CASS
Sentenza 4 maggio 2023
Sentenza 4 maggio 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 04/05/2023, n. 18684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18684 |
| Data del deposito : | 4 maggio 2023 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: SI IM nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/02/2022 della Corte di Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria conclusiva depositata dal difensore in data 5 gennaio 2023; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuele CERSOSIMO;
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Marco DEL DEBBIO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza, insistendo nei motivi di ricorso e segnalando l'intervenuta prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. IM SI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa, in data 15 febbraio 2022, dalla Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca in data 25 luglio 2017, ha condannato l'imputato alla pena di mesi 1 e giorni 24 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 635, commi primo e secondo cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18684 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/01/2023 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Secondo la difesa la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui afferma che il SI è l'autore del danneggiamento nonostante dalla lettura della comunicazione della notizia di reato emerga che i militari dell'Arma non abbiano avuto visione diretta dell'ipotizzata azione illecita in quanto distratti dalla redazione del verbale di contravvenzione. I giudici di appello avrebbero, inoltre, indebitamente valorizzato il risarcimento del danno effettuato dall'imputato come una sostanziale ammissione di responsabilità, affermazione illogica in quanto la condotta processuale del SI è fondata esclusivamente sulla volontà di evitare di esser sottoposto a processo. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione l'inosservanza e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità in considerazione del fatto che il SI ha commesso il reato di danneggiamento nel corso di un controllo nel corso del quale era stata accertata la guida in stato di ebbrezza dell'imputato. Secondo il ricorrente sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione dell'entità minimale del danno arrecato alla pubblica amministrazione (31,23 euro) e della non abitualità della condotta contestata al SI. 4. In data 5 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso ed in subordine ha chiesto l'annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2 È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non nnassimata). 2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non nnassimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il 3 provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito. 4.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia l'autore del reato di danneggiamento aggravato di un bene destinato a pubblico servizio (reato perseguibile di ufficio anche a seguito dell'entrata in vigore del d.l.gs. 150/2022), a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare come l'imputato abbia rigato lo sportello della vettura di servizio dei Carabinieri nel corso del controllo stradale cui è stato sottoposto il SI (vedi pag. 1 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 4.2. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi 4 Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 — 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 4.3. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non si confronta con le argomentazioni dei giudici di appello né offre la compiuta dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati con conseguente difetto di specificità del motivo di impugnazione. 5. Il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è aspecifico non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale. La Corte di appello, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica, ha escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione del complessivo comportamento illecito tenuto dal SI il quale si è determinato a commettere il reato mentre era sottoposto ad un controllo da parte delle forze dell'ordine (pag. 3 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). 6. Infine, appare manifestamente infondata la richiesta di annullamento per intervenuta prescrizione. In considerazione della data di commissione del reato (5 ottobre 2014), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, infatti, solo in data 5 aprile 2022 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del giudizio di appello (15 febbraio 2022). La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 5 Il Con e estensore 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Presi ente
lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IA IO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
lette le conclusioni del difensore del ricorrente, Avv. Marco DEL DEBBIO, che ha chiesto l'annullamento della sentenza, insistendo nei motivi di ricorso e segnalando l'intervenuta prescrizione del reato. RITENUTO IN FATTO 1. IM SI, a mezzo del suo difensore, propone ricorso per cassazione avverso la sentenza emessa, in data 15 febbraio 2022, dalla Corte di Appello di Firenze che ha confermato la sentenza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lucca in data 25 luglio 2017, ha condannato l'imputato alla pena di mesi 1 e giorni 24 di reclusione in relazione al reato di cui all'art. 635, commi primo e secondo cod. pen. 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 18684 Anno 2023 Presidente: RAGO GEPPINO Relatore: CERSOSIMO EMANUELE Data Udienza: 18/01/2023 2. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo di impugnazione la contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato. Secondo la difesa la motivazione sarebbe illogica nella parte in cui afferma che il SI è l'autore del danneggiamento nonostante dalla lettura della comunicazione della notizia di reato emerga che i militari dell'Arma non abbiano avuto visione diretta dell'ipotizzata azione illecita in quanto distratti dalla redazione del verbale di contravvenzione. I giudici di appello avrebbero, inoltre, indebitamente valorizzato il risarcimento del danno effettuato dall'imputato come una sostanziale ammissione di responsabilità, affermazione illogica in quanto la condotta processuale del SI è fondata esclusivamente sulla volontà di evitare di esser sottoposto a processo. 3. Il ricorrente lamenta, con il secondo motivo di impugnazione l'inosservanza e la mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. La Corte territoriale avrebbe erroneamente rigettato la richiesta di applicazione della causa di non punibilità in considerazione del fatto che il SI ha commesso il reato di danneggiamento nel corso di un controllo nel corso del quale era stata accertata la guida in stato di ebbrezza dell'imputato. Secondo il ricorrente sussisterebbero i presupposti per l'applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. in considerazione dell'entità minimale del danno arrecato alla pubblica amministrazione (31,23 euro) e della non abitualità della condotta contestata al SI. 4. In data 5 gennaio 2023 il difensore del ricorrente ha depositato memoria conclusiva con la quale ha insistito nei motivi di ricorso ed in subordine ha chiesto l'annullamento della sentenza per intervenuta prescrizione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni che seguono. 2. Deve premettersi che la sentenza di appello oggetto di ricorso e quella di primo grado sono conformi, con la conseguenza che le due sentenze di merito possono essere lette congiuntamente, costituendo un unico corpo decisionale ed essendo stato rispettato sia il parametro del richiamo da parte della sentenza di appello a quella del Tribunale, sia l'ulteriore parametro costituito dal fatto che entrambe le decisioni adottano i medesimi criteri nella valutazione delle prove (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv. 257595, Sez. 2, n. 6560 del 08/10/2020, Capozio, Rv. 280654 - 01). 2 È, infatti, giurisprudenza pacifica di questa Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi sia difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico- giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062, in motivazione;
Sez. 2, n. 29007 del 09/10/2020, Casamonica, non nnassimata). 2.1. Tenuto conto della peculiare modalità di redazione del ricorso, che ha sostanzialmente riprodotto il contenuto dei motivi di appello, si rende opportuno premettere, inoltre, che la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce;
tale revisione critica si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità, debbono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale del ricorso in cassazione è, pertanto, il confronto puntuale con le argomentazioni del provvedimento oggetto di impugnazione: il motivo di ricorso in cassazione è, infatti, caratterizzato da una duplice specificità, dovendo contenere l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta presentata al giudice dell'impugnazione e contemporaneamente enucleare in modo specifico il vizio denunciato, deducendo, in modo analitico, le ragioni della sua decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice del merito per giungere alla deliberazione impugnata, sì da condurre a decisione differente (per tutte, Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521 - 01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 - 01). 2.2. La mancanza di specificità del motivo va conseguentemente valutata e ritenuta non solo per la sua indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità (in tal senso Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Samnnarco, Rv. 255568; Sez. 2, n.11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425; da ultimo Sez. 2, n. 45958 del 21/10/2022, Bocchino, non nnassimata). Risulta, pertanto, di chiara evidenza che se il ricorso si limita a riprodurre il motivo di appello, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il 3 provvedimento impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato. 3. Ciò premesso, è possibile passare all'esame dei singoli motivi di ricorso. 4. Il primo motivo di ricorso è aspecifico e dedotto per motivi non consentiti in quanto contraddistinto dalla mera riproposizione delle medesime censure fattuali proposte in appello. Il ricorrente chiede di entrare nella valutazione dei fatti e di privilegiare, tra le diverse possibili ricostruzioni, quella a lui più favorevole, prescindendo dagli evidenti elementi di coerenza palesati e valorizzati dai giudici di merito. 4.1. Entrambe le sentenze hanno dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici di merito ad affermare che il ricorrente sia l'autore del reato di danneggiamento aggravato di un bene destinato a pubblico servizio (reato perseguibile di ufficio anche a seguito dell'entrata in vigore del d.l.gs. 150/2022), a seguito di una valutazione degli elementi probatori che appare rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle prove. La Corte territoriale, con motivazione priva di illogicità manifeste e congrua rispetto alle risultanze processuali, che riprende le argomentazioni dal Giudice di primo grado come è fisiologico in presenza di una doppia conforme, ha correttamente indicato ed analizzato gli elementi probatori ritenuti idonei a dimostrare come l'imputato abbia rigato lo sportello della vettura di servizio dei Carabinieri nel corso del controllo stradale cui è stato sottoposto il SI (vedi pag. 1 della sentenza di primo grado e pag. 3 della sentenza di appello). Tale ricostruzione, in nessun modo censurabile sotto il profilo della completezza e della razionalità, è fondata su apprezzamenti di fatto non qualificabili in termini di contraddittorietà o di manifesta illogicità e perciò insindacabili in questa sede. 4.2. Va, in proposito, ricordato che non è compito del giudice di legittimità stabilire se la decisione di merito proponga o meno la migliore ricostruzione dei fatti né condividerne la giustificazione, dovendo limitarsi a verificare se questa giustificazione sia, come nel caso di specie, compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento. La Corte di Cassazione, che è giudice della motivazione e dell'osservanza della legge, non può, infatti, divenire giudice del contenuto della prova, non competendogli un controllo sul significato concreto di ciascun elemento probatorio, riservato al giudice di merito, essendo consentito alla Corte regolatrice esclusivamente l'apprezzamento della logicità della motivazione (vedi 4 Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, Perelli, dep. 2021, Rv. 280601 — 01; Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747 - 01). 4.3. Il ricorso, a fronte della ricostruzione e della valutazione adottata dai giudici di appello, non si confronta con le argomentazioni dei giudici di appello né offre la compiuta dimostrazione, di alcuna evidenza (pretermessa ovvero infedelmente rappresentata dal giudicante) di per sé dotata di univoca, oggettiva e immediata valenza esplicativa, tale, cioè, da disarticolare, a prescindere da ogni soggettiva valutazione, il costrutto argomentativo della decisione impugnata, per l'intrinseca incompatibilità degli enunciati con conseguente difetto di specificità del motivo di impugnazione. 5. Il secondo motivo con il quale il ricorrente lamenta il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. è aspecifico non confrontandosi criticamente con le argomentazioni, esenti da vizi logici e giuridici, addotte dalla Corte territoriale. La Corte di appello, con motivazione sintetica ma ineccepibile in punto di logica, ha escluso l'applicazione del disposto di cui all'art. 131-bis cod. pen., non ravvisando nella condotta del ricorrente gli estremi della tenuità del fatto, in considerazione del complessivo comportamento illecito tenuto dal SI il quale si è determinato a commettere il reato mentre era sottoposto ad un controllo da parte delle forze dell'ordine (pag. 3 della sentenza impugnata). La Corte di merito ha fatto corretto uso del principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui, in tema di riconoscimento della tenuità del fatto, la valutazione complessiva di tutte le peculiarità della fattispecie concreta nei termini previsti dall'art. 133 cod. pen. non la necessaria disamina di tutti gli elementi di valutazione, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenuti rilevanti (Sez. 6, n. 55107 del 8/11/2018, RV. 274647, Sez. 7, Ord. n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 - 01). 6. Infine, appare manifestamente infondata la richiesta di annullamento per intervenuta prescrizione. In considerazione della data di commissione del reato (5 ottobre 2014), il termine massimo di prescrizione si è perfezionato, infatti, solo in data 5 aprile 2022 e, quindi, in un momento successivo alla definizione del giudizio di appello (15 febbraio 2022). La possibilità di rilevare la prescrizione del reato maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello è preclusa in ragione dell'inammissibilità del ricorso e della conseguente mancata instaurazione di un valido rapporto processuale (Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, Aiello, Rv. 268966 - 01). 5 Il Con e estensore 7. All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 18 gennaio 2023 Il Presi ente