dei confronti della non essendovi peraltro contestazione Pt_1 sull'esistenza del debito di cui alla convenzione, avente pacifica natura transattiva, intercorsa tra le parti.
Inoltre, diversamente da quanto lamentato dalla parte appellante, ritiene il Collegio che non sussista la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.; dal riscontro tra la domanda ed il deciso, infatti, non è dato ravvisare la violazione del principio di corrispondenza tra domandato e pronunciato, avendo il Tribunale accolto la domanda di pagamento avanzata dalla con il ricorso monitorio, senza immutare il petitum; in CP_1 conformità al principio di cui all'art. 113 c.p.c., poi, il giudice di primo grado ha ricondotto l'effetto non liberatorio dell'accollo di cui alla convenzione del 12.03.2009 all'art. 1273 c.c. piuttosto che all'art. 1274
c.c. richiamato dalla creditrice nel ricorso per decreto ingiuntivo.
7.Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1273
c.c.; inoltre contesta anche quelli di cui all'art. 1274, 2° e 3° co., c.c. reiterando a tal ultimo proposito tutte le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione in relazione all'inapplicabilità di detta norma.
Il motivo, cosi come proposto, è inammissibile perché non contiene alcuna critica specifica in relazione alla ritenuta sussistenza di un accollo non liberatorio ai sensi dell'art. 1273 c.c. e, dunque, del permanere in capo all'appellante dell'originaria obbligazione nei confronti dell'appellata.
4 8.Con il terzo motivo censura ancora la Parte_1 regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, nella parte in cui il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese nonostante l'appellata fosse rimasta soccombente rispetto all'eccezione di tardività dell'opposizione.
La censura è infondata.
Posto che l'opposizione proposta dall'attuale appellante, seppure ritenuta ammissibile, è stata poi interamente rigettata, l'opponente si trovava comunque in situazione di totale soccombenza, il che impediva che le spese potessero essere poste a carico di chi aveva proposto l'eccezione ritenuta infondata.
Ed invero “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (Cass. n. 18503/2014).
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va integralmente rigettato e confermata la sentenza impugnata.
10. In ossequio al principio di soccombenza l'appellante va condannata al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al D.M n.55/2014 ed attribuite al suo procuratore che ha dichiarato di averle anticipate.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.4095/2015 emessa dal Tribunale di
Salerno, così provvede:
5 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.777,00 per
[...] compensi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Daniela Mazza per dichiarato anticipo.
Salerno, 1° settembre 2021
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Ornella Crespi
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Salerno, I Sezione Civile, riunita in Camera di
Consiglio nelle persone di:
dr.ssa Ornella Crespi Presidente dr.ssa Maria Assunta Niccoli Consigliere dr.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere rel. est.
SENTENZA nel procedimento civile n. 412/2016 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza del Tribunale di Salerno n. 4095/2015 depositata in data
8.10.2015
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Sansone Parte_1
- Appellante
E
, rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Mazza Controparte_1
- Appellato
Conclusioni: come da note di trattazione scritta
1 Svolgimento del processo e motivi della decisione
Per il riassunto dello svolgimento del processo di primo grado e delle rispettive domande, eccezioni e deduzioni delle parti, si fa testuale rinvio alla relativa esposizione contenuta nella sentenza impugnata, che appare esauriente, non risulta da rettificare e può considerarsi già nota.
1. Con sentenza n. 4095/2015 il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando nella causa promossa da nei confronti Parte_1 di – avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto Controparte_1 ingiuntivo n.455/2010 con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 12.000,00, oltre interessi e spese- ha rigettato l'opposizione e confermato il decreto ingiuntivo condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite in favore della con attribuzione CP_1 ai procuratori antistatari.
2. Il giudice di prime cure ha ritenuto fondata la pretesa creditoria dell'opposta nei confronti della dovendosi escludere l'efficacia Pt_1 liberatoria dell'accollo del debito da parte di , avvenuto Parte_2 nell'ambito della convenzione sottoscritta dalle parti in data 12.03.2009.
In particolare, il Tribunale ha ritenuto - in tal modo superando l'eccezione proposta dall'opponente di insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 1274, 2° e 3° c., c.c. (invocato dall'opposta a fondamento della propria pretesa in sede di ricorso monitorio)- che l'accollo del debito da parte del non aveva avuto l'effetto di liberare Pt_2
l'originaria debitrice in quanto dalla suddetta convenzione non emergeva la volontà della creditrice di liberare la di conseguenza, stante la Pt_3 previsione contenuta nell'art. 1273 c.c., l'accollata era rimasta obbligata in solido con l'accollante.
3.Avverso tale decisione ha proposto appello affidato Parte_1
a tre motivi, così concludendo: “Accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n.
4095/2015 emessa dal Tribunale di Salerno, ex sezione distaccata di Eboli
- nell'ambito del giudizio iscritto al N.R.G. 3125/2010 - in data
23/05/2015 e depositata in cancelleria l'08/10
2 successivo, così provvedere:
1. accertare e dichiarare l'inammissibilità e/o
l'infondatezza della domanda avanzata in via monitoria da CP_1
, per tutte le motivazioni innanzi esplicitate e, di conseguenza
[...] disattendere – dichiarandole infondate - tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto;
2. con vittoria di spese e compensi - oltre il rimborso forfettario per spese generali oltre IVA e CPA come per legge - relativi ad entrambi i gradi di giudizio, da attribuirsi al procuratore costituito che se ne dichiara antistatario”.
4.Si è costituita che ha resistito all'appello rilevandone Controparte_1
l'inammissibilità e l'infondatezza e ne ha chiesto il rigetto col favore delle spese, da attribuirsi al procuratore antistatario.
5.Disposta la trattazione scritta della presente causa, la Corte, lette le note depositate dalle parti, ha riservato la decisione con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
6.Con il primo motivo impugna la sentenza nella parte Parte_1 in cui il giudice di primo grado ha riconosciuto la sussistenza del credito ai sensi dell'art. 1273 c.c. e non ai sensi dell'art. 1274, 2° e 3° co., come richiesto dall'appellante nel ricorso monitorio;
denuncia, sotto questo aspetto, la violazione da parte del giudice del principio tra il chiesto e il pronunciato di cui all'art. 112 c.p.c.
Il motivo è infondato.
Appare opportuno ricordare, come la Suprema Corte ha reiteratamente precisato, che il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato riguarda il petitum, "che va determinato con riferimento a quello che viene domandato sia in via principale che in via subordinata, in relazione al bene della vita che l'attore intende possibile, ed alle eccezioni che in proposito siano state sollevate dal convenuto" (Cass. n. 6757/2011); tale principio va posto in immediata correlazione con il principio "iura novit curia", di cui all'art. 113, 1° co., c.p.c., secondo il quale il giudice ha il potere ed il dovere di dare una diversa qualificazione giuridica ai fatti ed ai rapporti dedotti in lite, nonché all'azione esercitata in causa, ricercando
3 le norme giuridiche applicabili alla concreta fattispecie sottoposta al suo esame, potendo porre a fondamento della sua decisione princìpi di diritto diversi da quelli erroneamente richiamati dalle parti (Cass. n.
25410/2010; Cass. n. 12943/2012; Cass. n. 2209/2016).
Orbene, nella specie va evidenziato innanzitutto che il giudice di primo grado non ha ritenuto fondata la pretesa della sulla base CP_1 dell'accollo; ha solo ritenuto che l'accollo del debito da parte del Pt_2 non avesse comportato la liberazione dell'originaria debitrice (l'opponente
, da ciò traendo la fondatezza della pretesa avanzata dall'opposta Pt_1 dei confronti della non essendovi peraltro contestazione Pt_1 sull'esistenza del debito di cui alla convenzione, avente pacifica natura transattiva, intercorsa tra le parti.
Inoltre, diversamente da quanto lamentato dalla parte appellante, ritiene il Collegio che non sussista la dedotta violazione dell'art. 112 c.p.c.; dal riscontro tra la domanda ed il deciso, infatti, non è dato ravvisare la violazione del principio di corrispondenza tra domandato e pronunciato, avendo il Tribunale accolto la domanda di pagamento avanzata dalla con il ricorso monitorio, senza immutare il petitum; in CP_1 conformità al principio di cui all'art. 113 c.p.c., poi, il giudice di primo grado ha ricondotto l'effetto non liberatorio dell'accollo di cui alla convenzione del 12.03.2009 all'art. 1273 c.c. piuttosto che all'art. 1274
c.c. richiamato dalla creditrice nel ricorso per decreto ingiuntivo.
7.Con il secondo motivo l'appellante critica la sentenza nella parte in cui il Tribunale ha ritenuto la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 1273
c.c.; inoltre contesta anche quelli di cui all'art. 1274, 2° e 3° co., c.c. reiterando a tal ultimo proposito tutte le argomentazioni poste a fondamento dell'opposizione in relazione all'inapplicabilità di detta norma.
Il motivo, cosi come proposto, è inammissibile perché non contiene alcuna critica specifica in relazione alla ritenuta sussistenza di un accollo non liberatorio ai sensi dell'art. 1273 c.c. e, dunque, del permanere in capo all'appellante dell'originaria obbligazione nei confronti dell'appellata.
4 8.Con il terzo motivo censura ancora la Parte_1 regolamentazione delle spese del giudizio di primo grado, nella parte in cui il Tribunale l'ha condannata al pagamento delle spese nonostante l'appellata fosse rimasta soccombente rispetto all'eccezione di tardività dell'opposizione.
La censura è infondata.
Posto che l'opposizione proposta dall'attuale appellante, seppure ritenuta ammissibile, è stata poi interamente rigettata, l'opponente si trovava comunque in situazione di totale soccombenza, il che impediva che le spese potessero essere poste a carico di chi aveva proposto l'eccezione ritenuta infondata.
Ed invero “In materia di procedimento civile, il criterio della soccombenza deve essere riferito alla causa nel suo insieme, con particolare riferimento all'esito finale della lite, sicché è totalmente vittoriosa la parte nei cui confronti la domanda avversaria sia stata totalmente respinta, a nulla rilevando che siano state disattese eccezioni di carattere processuale o anche di merito” (Cass. n. 18503/2014).
9. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello va integralmente rigettato e confermata la sentenza impugnata.
10. In ossequio al principio di soccombenza l'appellante va condannata al pagamento, in favore dell'appellata, delle spese processuali nella misura liquidata in dispositivo sulla base delle tariffe di cui al D.M n.55/2014 ed attribuite al suo procuratore che ha dichiarato di averle anticipate.
Infine, occorre dare atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115/2002 (comma introdotto dalla legge n. 228/2012) per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Salerno, definitivamente pronunciando sull'appello proposto contro la sentenza n.4095/2015 emessa dal Tribunale di
Salerno, così provvede:
5 1) rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza;
2) condanna alla refusione, in favore di Parte_1 CP_1
, delle spese di lite del grado che liquida in euro 3.777,00 per
[...] compensi, oltre Iva, Cassa Previdenza e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione all'avv. Daniela Mazza per dichiarato anticipo.
Salerno, 1° settembre 2021
Il Consigliere est. Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Ornella Crespi
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